§ 57.7.432 - Legge 30 ottobre 1981, n. 615.
Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:30/10/1981
Numero:615


Sommario
Art. 1.      All'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, nel secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate [...]
Art. 2.      Gli incaricati stabilizzati in servizio presso l'Università italiana per stranieri di Perugia che conseguano il giudizio di idoneità di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della [...]
Art. 3.      I docenti dei gruppi di conversazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia, ancorché di madre lingua italiana, sono equiparati ai lettori di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, [...]
Art. 4.      L'Università italiana per stranieri di Perugia, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a predisporre le modifiche statutarie che si rendessero necessarie [...]
Art. 5.      Il servizio prestato dai professori universitari che abbiano conseguito la nomina ad ordinario, quali docenti di un corso di ricerca presso l'Istituto nazionale di alta matematica, ai sensi [...]
Art. 6.      Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'opzione deve essere esercitata entro il 30 settembre 1982 e [...]


§ 57.7.432 - Legge 30 ottobre 1981, n. 615.

Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

(G.U. 3 novembre 1981, n. 302)

 

     Art. 1.

     All'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, nel secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze didattico-scientifiche, la facoltà, con delibera adottata in conformità a criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, può procedere alla chiamata dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente articolo, ancorché non siano previste dal relativo statuto. In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente della Repubblica sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione".

 

          Art. 2.

     Gli incaricati stabilizzati in servizio presso l'Università italiana per stranieri di Perugia che conseguano il giudizio di idoneità di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere inquadrati, con il loro consenso e su chiamata dell'Università stessa, quali professori associati presso l'Università italiana per stranieri di Perugia.

 

          Art. 3.

     I docenti dei gruppi di conversazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia, ancorché di madre lingua italiana, sono equiparati ai lettori di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 54, ai fini dell'inquadramento mediante giudizio di idoneità nel ruolo dei ricercatori universitari, di cui all'art. 58, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono assegnati all'Università italiana per stranieri di Perugia e non possono essere trasferiti ad altra università.

 

          Art. 4.

     L'Università italiana per stranieri di Perugia, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a predisporre le modifiche statutarie che si rendessero necessarie per l'attuazione dei precedenti articoli 2 e 3.

 

          Art. 5.

     Il servizio prestato dai professori universitari che abbiano conseguito la nomina ad ordinario, quali docenti di un corso di ricerca presso l'Istituto nazionale di alta matematica, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 maggio 1976, n. 257, è considerato valido agli effetti della carriera e del trattamento economico, e viene computato quale servizio ordinario ai fini dell'autorizzazione a dedicarsi periodicamente ad esclusiva attività di ricerca scientifica di cui al primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

          Art. 6.

     Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'opzione deve essere esercitata entro il 30 settembre 1982 e produce effetto fino alla conclusione dell'anno accademico nel corso del quale lo stato di aspettativa sia cessato. Entro un mese da tale cessazione l'opzione deve essere nuovamente esercitata.

     Le opzioni già effettuate per il regime a tempo pieno o a tempo definito per l'anno accademico 1981-82, dai professori che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 13 del decreto dei Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere modificate, con validità limitata a tale anno accademico, entro il 31 ottobre 1981.