Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 85. Ricerca scientifica e tecnologica |
Capitolo: | 85.1 ricerca scientifica e tecnologica |
Data: | 05/08/1988 |
Numero: | 346 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per interventi di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, a concedere contributi in conto [...] |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. 1. |
Art. 5. |
Art. 6. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 cessano di avere efficacia le disposizioni previste dall'articolo 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227, e le somme che residuano affluiscono alle disponibilità [...] |
Art. 7. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a lire 125 miliardi per l'anno 1988, a lire 250 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 375 miliardi per l'anno 1990, [...] |
Art. 8. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 85.1.3a - L. 5 agosto 1988, n. 346.
Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata.
(G.U. 13 agosto 1988, n. 190).
1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per interventi di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, a concedere contributi in conto interessi su mutui [1].
2.[2].
3. Per le finalità del presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
1. [5].
1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 cessano di avere efficacia le disposizioni previste dall'articolo 10 della
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a lire 125 miliardi per l'anno 1988, a lire 250 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 375 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Riforma della
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Comma così sostituito dall'art. 9 del
[2] Comma abrogato dall'art. 9 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 9 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 9 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 9 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 9 del