§ 58.3.1 - R.D.L. 24 maggio 1925, n. 1031 .
Repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:24/05/1925
Numero:1031


Sommario
Art. 1.      Il collocamento della gente di mare non può essere esercitato a scopo di lucro
Art. 2.      Al ministro per le comunicazioni, con la funzione di vigilanza e di controllo, è riconosciuta, per gli uffici di collocamento della gente di mare, la facoltà di [...]
Art. 3.      Gli uffici di collocamento, per l'imbarco di ciascun marittimo, effettuato per loro mezzo, riscuoteranno dagli armatori una quota da stabilirsi dal ministro per le [...]
Art. 4.      Chiunque, a scopo di lucro, o per procurare a sè o ad altri qualsiasi compenso diretto o indiretto, eserciti il collocamento di appartenenti alla gente di mare o [...]
Art. 5.      Alle stesse pene, ridotte però di un terzo, soggiace chiunque risulti occasionalmente colpevole di aver procurato o favorito, anche indirettamente, a scopo di lucro o di [...]
Art. 6.      Le pene previste agli articoli 4 e 5 sono raddoppiate quando i reati negli articoli stessi previsti si verifichino in località dove esistono uffici di collocamento per [...]
Art. 7.      Quando il colpevole o il complice di uno dei reati di cui agli articoli 4, 5 e 6 abbia esplicato la sua azione, profittando della propria qualità di pubblico [...]
Art. 8.      Sono sequestrate le somme riscosse a titolo di senseria. Il giudice deve ordinare la confisca in caso di condanna
Art. 9.      Le somme così confiscate, detrattone un decimo da devolversi agli agenti che abbiano concorso alla scoperta ed al sequestro delle medesime, saranno devolute a favore [...]
Art. 10.      Con la sentenza di condanna l'imputato è pure condannato al pagamento, a favore della cassa invalidi della marina mercantile, delle somme che non sia stato possibile [...]
Art. 11.      Agli appartenenti alla gente di mare che abbiano scoperto o contribuito alla scoperta dei reati di cui agli articoli 4, 5 e 6 sarà liquidata dalla Cassa invalidi, un [...]
Art. 12.      Per i reati previsti dal presente decreto-legge non si applicano i benefizi di cui agli articoli 423 e 427 del codice di procedura penale


§ 58.3.1 - R.D.L. 24 maggio 1925, n. 1031 [1].

Repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare

(G.U. 30 giugno 1925, n. 149)

 

     Art. 1.

     Il collocamento della gente di mare non può essere esercitato a scopo di lucro.

     Nei porti di Savona, Genova, Spezia, Livorno, Portoferraio, Civitavecchia, Napoli, Torre Annunziata, Taranto, Brindisi, Molfetta, Bari, Ancona, Venezia, Trieste, Pola, Fiume, Cagliari, Messina, Catania, Trapani e Palermo, il collocamento gratuito degli appartenenti alla gente di mare, che non imbarchino come ufficiali o che non debbano esercitare a bordo mansioni di fiducia, è riservato ai locali uffici di collocamento gestiti dalla autorità portuaria.

     Quando Associazioni di armatori e di gente di mare che agiscano di accordo ne facciano domanda, il ministro per le comunicazioni a suo insindacabile giudizio, potrà stabilire che il collocamento gratuito venga esercitato da uffici creati e mantenuti dalle Associazioni stesse.

     A questi uffici è preposto un Comitato costituito di un eguale numero di rappresentanti degli armatori e della gente di mare sotto la presidenza del comandante del porto.

 

          Art. 2.

     Al ministro per le comunicazioni, con la funzione di vigilanza e di controllo, è riconosciuta, per gli uffici di collocamento della gente di mare, la facoltà di istituirne dei nuovi come pure la facoltà di sopprimere di quelli esistenti comunque costituiti.

     Spetta inoltre al ministro per le comunicazioni la facoltà di stabilire norme di carattere generale o particolare, a seconda delle esigenze dei luoghi per la organizzazione del collocamento ed il funzionamento degli uffici.

 

          Art. 3.

     Gli uffici di collocamento, per l'imbarco di ciascun marittimo, effettuato per loro mezzo, riscuoteranno dagli armatori una quota da stabilirsi dal ministro per le comunicazioni.

     Le somme provenienti dalla riscossione delle quote suddette saranno devolute pel funzionamento degli uffici.

 

          Art. 4.

     Chiunque, a scopo di lucro, o per procurare a sè o ad altri qualsiasi compenso diretto o indiretto, eserciti il collocamento di appartenenti alla gente di mare o comunque esplichi abitualmente, per gli stessi scopi un'attività anche indiretta intesa a procurare o a facilitare il collocamento a marittimi, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire 200.000 [2] .

 

          Art. 5.

     Alle stesse pene, ridotte però di un terzo, soggiace chiunque risulti occasionalmente colpevole di aver procurato o favorito, anche indirettamente, a scopo di lucro o di qualsiasi compenso diretto o indiretto, per sè o per altri, l'imbarco di uno o più appartenenti alla gente di mare.

 

          Art. 6.

     Le pene previste agli articoli 4 e 5 sono raddoppiate quando i reati negli articoli stessi previsti si verifichino in località dove esistono uffici di collocamento per la gente di mare o quando, quale che sia la località in cui si svolge l'opera intesa a procurare il collocamento, questo debba effettuarsi in un porto dove funziona un ufficio di collocamento.

 

          Art. 7.

     Quando il colpevole o il complice di uno dei reati di cui agli articoli 4, 5 e 6 abbia esplicato la sua azione, profittando della propria qualità di pubblico funzionario, o del proprio grado nella marina mercantile o della funzione esercitata a termini degli articoli 76 e seguenti del regolamento per la esecuzione del codice per la marina mercantile, alle pene dell'arresto e dell'ammenda dovrà essere aggiunta quella della sospensione dall'ufficio o dal grado o dall'esercizio fino a due anni, nell'ipotesi prevista dall'art. 4; mentre sarà rimesso alla facoltà del giudice di comminare detta sospensione nella ipotesi dell'art. 5.

 

          Art. 8.

     Sono sequestrate le somme riscosse a titolo di senseria. Il giudice deve ordinare la confisca in caso di condanna.

 

          Art. 9.

     Le somme così confiscate, detrattone un decimo da devolversi agli agenti che abbiano concorso alla scoperta ed al sequestro delle medesime, saranno devolute a favore della Cassa invalidi della marina mercantile.

     A favore degli agenti scopritori dei reati di cui agli articoli 4, 5 e 6 è devoluto un terzo dell'importo delle ammende di cui agli articoli stessi.

     Il rimanente sarà devoluto a favore della cassa invalidi della marina mercantile.

     Si intendono per agenti, agli effetti della presente legge, in aggiunta a quelli nominati nell'art. 164, del codice di procedura penale, e negli articoli 987 e 988 del regolamento marittimo, gli ufficiali ed i militi della milizia portuaria, i direttori delle sedi locali della cassa invalidi della marina mercantile ed i funzionari da essi dipendenti [3] .

 

          Art. 10.

     Con la sentenza di condanna l'imputato è pure condannato al pagamento, a favore della cassa invalidi della marina mercantile, delle somme che non sia stato possibile sequestrare, ma che risultino percepite dal colpevole quale compenso per la senseria.

 

          Art. 11.

     Agli appartenenti alla gente di mare che abbiano scoperto o contribuito alla scoperta dei reati di cui agli articoli 4, 5 e 6 sarà liquidata dalla Cassa invalidi, un compenso da ripartirsi in parti uguali, globalmente non inferiore ad un decimo delle somme da essa introitate in conseguenza dei reati da essi scoperti o alla cui scoperta abbiano comunque contribuito.

 

          Art. 12.

     Per i reati previsti dal presente decreto-legge non si applicano i benefizi di cui agli articoli 423 e 427 del codice di procedura penale.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, n. 562. Abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231.

[2]  L'importo di cui al presente comma è stato così elevato, da ultimo, dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[3]  Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. 16 luglio 1925, n. 163.