Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
Data: | 20/12/1961 |
Numero: | 1310 |
Sommario |
Art. 1. E' prorogato fino al 31 dicembre 1962 il termine stabilito con la legge 14 marzo 1961, n. 213, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1962. |
§58.6.4b - Legge 20 dicembre 1961, n. 1310.
Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
(G.U. 23 dicembre 1961, n. 318).
E' prorogato fino al 31 dicembre 1962 il termine stabilito con la
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1962.