Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.7 formazione professionale |
Data: | 14/11/1967 |
Numero: | 1146 |
Sommario |
Art. 1. L'attestato di qualifica conseguito dai lavoratori in base all'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è valido, ai fini dei rapporti contrattuali [...] |
Art. 2. Nel periodo di occupazione di cui all'articolo precedente il lavoratore può essere considerato come tirocinante con diritto alla retribuzione prevista dai contratti [...] |
§ 58.7.5 – L. 14 novembre 1967, n. 1146. [1]
Riconoscimento di qualifica ai lavoratori in possesso dell'attestato conseguito ai sensi dell'art. 52 quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.
(G.U. 12 dicembre 1967, n. 309).
L'attestato di qualifica conseguito dai lavoratori in base all'articolo 52, quarto comma, della
Nel periodo di occupazione di cui all'articolo precedente il lavoratore può essere considerato come tirocinante con diritto alla retribuzione prevista dai contratti collettivi per gli apprendisti, aspiranti al conseguimento della stessa qualifica.
Ai lavoratori di cui al comma precedente, che non abbiano superato i 20 anni, si applicano le norme contenute negli articoli 21, 22, 24, 26 e 28 della
[1] Abrogata dall'art. 1 del