§ 57.7.550 - Legge 19 dicembre 1967, n. 1230.
Modifica dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, relativa alla valutazione del servizio prestato dei professori dei ruoli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:19/12/1967
Numero:1230


Sommario
Art. unico.      L'ultimo comma dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, è sostituito dal seguente:


§ 57.7.550 - Legge 19 dicembre 1967, n. 1230. [1]

Modifica dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, relativa alla valutazione del servizio prestato dei professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari.

(G.U. 28 dicembre 1967, n. 323)

 

     Art. unico.

     L'ultimo comma dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, è sostituito dal seguente:

     "Il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato per intero ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di capo di istituto e della relativa valutazione dei titoli".

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.