§ 80.5.225 – L. 1 febbraio 1960, n. 67.
Equipollenza della laurea in scienze economico-marittime, a quella in economia e commercio, ai fini dell'ammissione agli impieghi nelle pubbliche [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:01/02/1960
Numero:67


Sommario
Art. unico.      La laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, è dichiarata equipollente alla laurea in economia e commercio, ai fini [...]


§ 80.5.225 – L. 1 febbraio 1960, n. 67.

Equipollenza della laurea in scienze economico-marittime, a quella in economia e commercio, ai fini dell'ammissione agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni.

(G.U. 1 marzo 1960, n. 52).

 

     Art. unico.

     La laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, è dichiarata equipollente alla laurea in economia e commercio, ai fini dell'ammissione agli impieghi nella pubblica Amministrazione, salvo quanto disposto dall'art. 252, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.