Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 12/02/1977 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di perequare la ripartizione dei posti di assistente di ruolo e di soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche delle facoltà universitarie è consentito, senza pregiudizio del [...] |
Art. 2. Nulla è innovato alla procedura già sancita dal diciottesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, [...] |
Art. 3. Ai concorsi per posti di assistente universitario di ruolo sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi tredicesimo e quattordicesimo, del [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 57.7.400 - Legge 12 febbraio 1977, n. 34. [1]
Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sull'assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.
(G.U. 24 febbraio 1977, n. 52)
Al fine di perequare la ripartizione dei posti di assistente di ruolo e di soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche delle facoltà universitarie è consentito, senza pregiudizio del riassorbimento dei posti vacanti presso i singoli insegnamenti, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su motivata proposta dei consigli di facoltà interessati, modificare la ripartizione dei posti di assistente di ruolo, anche se coperti, fra insegnamenti di diverse facoltà e Università e con decreto del Ministro per la pubblica istruzione modificare l'assegnazione degli assistenti in soprannumero fra insegnamenti di diverse facoltà od Università.
Analoga facoltà deve intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 3, comma diciassettesimo, del
Qualora la modificazione concerna un posto coperto od un assistente in soprannumero è richiesto il consenso dell'interessato nonché l'eventuale dichiarazione delle facoltà sull'affinità delle discipline.
Nulla è innovato alla procedura già sancita dal diciottesimo comma dell'articolo 3 del
Ai concorsi per posti di assistente universitario di ruolo sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi tredicesimo e quattordicesimo, del
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del