Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 08/11/1979 |
Numero: | 566 |
Sommario |
Art. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, concernente proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti [...] |
Art. 2. Gli atti e i provvedimenti emanati in applicazione del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 235, non convertito in legge per scadenza dei termini prescritti, conservano la loro efficacia anche ai [...] |
§ 57.7.41A - Legge 8 novembre 1979, n. 566. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, concernente la proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali e recante disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media.
(G.U. 12 novembre 1979, n. 308)
E' convertito in legge il
All'articolo 1, è soppresso l'ultimo comma;
All'articolo 4, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
"L'insegnamento di educazione tecnica nella scuola media è impartito, a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, per gruppi di allievi da costituirsi nell'ambito della classe o di classi corrispondenti funzionanti nella scuola.
I gruppi sono formati dal collegio dei docenti, sulla base delle proposte dei consigli di classe, al fine di realizzare una pluralità di interventi, tenendo conto delle attività e degli interessi degli allievi. Detti gruppi devono comprendere non meno di dieci e non più di quindici alunni.
La costituzione delle cattedre o posti orario di educazione tecnica è effettuata sulla base del numero dei gruppi degli allievi costituiti ai sensi dei precedenti commi.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma possono avere applicazione anche nell'anno scolastico 1979-80, purchè vi siano, nell'ambito delle singole provincie, insegnanti di educazione tecnica in soprannumero da utilizzare e fatto salvo, comunque, il limite della consistenza organica di cui al comma seguente.
L'organico complessivo delle cattedre o posti orario di educazione tecnica da costituire in applicazione del presente articolo non può comunque superare, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1979-80, in ciascuna provincia, la consistenza organica delle cattedre di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili accertata al 31 marzo 1978. E' escluso in ogni caso il ricorso a nuovi incarichi";
All'articolo 5, nel primo comma, dopo le parole: "fanno parte", sono aggiunte le seguenti: "a titolo consultivo,";
L'articolo 6 è soppresso.
Gli atti e i provvedimenti emanati in applicazione del
Gli effetti del decreto di cui al comma precedente decorrono dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80.
[1] Abrogata dall'art. 24 del