§ 57.11.329 - D.M. 10 marzo 2004, n. 120.
Modifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:10/03/2004
Numero:120


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537


§ 57.11.329 - D.M. 10 marzo 2004, n. 120.

Modifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

(G.U. 7 maggio 2004, n. 106)

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, commi 113 e 114;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

Sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale del notariato;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL/21795 - 14.3.4/22 dell'11 dicembre 2003;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537

1. Al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4, comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per la predisposizione dei quesiti è nominata, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, una apposita commissione di nove esperti. La commissione predispone tre elaborati costituiti da cinquanta quesiti ciascuno, volti a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche nelle materie di cui al comma 2, nonchè le capacità logiche dei candidati. I tre elaborati sono segreti e ne è vietata la divulgazione. I tre elaborati appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati al responsabile del procedimento presso il Ministero. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonchè le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi».

b) l'articolo 4, comma 4, è soppresso;

c) l'articolo 9, comma 2, è soppresso.