Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.11 università |
Data: | 29/04/1976 |
Numero: | 238 |
Sommario |
Art. 1. La tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è modificata nel senso che l'insegnamento fondamentale di "clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale)" è [...] |
Art. 2. Il personale docente, di ruolo o incaricato stabilizzato, dell'insegnamento di "psichiatria", ove esista, viene assegnato all'insegnamento di "clinica psichiatrica". |
Art. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto a decorrere dall'anno accademico successivo alla entrata in vigore della presente legge. |
Art. 4. Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. |
§ 57.11.11B - Legge 29 aprile 1976, n. 238. [1]
Modifica della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per la configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia.
(G.U. 15 maggio 1976, n. 128)
La tabella XVIII allegata al
Il numero complessivo degli esami necessari per l'ammissione alle prove di laurea in medicina e chirurgia rimane immodificato.
Nell'ordinamento didattico universitario è soppresso l'insegnamento complementare di "psichiatria".
Il personale docente, di ruolo o incaricato stabilizzato, dell'insegnamento di "psichiatria", ove esista, viene assegnato all'insegnamento di "clinica psichiatrica".
Il personale docente, di ruolo o incaricato stabilizzato, dell'insegnamento di "clinica delle malattie nervose e mentali" viene assegnato all'insegnamento di "clinica neurologica", ovvero qualora non si verifichi l'ipotesi di cui al comma precedente, ad uno dei due nuovi insegnamenti, a domanda.
Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto a decorrere dall'anno accademico successivo alla entrata in vigore della presente legge.
Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
[1] Abrogata dall'art. 24 del