§ 58.2.b - Legge 7 dicembre 1951, n. 1630.
Interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, relativo alla definizione del periodo di lavoro notturno vietato alle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.2 categorie protette
Data:07/12/1951
Numero:1630


Sommario
Art. unico.      Il rinvio alle disposizioni della legge sulla panificazione, contenuto nell'art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, si riferisce soltanto ai lavoratori di sesso [...]


§ 58.2.b - Legge 7 dicembre 1951, n. 1630. [1]

Interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, relativo alla definizione del periodo di lavoro notturno vietato alle donne e agli adolescenti.

(G.U. 31 gennaio 1952, n. 26).

 

 

     Art. unico.

     Il rinvio alle disposizioni della legge sulla panificazione, contenuto nell'art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, si riferisce soltanto ai lavoratori di sesso maschile e di età inferiore ai diciotto anni.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.