§ 57.7.408 - D.P.R. 14 settembre 1978, n. 567.
Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:14/09/1978
Numero:567


Sommario
Art. 1.      Il lavoro straordinario per il personale ispettivo, direttivo, docente educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli [...]
Art. 2.      I provveditori agli studi, nonché il sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano, l'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca e l'intendente scolastico per la scuola delle [...]
Art. 3.      Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi entro il limite dei fondi complessivamente assegnati a ciascuna provincia interessata, il cui ammontare, salvo quanto previsto per il personale [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Per l'attività di direttore di scuola coordinata di istituto professionale e per quella di addetto alla vigilanza di sezione staccata, il personale docente può essere autorizzato a prestare [...]
Art. 6.      Fermo restando il limite di spesa pari al corrispettivo di 140 ore annue indicato nel precedente art. 3, gli ispettori tecnici periferici possono essere autorizzati ad effettuare lavoro [...]
Art. 7.      La disposizione di cui al precedente articolo si applica anche al direttore amministrativo delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e [...]
Art. 8.      A decorrere dal 1° gennaio 1978 la misura oraria del compenso per lavoro straordinario per il personale ispettivo, direttivo e docente, nonché per il personale non docente delle scuole di ogni [...]
Art. 9.      Il personale ispettivo, direttivo, docente educativo e non docente contemplato dal presente provvedimento, nonché il personale non docente dell'università, il quale presti servizio, in base alle [...]
Art. 10.      Salvo quanto stabilito dal successivo art. 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti del personale in esso contemplato cessano di avere applicazione i [...]
Art. 11.      Per le istituzioni scolastiche la cui attività richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilità in eccedenza ai limiti di cui ai precedenti articoli, possono essere autorizzati, [...]
Art. 12.      Per il personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, ivi compresi gli astronomi ed i ricercatori, il lavoro [...]
Art. 13.      Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi entro il limite dei fondi complessivamente assegnati a ciascuna istituzione universitaria ed il cui ammontare non potrà comunque eccedere l'importo [...]
Art. 14.      Per il periodo 1° gennaio 1978-30 settembre 1978 il compenso spettante, in base alle vigenti disposizioni, al personale docente della scuola secondaria ed artistica e della scuola elementare per [...]
Art. 15.      Nella prima applicazione della nuova disciplina gli eventuali conguagli per la corresponsione delle nuove tariffe orarie dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nel [...]


§ 57.7.408 - D.P.R. 14 settembre 1978, n. 567.

Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola.

(G.U. 26 settembre 1978, n. 269)

 

     Art. 1.

     Il lavoro straordinario per il personale ispettivo, direttivo, docente educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è consentito, nei limiti e con le modalità indicati nei successivi articoli, soltanto per eccezionali e comprovate esigenze di servizio riconosciute indilazionabili.

     Esso è autorizzato entro il limite delle assegnazioni di fondi a singoli uffici scolastici provinciali, determinati annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previa consultazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sulla base di parametri oggettivi quali la popolazione scolastica e la tipologia delle istituzioni scolastiche esistenti nelle province interessate.

 

          Art. 2.

     I provveditori agli studi, nonché il sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano, l'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca e l'intendente scolastico per la scuola delle località ladine per il personale a carico dello Stato, autorizzeranno, sentito il consiglio scolastico provinciale, il lavoro straordinario eventualmente occorrente alle singole istituzioni scolastiche, su proposta motivata dei rispettivi capi di istituto da effettuarsi nell'ambito della programmazione annuale della vita e dell'attività della scuola, deliberata dal consiglio di circolo o di istituto.

     Le singole autorizzazioni dovranno indicare, oltre i motivi per i quali le prestazioni sono richieste dalla amministrazione, il numero e le qualifiche del personale da impiegare, il periodo di tempo per il quale viene prevista l'esecuzione del lavoro straordinario ed il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondere alle eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio.

     Prima dell'emanazione dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma precedente, la competente autorità scolastica provinciale espone ad un'apposita delegazione sindacale gli elementi conoscitivi ed i criteri generali ai quali intende informare i provvedimenti medesimi.

     La delegazione suddetta, che è composta di un elemento per ciascuno dei sindacati più rappresentativi su base nazionale, formula eventuali osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni.

 

          Art. 3.

     Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi entro il limite dei fondi complessivamente assegnati a ciascuna provincia interessata, il cui ammontare, salvo quanto previsto per il personale direttivo nell'ultimo comma del successivo art. 4, non potrà comunque eccedere l'importo pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unità dell'altro personale in servizio, cui può essere richiesta l'effettuazione di lavoro straordinario ai sensi del presente decreto, possono essere retribuite soltanto per le prestazioni effettivamente rese e preventivamente autorizzate dall'apposito provvedimento, con il quale potrà altresì essere consentito di raggiungere il limite annuo individuale di 240 ore o gli altri diversi limiti previsti nei successivi articoli.

     Ove non sia diversamente stabilito con il decreto di cui al precedente art. 1, la spesa mensile del lavoro straordinario non può normalmente superare il dodicesimo dello stanziamento annuo.

     Per esigenze di servizio che non consentano l'uniforme distribuzione delle prestazioni straordinarie nel corso dell'anno, il predetto limite può essere superato nei periodi di più intensa attività, purché sia assicurato il servizio per i restanti periodi e resti per questi ultimi una disponibilità non inferiore, per ciascun mese, alla metà di quella normalmente utilizzabile.

     Al termine di ogni anno finanziario il provveditore agli studi presenterà, sulla base di analoghe relazioni dei capi di istituto e dei direttori di circolo, una circostanziata relazione finale al consiglio di amministrazione del Ministero sull'entità delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzate e rese, nonché in ordine all'effettivo risultato conseguito; ciò anche al fine delle eventuali successive autorizzazioni. Di tali relazioni si terrà conto nella relazione annuale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 4. [1]

     In relazione ai particolari impegni connessi con il funzionamento della scuola, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per il personale direttivo, compreso quello incaricato, può essere disposta nell'ambito e con i limiti appresso indicati:

     fino a 140 ore annue per le scuole elementari con più di 60 classi, per le scuole medie con più di 24 classi, per le scuole secondarie superiori con più di 18 classi e per le istituzioni educative con popolazione scolastica superiore a 500 alunni.

     Il limite di cui sopra può essere aumentato:

     di 3 ore mensili:

     a) per ogni 2 classi di dopo scuola o a funzionamento serale;

     b) per ogni due corsi integrativi, sperimentali, di perfezionamento o post-diploma;

     c) per gli istituti d'arte, i conservatori di musica, ove funzioni la scuola media annessa;

     d) per le scuole funzionanti con doppi turni;

     di un'ora mensile per l'attività di educazione popolare;

     di un'ora mensile per le altre attività comprese nei programmi compilati dai consigli di circolo o di istituto ai sensi della lettera d) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

     di 13 ore mensili per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche in cui funzionano scuole a tempo pieno, officine, laboratori, o reparti di lavorazione, convitti o aziende annesse, nonché nelle istituzioni educative presso le quali funzionano scuole statali.

     Le sezioni di scuola materna sono computate ai fini dei raggruppamenti di cui al precedente primo comma unitamente alle classi delle scuole elementari presso cui sono funzionanti.

     Le ore di lavoro straordinario retribuibili a ciascun capo di istituto non potranno comunque superare le 25 ore mensili.

     La spesa complessiva non potrà superare la somma pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unità di personale avente titolo alla corresponsione del lavoro straordinario negli ambiti e con i limiti sopra indicati.

 

          Art. 5.

     Per l'attività di direttore di scuola coordinata di istituto professionale e per quella di addetto alla vigilanza di sezione staccata, il personale docente può essere autorizzato a prestare lavoro straordinario, in eccedenza alle ore 20 mensili di attività connesse al funzionamento della scuola comprese nell'orario d'obbligo, fino a 13 ore mensili.

     Al docente che, a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituisce il direttore didattico od il capo d'istituto per assenza o impedimento dello stesso, è corrisposto, per il periodo della sostituzione, il compenso per lavoro straordinario nella misura corrispondente alla classe di stipendio in godimento e nei limiti orari autorizzati per il titolare, il quale per tale periodo non ha titolo al compenso stesso.

     In ogni caso il cumulo delle ore di lavoro straordinario effettuate nel mese dal titolare e dal vicario, quale sostituto del titolare, non può superare il limite di ore di lavoro straordinario autorizzate per il mese stesso.

     Nei circoli didattici affidati in reggenza, perché privi di titolare, il docente collaboratore scelto dal direttore didattico ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario per un numero di ore pari alla metà di quello che sarebbe spettato al direttore didattico titolare, sulla base dei criteri indicati al precedente art. 4.

 

          Art. 6.

     Fermo restando il limite di spesa pari al corrispettivo di 140 ore annue indicato nel precedente art. 3, gli ispettori tecnici periferici possono essere autorizzati ad effettuare lavoro straordinario fino a 280 ore annue.

 

          Art. 7.

     La disposizione di cui al precedente articolo si applica anche al direttore amministrativo delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché al segretario dei circoli didattici, delle scuole ed istituti di istruzione secondaria, dei licei artistici, degli istituti d'arte, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.

 

          Art. 8.

     A decorrere dal 1° gennaio 1978 la misura oraria del compenso per lavoro straordinario per il personale ispettivo, direttivo e docente, nonché per il personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni universitarie con parametro 370 o superiore, è determinata secondo gli indici percentuali di cui alle annesse tabelle, assumendo a base un importo pari ad 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio ed indennità di funzione del primo dirigente alla classe iniziale, maggiorato del 15 per cento.

     Per il rimanente personale, escluso quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la misura oraria del compenso per lavoro straordinario è stabilita in 1/1544,869 della retribuzione iniziale lorda annua per stipendio e per assegno perequativo o assegno annuo pensionabile, prevista per ciascun parametro di ciascuna qualifica.

     Per la determinazione della misura oraria del compenso per lavoro straordinario di cui ai precedenti comma, viene considerato anche l'importo della tredicesima mensilità - da ragguagliare a mese per il personale contemplato dal primo comma - dell'anno immediatamente precedente.

     Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purché si tratti di lavoro non compensativo, la misura oraria del compenso di cui ai precedenti commi è maggiorata del 30 per cento.

     La misura del compenso orario risultante dall'applicazione del presente articolo è ulteriormente maggiorata di un importo pari ad 1/175 della misura mensile dell'indennità integrativa speciale spettante, alla data del 1° gennaio di ogni anno, alla generalità del personale statale in attività di servizio.

     La misura complessiva così ottenuta è arrotondata alle lire dieci per eccesso.

 

          Art. 9.

     Il personale ispettivo, direttivo, docente educativo e non docente contemplato dal presente provvedimento, nonché il personale non docente dell'università, il quale presti servizio, in base alle vigenti disposizioni di legge, presso uffici dell'amministrazione scolastica centrale o periferica, nonché presso altre amministrazioni statali od enti pubblici, può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nei limiti e con le modalità stabiliti per il personale di detti uffici o enti.

     La spesa relativa al compenso del lavoro straordinario al personale contemplato nel presente articolo è a carico dell'amministrazione statale o dell'ente pubblico che utilizza il personale medesimo.

     Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1977, fermo restando quanto disposto nei commi precedenti, al personale di cui al primo comma l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario prestato in tale periodo non può superare in ogni caso il beneficio massimo raggiungibile per ogni dipendente in base alla disciplina vigente fino alla data del 30 giugno 1977, a mente del comma primo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

 

          Art. 10.

     Salvo quanto stabilito dal successivo art. 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti del personale in esso contemplato cessano di avere applicazione i particolari limiti previsti dalle precedenti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro straordinario.

     Fino a quando non sarà riordinata la materia dell'orario di servizio, restano fermi gli attuali limiti orari e le misure dei compensi per lavoro straordinario spettanti agli assistenti dell'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista ed agli assistenti degli istituti statali per sordomuti, per il completamento dell'orario di servizio, ai sensi rispettivamente dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292 e dell'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 488.

 

          Art. 11.

     Per le istituzioni scolastiche la cui attività richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilità in eccedenza ai limiti di cui ai precedenti articoli, possono essere autorizzati, con apposito motivato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, particolari limiti per determinati contingenti di personale e per periodi non eccedenti l'anno finanziario; può essere altresì assegnato un numero globale di ore di lavoro straordinario da utilizzare per particolari lavori una tantum, quantitativamente definibili.

     Il decreto di cui al precedente comma dovrà indicare, oltre i motivi per i quali le prestazioni sono richieste dall'amministrazione, il numero e le qualifiche del personale da impiegare, il periodo di tempo per il quale viene richiesta la esecuzione del lavoro straordinario, il numero di ore riconosciute indispensabili per fronteggiare le straordinarie indilazionabili esigenze di lavoro nonché l'ammontare della spesa.

     Al termine di ogni periodo autorizzato l'amministrazione, sulla base dei dati comunicati dai provveditori agli studi in ordine ai risultati conseguiti, presenterà una circostanziata relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro ed al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

 

          Art. 12.

     Per il personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, ivi compresi gli astronomi ed i ricercatori, il lavoro straordinario può essere autorizzato, per eccezionali e comprovate esigenze di servizio riconosciute indilazionabili, entro il limite delle assegnazioni di fondi alle singole istituzioni universitarie, determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     I rettori e i direttori delle istituzioni suindicate autorizzeranno il lavoro straordinario eventualmente occorrente, sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, o, per gli osservatori astronomici, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con propri provvedimenti che dovranno contenere gli elementi elencati al secondo comma del precedente art. 2.

 

          Art. 13.

     Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi entro il limite dei fondi complessivamente assegnati a ciascuna istituzione universitaria ed il cui ammontare non potrà comunque eccedere l'importo pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unità di personale in servizio, possono essere retribuite soltanto per le prestazioni effettivamente rese e preventivamente autorizzate nell'apposito provvedimento, con il quale potrà altresì essere consentito di raggiungere il limite annuo individuale di 240 ore.

     In via transitoria e per non oltre un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1978, le assegnazioni di fondi alle singole istituzioni universitarie saranno effettuate sulla base di 140 ore annue pro capite, integrate come segue sulla base del rapporto percentuale fra popolazione studentesca e personale non docente in servizio, con esclusione, ai fini di tale calcolo, del personale che fruisce dei benefici previsti dalla legge 16 maggio 1974, n. 200:

     inferiore al 2 per cento + 30 per cento;

     inferiore al 3 per cento + 25 per cento;

     inferiore al 4 per cento + 20 per cento;

     inferiore al 5 per cento + 15 per cento;

     inferiore al 6 per cento + 10 per cento.

     Per quanto concerne la distribuzione delle prestazioni straordinarie nel corso dell'anno e l'eventualità di prestazioni straordinarie in eccedenza ai limiti sopra indicati, si applicano le norme e le procedure dei precedenti art. 3, secondo e terzo comma, e art. 11. Le relazioni in essi richieste saranno predisposte dai rettori o direttori delle istituzioni universitarie.

     Possono consentirsi ulteriori deroghe al disposto del comma secondo del citato art. 3 con espresso motivato provvedimento, salvo in ogni caso, il limite annuo di ore e di spesa.

     Per i progetti di ricerca le richieste devono essere correlate al personale impiegato ed al tempo previsto nel programma.

     Non potranno essere richieste deroghe ai limiti normali per personale che fruisce della citata legge 16 maggio 1974, n. 200, per il quale valgono i limiti normali di cui al primo comma.

 

          Art. 14.

     Per il periodo 1° gennaio 1978-30 settembre 1978 il compenso spettante, in base alle vigenti disposizioni, al personale docente della scuola secondaria ed artistica e della scuola elementare per le ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo, è determinato rispettivamente in ragione di un diciottesimo e di un ventiquattresimo del solo stipendio tabellare in godimento, aumentato di un'aliquota pari al cinquanta per cento dell'assegno di cui all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

     Ferma restando l'attuale disciplina dell'orario di lavoro, la normativa di cui al precedente comma, si applica anche al personale indicato nella legge 2 aprile 1968, n. 466.

 

          Art. 15.

     Nella prima applicazione della nuova disciplina gli eventuali conguagli per la corresponsione delle nuove tariffe orarie dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1978 alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno consentiti in relazione alle ore autorizzate ed effettivamente rese nel predetto periodo pregresso e, comunque, nel rispetto del limite globale delle ore annuali autorizzabili ed a condizione che nei mesi successivi rimanga in bilancio una disponibilità finanziaria non inferiore, per ciascun mese, alla metà del dodicesimo della spesa totale normalmente utilizzabile per i fini di cui trattasi.

     Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 462.

 

 

     ALLEGATO

     Tabella degli indici percentuali per la determinazione della misura dei compensi per lavoro straordinario del personale direttivo, docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche statali.

     (Omissis)

 


[1]  Articolo così modificato dall'art. 54 della L. 11 luglio 1980, n. 312.