Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.11 università |
Data: | 11/06/1962 |
Numero: | 605 |
§ 57.11.4a - Legge 11 giugno 1962, n. 605.
Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonchè presso l'Accademia e il corso di applicazione della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio.
(G.U. 4 luglio 1962, n. 167).
(Legge abrogata dall'art. 4 della