§ 57.7.400 - Legge 12 febbraio 1977, n. 34.
Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sull'assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:12/02/1977
Numero:34


Sommario
Art. 1.      Al fine di perequare la ripartizione dei posti di assistente di ruolo e di soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche delle facoltà universitarie è consentito, senza pregiudizio del [...]
Art. 2.      Nulla è innovato alla procedura già sancita dal diciottesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, [...]
Art. 3.      Ai concorsi per posti di assistente universitario di ruolo sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi tredicesimo e quattordicesimo, del [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 57.7.400 - Legge 12 febbraio 1977, n. 34. [1]

Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sull'assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

(G.U. 24 febbraio 1977, n. 52)

 

     Art. 1.

     Al fine di perequare la ripartizione dei posti di assistente di ruolo e di soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche delle facoltà universitarie è consentito, senza pregiudizio del riassorbimento dei posti vacanti presso i singoli insegnamenti, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su motivata proposta dei consigli di facoltà interessati, modificare la ripartizione dei posti di assistente di ruolo, anche se coperti, fra insegnamenti di diverse facoltà e Università e con decreto del Ministro per la pubblica istruzione modificare l'assegnazione degli assistenti in soprannumero fra insegnamenti di diverse facoltà od Università.

     Analoga facoltà deve intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 3, comma diciassettesimo, del decreto-legge 1°ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, al consiglio di facoltà nel caso di modificazioni dei posti di assistente di ruolo o di assegnazioni di assistenti in soprannumero nell'ambito della stessa facoltà.

     Qualora la modificazione concerna un posto coperto od un assistente in soprannumero è richiesto il consenso dell'interessato nonché l'eventuale dichiarazione delle facoltà sull'affinità delle discipline.

 

          Art. 2.

     Nulla è innovato alla procedura già sancita dal diciottesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in merito al trasferimento degli assistenti di ruolo su posti vacanti.

 

          Art. 3.

     Ai concorsi per posti di assistente universitario di ruolo sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi tredicesimo e quattordicesimo, del decreto-legge 1°ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ovvero di quelli indicati dall'articolo 5, comma secondo, del decreto stesso, per avere titolo alla stipulazione dei contratti ivi considerati - i termini di maturazione dei requisiti intendendosi correlati alla data di entrata in vigore della presente legge anziché del provvedimento sopra citato -, nonché i lettori di italiano nelle Università straniere che abbiano svolto la loro attività per almeno un biennio.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.