Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 11/12/1962 |
Numero: | 1700 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, è sostituito dal seguente |
§ 57.7.25f - Legge 11 dicembre 1962, n. 1700. [1]
Modifica dell'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303 circa la valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari.
(G.U. 27 dicembre 1962, n. 329).
L'art. 2 della
"Ai fini del trasferimento su domanda il servizio effettivamente prestato nel ruolo speciale transitorio dagli insegnanti che conseguono il passaggio nel ruolo ordinario in applicazione della
La stessa valutazione è attribuita ai fini del comma precedente al servizio prestato in ruolo ordinario inferiore dagli insegnanti assunti in ruolo superiore per effetto della
Agli stessi effetti nei casi di cui ai precedenti commi il punteggio da attribuire alle qualifiche dell'ultimo quinquennio, riferite al servizio prestato nel ruolo speciale transitorio o nel ruolo ordinario inferiore, è stabilito in misura uguale a quello attribuito alle qualifiche riferite al servizio prestato nel ruolo ordinario.
Il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato per intero ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di capo di istituto e della relativa valutazione dei titoli" [2].
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Capoverso così sostituito dall'art. unico della