Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.1 accademie e scuole |
Data: | 20/11/1971 |
Numero: | 1095 |
Sommario |
Art. 1. Agli ufficiali in servizio permanente, |
Art. 2. Agli ufficiali in servizio permanente, |
Art. 3. Ai sensi e per gli effetti indicati nei precedenti articoli, il riconoscimento degli esami di cui agli articoli stessi è subordinato al possesso, da parte dell'interessato, all'atto [...] |
Art. 4. La legge 11 giugno 1962, n. 605, è abrogata. |
§ 46.1.E - Legge 20 novembre 1971, n. 1095. [1]
Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini dell'iscrizione nelle facoltà universitarie di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.
(G.U. 22 dicembre 1971, n. 322)
Agli ufficiali in servizio permanente,
dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo della guardia di finanza,
provenienti, rispettivamente, dai corsi ordinari dell'Accademia militare, ovvero dai corsi ordinari dell'Accademia della guardia di finanza, sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia e in quello ordinario di applicazione presso la Scuola ufficiali carabinieri, se ufficiali di tale Arma, o, se ufficiali del Corpo della guardia di finanza, presso l'Accademia del Corpo stesso, nelle materie indicate dalla tabella A allegata alla presente legge e alle condizioni stabilite dall'art. 3, per l'ammissione al secondo o, a giudizio del competente consiglio di facoltà, al terzo anno di corso delle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, ai fini del conseguimento della relativa laurea.
Agli ufficiali in servizio permanente,
del Servizio di commissariato dell'Esercito, ruolo sussistenza,
del Servizio di amministrazione dell'Esercito,
provenienti dai corsi dell'Accademia militare svolti a decorrere dall'anno accademico 1965-1966, sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia, nelle materie indicate dalla tabella B allegata alla presente legge ed alle condizioni stabilite dall'art. 3, per l'ammissione al secondo o, a giudizio del competente consiglio di facoltà, al terzo anno di corso della facoltà di economia e commercio, ai fini del conseguimento della relativa laurea.
Ai sensi e per gli effetti indicati nei precedenti articoli, il riconoscimento degli esami di cui agli articoli stessi è subordinato al possesso, da parte dell'interessato, all'atto dell'immissione nell'Accademia, del titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di laurea prescelto, ed altresì alla condizione che i relativi insegnamenti risultino essere stati impartiti da docenti universitari, con programmi analoghi a quelli universitari e approvati, a seconda della rispettiva competenza, con decreto del Ministro per la difesa o del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.
La
Tabella A
Materie di insegnamento relative agli esami di cui all'articolo 1
I. - Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:
1) istituzioni di diritto privato;
2) economia politica;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto costituzionale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo (corso biennale);
7) diritto internazionale;
8) diritto penale (corso biennale);
9) procedura penale;
10) statistica;
11) medicina legale e delle assicurazioni;
12) antropologia criminale;
13) geografia politica ed economica;
14) politica economica e finanziaria;
15) sociologia;
16) lingua francese; corsi quadriennali.
17) lingua inglese
II. - Per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza;
1) economia politica;
2) scienza delle finanze e diritto finanziario;
3) istituzioni di diritto privato;
4) lingua francese;
5) lingua inglese;
6) diritto civile;
7) contabilità di Stato;
8) diritto commerciale;
9) diritto costituzionale;
10) diritto amministrativo;
11) diritto penale;
12) procedura penale;
13) diritto tributario;
14) ragioneria generale ed applicata;
15) merceologia.
Tabella B
Materie d'insegnamento relative agli esami di cui all'articolo 2
1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) statistica (corso annuale);
4) economia politica (corso annuale);
5) ragioneria generale ed applicata;
6) matematica generale.
[1] Legge abrogata dall'art. 2 della