Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.11 università |
Data: | 06/09/1996 |
Numero: | 522 |
Sommario |
Art. 1. Ministro ed uffici di diretta collaborazione. |
Art. 2. Dipartimenti. |
Art. 3. Funzioni dei Dipartimenti. |
Art. 4. Attribuzione di incarichi particolari. |
Art. 5. Disposizione finale. |
§ 57.11.212 - D.P.R. 6 settembre 1996, n. 522 [1].
Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
(G.U. 7 ottobre 1996, n. 235)
Art. 1. Ministro ed uffici di diretta collaborazione.
1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi del gabinetto, dell'ufficio legislativo, della segreteria particolare e dell'ufficio stampa.
2. I Sottosegretari di Stato si avvalgono delle rispettive segreterie particolari.
3. Il nucleo di valutazione opera, in posizione di autonomia, presso il gabinetto e risponde esclusivamente al Ministro.
4. L'ufficio legislativo provvede alle attività di studio e di definizione degli interventi normativi nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi, per gli adempimenti istruttori e strumentali, dei competenti uffici. Ad esso è preposto un consigliere giuridico.
Art. 2. Dipartimenti.
1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica si articola in tre dipartimenti cui sono preposti dirigenti generali.
2. Salva l'applicazione dell'art. 19 del
3. Il Ministro provvede con regolamento, ai sensi dell'art. 6 del
4. Al fine di adottare le direttive generali per la definizione dell'indirizzo politico-amministrativo, il Ministro promuove la consultazione periodica dei responsabili dei Dipartimenti.
Art. 3. Funzioni dei Dipartimenti.
1. I Dipartimenti sono così individuati:
a) Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti;
b) Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca;
c) Dipartimento per gli affari economici.
2. Il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti provvede agli adempimenti connessi alla completa attuazione dell'autonomia delle università ed alla promozione delle iniziative volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle condizioni per l'accesso all'istruzione superiore. In particolare cura:
a) l'esame degli statuti e dei regolamenti generali di ateneo;
b) le attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari;
c) l'adozione delle iniziative connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria;
d) gli adempimenti connessi alle attività della facoltà di medicina e dei policlinici universitari in relazione alle prestazioni di assistenza sanitaria;
e) le attività inerenti il reclutamento e il trattamento giuridico e economico dei professori e dei ricercatori universitari;
f) le iniziative per l'attuazione del diritto allo studio degli studenti universitari, compresi quelli stranieri;
g) gli adempimenti relativi alla costituzione e al funzionamento del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio per le ricerche astronomiche e del Consiglio nazionale geofisico.
3. Il Dipartimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca provvede agli adempimenti connessi alla realizzazione dei programmi nazionali e internazionali di ricerca nonché alle attività per la cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale. In particolare cura:
a) la elaborazione del piano pluriennale di sviluppo della ricerca;
b) gli adempimenti relativi ai programmi e ai progetti finalizzati d'interesse generale;
c) le iniziative relative ai programmi coordinati di ricerca ed agli accordi di programma;
d) le attività inerenti la cooperazione scientifica nazionale e internazionale tra le università e gli enti di ricerca;
e) le attività connesse alla ripartizione degli stanziamenti destinati agli enti di ricerca;
f) la predisposizione dei programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato;
g) la gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della
h) la predisposizione della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica;
i) la vigilanza sugli enti di ricerca e sulle attività dell'Agenzia spaziale italiana in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
l) gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.
4. Il Dipartimento per gli affari economici sovrintende alla programmazione degli interventi sul sistema universitario ed alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale assegnate al Ministero. In particolare cura:
a) gli adempimenti per la definizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, nonché delle relative variazioni;
b) la elaborazione del piano triennale di sviluppo delle università, la programmazione delle dotazioni organiche e la erogazione delle relative risorse;
c) gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento dell'osservatorio permanente del sistema universitario;
d) gli adempimenti relativi alla ripartizione degli stanziamenti destinati alle università statali e non statali ivi compresi quelli per l'edilizia, comunque finanziata;
e) la predisposizione del rapporto triennale sullo stato dell'istruzione universitaria;
f) gli adempimenti connessi all'amministrazione e alla gestione del personale in servizio presso il Ministero, ivi comprese le attività di reclutamento, di aggiornamento professionale e di formazione;
g) le iniziative correlate all'attività di supporto tecnico e amministrativo ai Dipartimenti, ivi comprese quelle di cassa e di economato.
Art. 4. Attribuzione di incarichi particolari.
1. Ai dirigenti generali non preposti ai Dipartimenti, possono essere conferiti incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, di studio e ricerca, anche in relazione alla realizzazione di progetti specifici da definirsi con il decreto ministeriale di conferimento dell'incarico stesso.
Art. 5. Disposizione finale.
1. Sono abrogate le disposizioni di cui al
[1] Abrogato dall'art. 6 del