Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.11 università |
Data: | 10/03/2004 |
Numero: | 120 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 |
§ 57.11.329 - D.M. 10 marzo 2004, n. 120.
Modifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali.
(G.U. 7 maggio 2004, n. 106)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Sentiti il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;
Sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale del notariato;
Sentito il Consiglio superiore della magistratura;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) l'articolo 4, comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per la predisposizione dei quesiti è nominata, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, una apposita commissione di nove esperti. La commissione predispone tre elaborati costituiti da cinquanta quesiti ciascuno, volti a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche nelle materie di cui al comma 2, nonchè le capacità logiche dei candidati. I tre elaborati sono segreti e ne è vietata la divulgazione. I tre elaborati appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati al responsabile del procedimento presso il Ministero. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonchè le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi».
b) l'articolo 4, comma 4, è soppresso;
c) l'articolo 9, comma 2, è soppresso.