Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.8 riconoscimento dei titoli di studio |
Data: | 27/01/1992 |
Numero: | 129 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Condizioni del riconoscimento |
Art. 3. Effetti del riconoscimento |
Art. 4. Competenze e procedimento |
Art. 5. Ammissione alla professione di architetto |
Art. 6. Ammissione all'esercizio della professione delle persone distintesi nell'ambito dell'architettura |
Art. 7. Iscrizione in albi di altri Stati membri |
Art. 8. Esercizio d'attività professionale in forma dipendente |
Art. 9. Ammissione alla prestazione di servizi |
Art. 9 bis. Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri |
Art. 10. Servizi di informazione |
Art. 11. Norme transitorie |
Art. 12. Regolamento |
§ 57.8.20 - D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 129.
Attuazione delle direttive (CEE) n. 384/85, (CEE) n. 614/85 e(CEE) n. 17/86 in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura.
(G.U. 19 febbraio 1992, n. 41).
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Ambito di applicazione [1]
1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciati a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo per l'accesso o l'esercizio in Italia dell'attività di architetto a titolo permanente o con carattere di temporaneità.
Art. 2. Condizioni del riconoscimento
1. Sono riconosciuti i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati a conclusione di un corso di studi di livello universitario, che presenti i seguenti requisiti:
a) la formazione deve riguardare principalmente l'architettura ed essere equilibratamente ripartita tra gli aspetti tecnici e pratici;
b) la durata della formazione deve comprendere almeno quattro anni di studi a tempo pieno presso un'università o un istituto d'istruzione analogo, ovvero almeno sei anni di studio presso un'università o analogo istituto, di cui non meno di tre a tempo pieno, ed essere sancita, a conclusione del corso di studi, dal superamento di un esame di livello universitario.
2. La formazione data dal corso di studi deve assicurare:
a) la capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;
b) un'adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonchè delle arti, tecnologie e scienze umane ad esse attinenti;
c) una conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;
d) un'adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;
e) la capacità di cogliere i rapporti tra uomo e creazioni architettoniche e tra queste e il loro ambiente, nonchè la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro creazioni architettoniche e spazi in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;
f) la capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengono conto dei fattori sociali;
g) una conoscenza di metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;
h) la conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;
i) una conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonchè della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;
l) una capacità tecnica, che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;
m) una conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione.
2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea, sono elencati nella comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della
2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, è riconosciuta la formazione delle "Fachhochschulen" nella Repubblica Federale di Germania, purché sia impartita in tre anni, esista al 5 agosto 1985, corrisponda ai requisiti definiti all'articolo 4 e dia nella Repubblica Federale di Germania accesso all'attività di architetto con il titolo professionale di architetto e purché detta formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni, comprovato da un apposito certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto. [3]
2-quater. Sono, altresì, ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui all'articolo 1, qualora tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati e titoli elencati nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2-bis o nell'allegato A. [4]
2-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica alla Commissione europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle Università che li rilasciano. [5]
2-quinquies-bis. Sono, altresì, ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, formazioni di cui al comma 2, acquisite nell'ambito di un sistema di promozione sociale o di studi universitari a tempo ridotto, sancite da un esame di architettura, di livello universitario ed equivalente all'esame di cui al comma 1, lettera b), superato con successo da persone che lavorano da sette o più anni nel settore dell'architettura sotto la sorveglianza di un architetto o di uno studio di architetti [6].
Art. 3. Effetti del riconoscimento
1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per l'accesso all'attività nel settore dell'architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto.
2. Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo di Architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.
Art. 4. Competenze e procedimento [7]
1. I soggetti di cui all'articolo 1 devono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca domanda per il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attività di architetto nel territorio della Repubblica italiana.
2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia nella quale l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:
a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di titoli di cui si chiede il riconoscimento, in copia autenticata, o un attestato rilasciato dalla stessa autorità che ha conferito il diploma, certificato o altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne conferma la veridicità;
b) un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso all'attività di architetto. Se lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede tale attestato, in sostituzione deve essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro d'origine o di provenienza, deve essere presentato un attestato che faccia fede che l'interessato ha reso una dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale giuramento non esista, una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati deve altresì risultare che l'interessato non è stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo è stato, che sono decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione di fallimento o, se è decorso un termine più breve, che nei confronti dell'interessato è stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile;
c) un certificato di cittadinanza o copia di altro documento dalla quale si evinca la cittadinanza dell'interessato.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può richiedere che i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, siano accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana del testo originale qualora sia impossibile acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni dai documenti prodotti.
4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi.
5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta la completezza e la regolarità della domanda e della relativa documentazione, richiedendo all'interessato le eventuali integrazioni.
6. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice, previa consultazione del Consiglio universitario nazionale, una conferenza di servizi ai sensi della
a) il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
b) il Ministero degli affari esteri;
c) il Ministero della giustizia;
d) il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.
7. In relazione a casi specifici, la conferenza di servizi di cui al comma 6 può essere integrata da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri.
8. Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del decreto di riconoscimento o del provvedimento di rifiuto entro tre mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione.
9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento di rifiuto sono comunicati all'interessato. Il decreto è altresì trasmesso al Consiglio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'articolo 5.
10. Se i titoli di cui all'articolo 2, comma 2-quater, attestano una formazione non conforme ai requisiti di cui al medesimo articolo, commi 1 e 2, il riconoscimento può essere condizionato al superamento di una prova attitudinale ai sensi dell'articolo 8 del
10-bis. Il provvedimento di cui al comma 8 è debitamente motivato e può essere impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Il richiedente può ricorrere anche in assenza di decisioni entro il termine stabilito [8].
Titolo II
DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO
Art. 5. Ammissione alla professione di architetto
1. Sono ammessi all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura con il relativo titolo professionale e sono iscritti all'albo degli architetti i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che:
a) sono in possesso di un titolo riconosciuto;
b) presentano requisiti di moralità ed onorabilità;
c) hanno residenza o domicilio in Italia.
2. Il Consiglio dell'ordine degli architetti del luogo di residenza o domicilio dell'interessato provvede all'iscrizione sulla base del decreto di riconoscimento o, se l'iscrizione sia richiesta in epoca successiva, previo accertamento dei requisiti di moralità ed onorabilità nei modi previsti dall'art. 4, comma 2, lettera b).
3. L'iscrizione comporta il godimento dei diritti e l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale.
Art. 6. Ammissione all'esercizio della professione delle persone distintesi nell'ambito dell'architettura
1. Sono ammessi altresì all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura con l'uso del relativo titolo e sono iscritti all'albo degli architetti, ai sensi dell'art. 5, i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee autorizzati a servirsi di tale titolo in applicazione d'una disposizione legislativa, che conferisce all'autorità competente d'uno Stato membro la facoltà di attribuire questo titolo ai cittadini degli Stati membri, che si siano particolarmente distinti per la qualità delle loro realizzazioni nel campo dell'architettura.
Art. 7. Iscrizione in albi di altri Stati membri
1. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, già iscritti in un albo dell'ordine degli architetti o dell'ordine degli ingegneri, che siano abilitati all'esercizio delle attività disciplinate dal presente decreto e si siano stabiliti in altro Stato membro ai fini dell'esercizio di dette attività, possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'albo italiano di precedente appartenenza.
Art. 8. Esercizio d'attività professionale in forma dipendente
1. Le precedenti disposizioni, relative al diritto di stabilimento, si applicano anche ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, che intendono svolgere l'attività professionale di architetto in qualità di lavoratore dipendente.
Titolo III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Art. 9. Ammissione alla prestazione di servizi [9]
1. Sono ammessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente decreto, con carattere di temporaneità, previa dichiarazione al Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, i cittadini di cui all'articolo 1 che:
a) sono in possesso di uno dei titoli di cui all'allegato A o contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 2-bis, o si trovano nella situazione prevista dall'articolo 6;
b) esercitano legalmente l'attività relativa al settore dell'architettura nello Stato membro in cui sono stabiliti.
2. La prestazione di servizi, di cui al comma 1, comporta l'iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i Consigli provinciali ed il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, con oneri a carico degli ordini.
3. Ai cittadini di cui all'articolo 1, iscritti nel registro, si applicano le disposizioni relative al godimento dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale in quanto compatibili.
Art. 9 bis. Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri [10]
1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 10. Servizi di informazione
1. I Consigli dell'ordine degli architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, forniscono agli interessati le necessarie informazioni sulla legislazione e deontologia professionale.
2. Gli ordini possono attivare corsi, con oneri a carico degli interessati, per fornire loro le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale.
Art. 11. Norme transitorie [11]
1. Sono riconosciuti, ai fini dell'accesso alle attività disciplinate dal presente decreto e del loro esercizio:
a) i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea fino al 5 agosto 1985 ed elencati nell'allegato A;
b) i diplomi, i certificati e gli altri titoli elencati nell'allegato A e rilasciati dai rispettivi Stati membri dell'Unione europea a coloro che abbiano iniziato la relativa formazione al massimo durante il terzo anno accademico successivo al 5 agosto 1985;
c) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni anteriori al 5 agosto 1985, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, prima del 5 agosto 1987, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative;
d) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni emanate nel periodo tra il 5 agosto 1985 e il 5 agosto 1987, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, entro tale ultima data, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative;
e) gli attestati rilasciati dalle autorità competenti della Repubblica Federale di Germania che sanzionano la relativa equivalenza dei titoli di formazione rilasciati, a decorrere dall'8 maggio 1945, dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca, con i titoli elencati all'allegato A.
Art. 12. Regolamento
1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4,
ALLEGATO A
Elenco dei titoli riconosciuti a norma dell'art. 10
a) In Germania:
- i diplomi rilasciati dalle scuole superiori di Belle Arti (Dipl.-Ing., Architekt - HfbK);
- i diplomi rilasciati dalla Technische Hochschulen, sezione architettura (Architektur/ Hochbau), dalle università tecniche, sezione architettura (Architektur/Hochbau), dalle università, sezione architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati nelle Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. e altre denominazioni che fossero successivamente date a tali diplomi);
- i diplomi rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), e qualora tali istituti siano stati raggruppati in Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen sezione Architettura (Architektur/Hochbau), accompagnati, quando la durata degli studi è inferiore a quattro anni ma comporta almeno tre anni, dal certificato attestante un periodo di esperienza professionale di quattro anni nella Repubblica federale di Germania, rilasciato dall'ordine professionale conformemente alle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, secondo comma (Ingenieur grad. e altre eventuali future denominazioni di tali diplomi);
- i certificati (Priifungszeugnisse) rilasciati prima del 1° gennaio 1973 dalle Ingenieurschulen, sezione Architettura, e dalle Werkkunstschulen, sezione Architettura, accompagnati da un attestato delle autorità competenti comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli conformemente all'art. 13 della
b) In Belgio:
- i diplomi rilasciati dalle scuole nazionali superiori di architettura o dagli istituti superiori di architettura (architecte - architect);
- i diplomi rilasciati dalla scuola provinciale superiore di architettura di Hasselt (architect);
- i diplomi rilasciati dalle accademie reali di Belle Arti (architecte - architect);
- i diplomi rilasciati dalle scuole di Saint-Luc (architecte - architect);
- i diplomi universitari di ingegneria civile, accompagnati da un certificato di tirocinio rilasciato dall'ordine degli architetti e conferente il diritto di usare il titolo professionale di architetto (architecte - architect);
- i diplomi d'architetto rilasciati dalla commissione esaminatrice centrale o statale di architettura (architecte - architect);
- i diplomi di ingegnere civile-architetto e di ingegnere-architetto rilasciati dalle facoltà di scienze applicate delle università e dal politecnico di Mons (ingégnieur-architecte, ingegnieur-architect).
c) In Danimarca:
- i diplomi rilasciati dalle scuole nazionali di architettura di Copenaghen e Arhus (arkitekt);
- il certificato di gradimento rilasciato dalla commissione degli architetti ai sensi della
- i diplomi rilasciati dalle scuole superiori di costruzione edile (bygningskonstruktor) accompagnati da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli ai sensi dell'art. 13 della
d) In Francia:
- i diplomi di "architecte diplômé par le gouvernement" rilasciati fino al 1959 dal Ministero della pubblica istruzione e dopo tale data dal Ministero degli affari culturali (architecte DPLG);
- i diplomi rilasciati dalla scuola speciale di architettura (architecte DESA);
- i diplomi rilasciati dal 1955 dalla scuola nazionale superiore delle Arti e delle Industrie di Strasburgo (ex scuola nazionale di Ingegneria di Strasburgo), sezione Architettura (architetto ENSAIS).
e) In Grecia:
- i diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;
- i diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;
- i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;
- i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;
- i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Thrakis, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;
- i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Patron, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura.
f) In Irlanda:
- la laurea di "Bachelor of Architecture" rilasciata dalla "National University" d'Irlanda (B. arch., NUI) a laureati in architettura dell'"University College" di Dublino;
- il diploma di livello universitario in architettura rilasciato dal "College of Technology", Bolton Street, Dublino (dipl. arch.);
- il certificato di membro associato del "Royal Institute of Architects" di Irlanda (ARIAI);
- il certificato di membro del "Royal Institute of Architects" di Irlanda (MRIAI).
g) Nei Paesi Bassi:
- l'attestato che comprova l'esito positivo dell'esame di licenza di architettura, rilasciato dalle sezioni "Architettura" delle scuole tecniche superiori di Delft o di Eindhoven (bouwkunding ingenieur);
- i diplomi delle accademie di architettura riconosciute dallo Stato (architect);
- i diplomi rilasciati fino al 1971 dagli ex istituti d'insegnamento superiore di architettura (Hoger Bouwkhunstonderricht) (architect HBO);
- i diplomi rilasciati fino al 1970 dagli ex istituti d'insegnamento superiore di architettura (Voortgezet Bouwkhunstonderricht) (architect VBO);
- l'attestato comprovante l'esito positivo nella prova d'esame organizzata dal Consiglio degli architetti del "Bond van Nederlandse Architecten" (ordine degli architetti olandese, BNA) (architect);
- il diploma della "Stichting Instituut voor Architectuur" (Fondazione "Istituto di architettura") (IVA) conseguito al termine di un corso organizzato da tale fondazione per un periodo minimo di quattro anni (architect), accompagnato da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli conformemente all'art. 13 della
- un attestato delle competenti autorità comprovante che, prima dell'entrata in vigore della citata direttiva, l'interessato è stato ammesso all'esame di "Kandidaat in de bouwkunde" organizzato dalla scuola tecnica superiore di Delft o di Eindhoven e che, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect);
- un attestato delle competenti autorità rilasciato unicamente alle persone che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della citata direttiva, comprovante che l'interessato, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect).
Gli attestati a cui è fatto riferimento nel settimo e ottavo trattino non dovranno più essere riconosciuti a partire dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari per l'accesso alle attività di architetto ed il loro esercizio nell'ambito del titolo professionale di architetto nei Paesi Bassi, sempre che tali attestati, in virtù delle suddette disposizioni, non diano già l'accesso a tali attività nell'ambito del titolo professionale di cui sopra.
h) Nel Regno Unito:
- i titoli conseguiti in seguito ad esami superati presso:
il "Royal Institute of British Architects";
le facoltà di architettura di:
università;
politecnici;
colleges;
accademie (colleges privati);
istituti di tecnologia e di belle arti,
che erano o sono riconosciuti al momento dell'adozione della
- un certificato che attesti che il titolare aveva acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 6(1)a, 6(1)b, ovvero 6(1)d dell'Architects Registration Act del 1931 (Architect);
- un certificato che attesti che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 2 dell'Architects Registration Act del 1938 (Architect).
i) In Spagna:
- il titolo ufficiale di architetto (titulo oficial de arquitecto) rilasciato dal Ministero dell'educazione e della scienza o dalle università.
l) In Portogallo:
- il diploma "diploma do curso especial de arquitectura", rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto;
- il diploma di architetto (diploma de arquitecto) rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto;
- il diploma "diploma do curso de arquitectura", rilasciato dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona e di Porto;
- il diploma "diploma de licenciatura em arquitectura" rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di Lisbona;
- il diploma "carta de curso de licenciatura em arquitectura", rilasciato dall'Università tecnica di Lisbona e dall'Università di Porto;
- il diploma di genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dall'Istituto superiore tecnico dell'Università tecnica di Lisbona;
- il diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dalla Facoltà di ingegneria (de Engenharia) dell'Università di Porto [12];
- il diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dalla facoltà di scienze e tecnologia dell'Università di Coimbra;
- il diploma in genio civile, produzione (licenciatura em engenharia civil, produçao) rilasciato dall'Università di Minho.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 16 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 16 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 16 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 16 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 16 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 7 del
[7] Articolo sostituito dall'art. 16 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 7 del
[9] Articolo sostituito dall'art. 16 della
[10] Articolo inserito dall'art. 16 della
[11] Articolo sostituito dall'art. 16 della
[12] Trattino così modificato dall'art. 7 del