Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 30/10/1981 |
Numero: | 615 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, nel secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate [...] |
Art. 2. Gli incaricati stabilizzati in servizio presso l'Università italiana per stranieri di Perugia che conseguano il giudizio di idoneità di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della [...] |
Art. 3. I docenti dei gruppi di conversazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia, ancorché di madre lingua italiana, sono equiparati ai lettori di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, [...] |
Art. 4. L'Università italiana per stranieri di Perugia, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a predisporre le modifiche statutarie che si rendessero necessarie [...] |
Art. 5. Il servizio prestato dai professori universitari che abbiano conseguito la nomina ad ordinario, quali docenti di un corso di ricerca presso l'Istituto nazionale di alta matematica, ai sensi [...] |
Art. 6. Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'opzione deve essere esercitata entro il 30 settembre 1982 e [...] |
§ 57.7.432 - Legge 30 ottobre 1981, n. 615.
Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.
(G.U. 3 novembre 1981, n. 302)
All'art. 53 del
Gli incaricati stabilizzati in servizio presso l'Università italiana per stranieri di Perugia che conseguano il giudizio di idoneità di cui all'art. 51 del
I docenti dei gruppi di conversazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia, ancorché di madre lingua italiana, sono equiparati ai lettori di cui al
L'Università italiana per stranieri di Perugia, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a predisporre le modifiche statutarie che si rendessero necessarie per l'attuazione dei precedenti articoli 2 e 3.
Il servizio prestato dai professori universitari che abbiano conseguito la nomina ad ordinario, quali docenti di un corso di ricerca presso l'Istituto nazionale di alta matematica, ai sensi dell'art. 11 della
Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 108 del
Le opzioni già effettuate per il regime a tempo pieno o a tempo definito per l'anno accademico 1981-82, dai professori che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 13 del decreto dei Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere modificate, con validità limitata a tale anno accademico, entro il 31 ottobre 1981.