§ 58.4.e - Legge 14 marzo 1961, n. 213.
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:14/03/1961
Numero:213


Sommario
Art. 1.      E' prorogato fino al 31 dicembre 1961 il termine stabilito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1216, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1961.


§ 58.4.e - Legge 14 marzo 1961, n. 213.

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(G.U. 12 aprile 1961, n. 91).

 

     Art. 1.

     E' prorogato fino al 31 dicembre 1961 il termine stabilito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1216, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1961.