§ 57.7.395 - D.L. 30 gennaio 1976, n. 13.
Riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:30/01/1976
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Riordinamento dei ruoli del personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte dello Stato
Art. 2.  Riordinamento dei ruoli del personale degli istituti di istruzione artistica con collocazione atipica
Art. 3.  Riordinamento dei ruoli del personale direttivo ed educativo degli educandati femminili tecnici e professionali, delle scuole speciali statali
Art. 4.  Decorrenza del riordinamento dei ruoli
Art. 5.  Passaggio anticipato per merito distinto
Art. 6.  Presentazione delle domande per la partecipazione al concorso per merito distinto
Art. 7.  Dichiarazioni di merito distinto per il personale educativo
Art. 8.  Commissioni
Art. 9.  Graduatorie
Art. 10.  Titoli valutabili
Art. 11.  Inquadramento degli ispettori tecnici periferici
Art. 12.  Inquadramento del personale direttivo
Art. 13.  Inquadramento del personale docente
Art. 14.  Inquadramento del personale dell'istruzione artistica con collocazione atipica
Art. 15.  Inquadramento del personale direttivo ed educativo degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali, dei convitti ammessi agli istituti tecnici e professionali e delle scuole speciali [...]
Art. 16.  Inquadramento degli insegnamenti di educazione fisica
Art. 17.  Inquadramenti in via transitoria
Art. 18.  Norme comuni sugli inquadramenti
Art. 19.  Trattamento economico
Art. 20.  Effetti del nuovo trattamento economico per il personale da collocare a riposo
Art. 21.  Cessazione di efficacia di norme precedenti
Art. 22.  Onere finanziario
Art. 23.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 57.7.395 - D.L. 30 gennaio 1976, n. 13. [1]

Riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

(G.U. 16 febbraio 1976, n. 42)

 

Titolo I

RIORDINAMENTO DEI RUOLI

 

     Art. 1. Riordinamento dei ruoli del personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte dello Stato

     I ruoli del personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte dello Stato sono riordinati secondo le annesse tabelle A, B, C, D.

 

          Art. 2. Riordinamento dei ruoli del personale degli istituti di istruzione artistica con collocazione atipica

     I ruoli dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza e il primo, secondo e terzo ruolo dei professori dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, sono, rispettivamente, riordinati secondo le annesse tabelle E e F.

     Il ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti è riordinato secondo l'annessa tabella G, quadro I il ruolo degli assistenti dei licei artistici è riordinato secondo la annessa tabella G, quadro II; il ruolo degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dei corsi normali e dei corsi superiori e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza è riordinato secondo l'annessa tabella G, quadro III.

 

          Art. 3. Riordinamento dei ruoli del personale direttivo ed educativo degli educandati femminili tecnici e professionali, delle scuole speciali statali

     I ruoli del personale direttivo degli educandati femminili dello Stato e dei convitti nazionali, strutturati nelle due distinte qualifiche di vice-direttrice e vice-rettore e di direttrice e rettore, sono riordinati in conformità dell'annessa tabella B, secondo le scale parametriche e le permanenze, rispettivamente, dei presidi delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e dei presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

     Il ruolo del personale direttivo delle scuole speciali statali è riordinato con l'attribuzione alla qualifica di vice-direttore del trattamento economico e di carriera previsto dall'annessa tabella B per i direttori didattici della scuola elementare ed alla qualifica di direttore del trattamento economico e di carriera previsto dalla stessa tabella B per i presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

     Il ruolo ad esaurimento dei vice-rettori aggiunti è riordinato in conformità dell'annessa tabella C, quadro II.

     I ruoli degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato e degli assistenti delle scuole speciali statali sono riordinati in conformità dell'annessa tabella D, secondo le permanenze previste per i docenti delle scuole d'istruzione secondaria di primo grado, della scuola elementare e della scuola materna.

 

          Art. 4. Decorrenza del riordinamento dei ruoli

     Il riordinamento dei ruoli di cui ai precedenti articoli decorre dal 1° gennaio 1976.

 

Titolo II

PASSAGGIO ANTICIPATO PER MERITO DISTINTO

 

          Art. 5. Passaggio anticipato per merito distinto

     Il periodo di permanenza nella penultima classe di stipendio del personale contemplato dalle annesse tabelle C, D, F e G è ridotto fino ad un massimo di 3 anni per coloro che conseguano la dichiarazione di merito distinto.

     Possono conseguire la dichiarazione predetta coloro che si trovino a non più di 3 anni di distanza dal compimento dell'anzianità stabilita per il passaggio all'ultima classe di stipendio della carriera di appartenenza e abbiano prestato almeno 2 anni di effettivo servizio dopo la conferma in ruolo.

     Ai fini di cui al comma precedente si applica quanto disposto dall'art. 98, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

 

          Art. 6. Presentazione delle domande per la partecipazione al concorso per merito distinto

     Il concorso per merito distinto si effettua ogni anno.

     Coloro che intendano ottenere la dichiarazione di merito distinto devono presentare apposita domanda al direttore o preside dell'istituto o scuola in cui prestano servizio, entro il 30 novembre successivo al compimento dell'anzianità prevista dal secondo comma del precedente articolo.

     Alla domanda vanno allegati entro lo stesso termine, a cura dell'aspirante, i titoli culturali e professionali valutabili in base al decreto di cui al successivo art. 10.

     Il direttore o preside trasmette le domande ricevute e le relative documentazioni al Ministero della pubblica istruzione se trattasi di personale appartenente a ruoli nazionali e al provveditore agli studi della provincia se trattasi di personale appartenente a ruoli provinciali.

 

          Art. 7. Dichiarazioni di merito distinto per il personale educativo

     Per la attribuzione della dichiarazione di merito distinto alle istitutrici degli educandati femminili dello Stato e agli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, nonché al personale assistente delle scuole speciali statali, si applicano le norme dei precedenti articoli.

 

          Art. 8. Commissioni

     Ai fini del concorso il Ministro per la pubblica istruzione, per il personale appartenente a ruoli nazionali, e i provveditori agli studi, per il personale appartenente a ruoli provinciali, nominano apposite commissioni che restano in carica per un triennio.

     Le commissioni sono composte di un docente universitario o di un ispettore tecnico centrale o periferico che le presiede, di un direttore o preside e di un insegnante di ruolo all'ultima classe di stipendio del tipo di scuola o della materia o gruppo di materie di insegnamento degli aspiranti al merito distinto. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva o di concetto dell'Amministrazione centrale o periferica della pubblica istruzione.

     Per il concorso riguardante il personale degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali e delle scuole speciali statali, di cui al precedente art. 7, faranno parte della commissione, in luogo del direttore o preside, una direttrice di educandato femminile dello Stato o un rettore di convitto nazionale o un direttore di scuola speciale statale, e in luogo dell'insegnante, anche per quanto riguarda il concorso per gli istitutori dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, un istitutore o istitutrice o assistente all'ultima classe di stipendio o, in mancanza, un docente di pedagogia degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado parimenti alla ultima classe di stipendio.

     Il Ministro per la pubblica istruzione può disporre che il concorso per il personale appartenente a ruoli nazionali sia effettuato su base regionale o interregionale; in tal caso le commissioni sono nominate dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali.

 

          Art. 9. Graduatorie

     Le commissioni valutano i titoli e formano le graduatorie di merito nell'ordine del punteggio complessivo attribuito a ciascun aspirante.

     Per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica le graduatorie sono distinte per materie e gruppi di materie costituenti classi di concorsi a cattedre e posti di ruolo ordinario, ai sensi delle tabelle B, C, D ed E annesse al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della tabella C/1 annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

     Il Ministro per la pubblica istruzione, i provveditori agli studi e, nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente art. 8, i sovrintendenti scolastici regionali e interregionali approvano con proprio decreto le graduatorie e attribuiscono la dichiarazione di merito distinto a coloro che abbiano riportato un punteggio complessivo di almeno 70/100, per una aliquota comunque non superiore al 50% degli aspiranti inclusi in ciascuna graduatoria.

     Il passaggio anticipato all'ultima classe di stipendio è attribuito, in base al decreto di cui al precedente comma, dall'organo competente ad emanare gli atti concernenti il trattamento economico e di carriera.

 

          Art. 10. Titoli valutabili

     Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili per l'attribuzione della dichiarazione di merito distinto, che dovranno risultare conseguiti dall'aspirante dopo la nomina in ruolo, e i punteggi in centesimi per la valutazione.

     Nella determinazione dei predetti titoli si avrà particolare riguardo al servizio prestato, alla partecipazione ad attività di aggiornamento culturale e professionale e ad attività di sperimentazione, allo svolgimento di incarichi elettivi negli organi collegiali della scuola, all'esito di concorsi per titoli ed esami a posti di insegnamento e a posti di personale direttivo e ispettivo della scuola, a pubblicazioni e lavori originali di carattere pedagogico, letterario, scientifico, tecnico e artistico che abbiano attinenza con le discipline insegnate e, in generale, con la funzione docente.

     Per il personale di cui al precedente art. 7 il decreto determinerà i titoli valutabili e i relativi punteggi in relazione alla sua particolare funzione.

 

Titolo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 11. Inquadramento degli ispettori tecnici periferici

     Gli ispettori tecnici periferici sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella A.

 

          Art. 12. Inquadramento del personale direttivo

     Il personale direttivo è inquadrato come segue:

     i presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, dei licei artistici e degli istituti d'arte nel ruolo di cui all'annessa tabella B, quadro I

     i presidi della scuola media, nel ruolo di cui all'annessa tabella B, quadro II;

     i direttori didattici della scuola elementare e le direttrici della scuola materna nel ruolo di cui all'annessa tabella B, quadro III.

 

          Art. 13. Inquadramento del personale docente

     Il personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte dello Stato è inquadrato come segue:

     sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella C, quadro I: i docenti titolari nei licei-ginnasi, nei licei scientifici, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e professionali di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, già appartenenti al ruolo A, nonché i docenti titolari nei licei artistici, negli istituti d'arte, nelle scuole magistrali e nelle scuole tecniche di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore;

     sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella C, quadro II: i docenti titolari nelle scuole medie di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, già appartenenti al ruolo B

     sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella D: gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di stenografia e dattilografia titolari negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nelle scuole tecniche, per il cui insegnamento è richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, con le permanenze previste per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado; gli insegnanti di applicazioni tecniche, già appartenenti al ruolo C, titolari nelle scuole medie, gli insegnanti già titolari nelle soppresse scuole d'avviamento e non inquadrati in altro ruolo, gli insegnanti elementari e le insegnanti della scuola materna con le permanenze previste per il personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, della scuola elementare e della scuola materna.

 

          Art. 14. Inquadramento del personale dell'istruzione artistica con collocazione atipica

     I direttori dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza sono inquadrati nel ruolo di cui alla annessa tabella E.

     Il personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, già appartenente ai ruoli I, II e III, è inquadrato nei ruoli di cui all'annessa tabella F, rispettivamente, ai quadri I, II e III.

     Gli assistenti delle accademie di belle arti, gli assistenti dei licei artistici, nonché gli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica ed ai pianisti accompagnatori dei corsi normali e dei corsi superiori e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza, sono inquadrati nei ruoli di cui all'annessa tabella G, rispettivamente ai quadri I, II e III. [2]

 

          Art. 15. Inquadramento del personale direttivo ed educativo degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali, dei convitti ammessi agli istituti tecnici e professionali e delle scuole speciali statali

     Il personale direttivo, i vice-rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, le istitutrici, gli istitutori, gli assistenti, rispettivamente, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e delle scuole speciali statali sono inquadrati secondo quanto previsto dal precedente art. 3.

 

          Art. 16. Inquadramento degli insegnamenti di educazione fisica

     A decorrere dal 1° gennaio 1976, il ruolo unico degli insegnanti di educazione fisica, di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, è riordinato in conformità all'annessa tabella C.

     I posti di insegnamento di educazione fisica, salvo quanto previsto dal successivo quarto comma, sono conferiti mediante concorsi distinti a seconda che si tratti di posti in istituti o scuole di istruzione secondaria di secondo grado, in licei artistici ed in istituti d'arte, ovvero, di posti in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

     Sono conformemente previste distinte classi di abilitazione.

     Le abilitazioni conseguite a seguito di concorsi o corsi o esami indetti anteriormente al 1° gennaio 1976 sono valide per l'ammissione ai predetti distinti concorsi [3] .

     A decorrere dal 1° gennaio 1976 gli insegnanti di educazione fisica, in servizio alla stessa data, sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento, avente la scala parametrica e le permanenze previste dalla tabella C, quadro II, conservando la sede di servizio e fatta salva la possibilità del trasferimento per posti relativi alla scuola media.

     I posti che si rendano disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, successivamente alla data del 1° gennaio 1976, sono riservati ai passaggi degli insegnanti di educazione fisica del ruolo ad esaurimento. I passaggi sono disposti annualmente secondo i criteri di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 [4] .

     I concorsi per l'insegnamento di educazione fisica, in via di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano banditi per posti di insegnamento in scuole medie. Analogamente, a decorrere dalla stessa data, sono riferite soltanto ai posti di insegnamento nella scuola media le nomine disposte per effetto di graduatorie ad esaurimento previste da leggi precedenti [5] .

 

          Art. 17. Inquadramenti in via transitoria

     Sono inquadrati nel ruolo, di cui all'annessa tabella C, quadro I, se titolari in istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, e rispettivamente, nel ruolo di cui all'annessa tabella C, quadro II, se titolari nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado, i docenti di materie per il cui insegnamento era richiesto o consentito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e già inquadrati nel ruolo B.

     E' riconosciuto altresì il diritto ad essere inquadrati ai sensi del precedente comma a coloro che, per gli stessi insegnamenti, siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831 e 25 luglio 1966, n. 603 e successive modificazioni e integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 468; a coloro che, in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, verranno iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nonché ai vincitori dei concorsi relativi agli insegnamenti di cui al precedente comma che saranno banditi prima della cessazione del beneficio della non licenziabilità previsto per i docenti non di ruolo privi del titolo abilitante dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571.

     Sono, altresì, iscritti nel ruolo di cui all'annessa tabella C, quadro I, gli insegnanti titolari nelle soppresse scuole tecniche e appartenenti al ruolo B, che insegnino in istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

     Salvo quanto disposto nei commi precedenti e quanto previsto nella nota (2) alla tabella C, per gli insegnamenti relativi a classi di abilitazione o a classi di concorso per le quali era consentito, come titolo di ammissione, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, in alternativa al diploma di laurea o al diploma di istituto superiore, è richiesto, come unico titolo di ammissione, per le abilitazioni e i concorsi relativi indetti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore. [6]

 

          Art. 18. Norme comuni sugli inquadramenti

     Gli inquadramenti di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13, 14, 15, 17, commi primo e terzo, decorrono dal 1° gennaio 1976 per il personale previsto nei predetti articoli ed in servizio alla stessa data.

     La determinazione della classe di stipendio, per il personale inquadrato nei nuovi ruoli ai sensi dei precedenti articoli, nonché dell'anzianità nella classe stessa, è operata sulla base della anzianità maturata nei ruoli di provenienza, tenuto anche conto dei benefici derivanti da riconoscimenti di servizi ai fini della carriera o da anticipazioni per merito distinto precedentemente conseguite. A tal fine il servizio prestato dagli ispettori tecnici periferici nel ruolo del personale direttivo è valutato nella misura prevista nell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

     E' fatto salvo, per le decorrenze degli effetti economici, quanto disposto dal successivo art. 19.

     L'inquadramento nei nuovi ruoli e l'attribuzione del corrispondente trattamento economico sono disposti per il personale in servizio dal provveditore agli studi.

     Agli anzidetti provvedimenti si applicano l'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 578 e l'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1972, n. 625.

     Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale amministrato con contabilità speciale e per quello direttamente amministrato dalle istituzioni educative e scolastiche dotate di personalità giuridica.

 

          Art. 19. Trattamento economico

     A decorrere dal 1° gennaio 1976, il quadro III, sezione B, della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nonché la tabella annessa alla legge 30 luglio 1973, n. 477, per la parte relativa al personale ispettivo, direttivo e docente, sono sostituiti dalle tabelle annesse al presente decreto.

     Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di trattamento economico si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

     Gli effetti economici derivanti dal riordinamento dei ruoli e dagli inquadramenti del personale in servizio, di cui ai precedenti articoli, decorrono dal 1° luglio 1976 per il 50% dell'importo della maggiore retribuzione spettante a ciascun interessato, e, dal 1° luglio 1977, per l'intero ammontare della medesima maggiore retribuzione.

 

          Art. 20. Effetti del nuovo trattamento economico per il personale da collocare a riposo

     Al personale, di cui al presente decreto, che, fruendo dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, sia cessato o venga a cessare dal servizio a partire dal 1° settembre 1973 sono estesi, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, i benefici di cui al presente decreto [7] .

     Al personale, che cessa dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1976 al 1° luglio 1977 spetta il trattamento di quiescenza sulla base del nuovo trattamento economico, di cui al presente decreto, con le medesime decorrenze agli effetti economici previste per il personale in servizio.

 

          Art. 21. Cessazione di efficacia di norme precedenti

     Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge e di regolamento con esso comunque incompatibili.

     I preesistenti ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 1976.

 

          Art. 22. Onere finanziario

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1976 in lire 150 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 6011 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

 

          Art. 23.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella A

     Ruolo degli ispettori tecnici periferici di cui all'articolo 119 del decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 417

 

Parametro

Anni di permanenza

Stipendio annuo lordo

Assegno annuo pensionabile

600

-

4.410.000

1.440.000

 

 

     Tabella B

     Ruolo del personale direttivo

 

Parametro

Anni di permanenza

Stipendio annuo lordo

Assegno annuo pensionabile

Quadro I. - Presidi di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, dei licei artistici e degli istituti d'arte.

535

-

3.932.250

1.440.000

443

1

3.256.050

1.300.000

Quadro II. - Presidi di scuola media.

535 (1)

-

3.932.250

1.440.000

443

4

3.256.050

1.300.000

Quadro III. - Direttori didattici della scuola elementare e direttrici della scuola materna.

530

-

3.895.500

1.440.000

443

4

3.256.050

1.300.000

 

 

 

 

 

     (1) Ai presidi di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, dei licei artistici e istituti d'arte che, alla data del 1° gennaio 1976, si trovino già nel parametro 535 sono attribuiti 3 aumenti biennali.

 

 

     Tabella C

     Ruolo dei docenti laureati

 

Parametro

Anni di permanenza

Stipendio annuo lordo

Assegno annuo pensionabile

Quadro I. - Docenti titolari in istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore (2)

443 (1)

-

3.256.050

1.300.000

410

4

3.013.500

1.300.000

341

4

2.506.350

1.055.000

243

2

1.786.050

770.400

Quadro II. - Docenti titolari in istituti di istruzione secondaria di primo grado, di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore

443

-

3.256.050

1.300.000

397

5

2.917.950

1.160.000

330

4

2.425.500

1.055.000

280

4

2.058.000

950.000

243

2

1.786.050

770.400

 

 

 

 

 

     (1) Ai docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, dei licei artistici e degli istituti d'arte, che alla data del 1° gennaio 1976 si trovino già nel parametro 443, sono attribuiti tre aumenti biennali.

     (2) I docenti di materie per le quali è richiesto o consentito il diploma di conservatorio di musica; il diploma di accademia di belle arti congiuntamente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o al diploma di maturità artistica o al diploma di maturità d'arte applicata o al diploma di magistero corrispondente o ad altro titolo equipollente, nonché l'accertamento dei titoli professionali, ai sensi dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sono inquadrati, in analogia ai docenti di insegnamenti affini, nel quadro I o II a seconda che siano titolari negli istituti o scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte ovvero negli istituti di istruzione secondaria di primo grado.

 

 

     Tabella D - Ruolo dei docenti diplomati

     Docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente

 

Parametro

Anni di permanenza per i docenti titolati negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte

Anni di permanenza per i docenti titolati negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di primo grado nelle scuole elementari e nelle scuole materne

Stipendio annuo lordo

Assegno annuo pensionabile

397

-

-

2.917.950

1.160.000

330

5

6

2.425.500

1.055.000

280

4

6

2.058.000

950.000

243

3

4

1.786.050

770.440

190

2

2

1.396.500

770.400

 

 

     Tabella E

     Ruolo dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza

 

Parametro

Anni di permanenza

Stipendio annuo lordo

Assegno annuo pensionabile

609 (1)

-

4.476.150

1.440.000

535

1

3.932.250

1.440.000

 

 

 

 

 

     (1) Al personale direttivo che, alla data del 1° gennaio 1976, si trovi già nel parametro 609, sono attribuiti 3 aumenti biennali.

 

 

     Tabella F

     Ruolo del personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza

 

Parametro

Anni di permanenza

Stipendio annuo lordo

Assegno annuo pensionabile

Quadro I. - Professori di primo ruolo.

535 (1)

-

3.932.250

1.440.000

443

6

3.256.050

1.300.000

410

2

3.013.500

1.300.000

Quadro II. - Professori di secondo ruolo

535

-

3.932.250

1.440.000

443

10

3.256.050

1.300.000

410

2

3.013.500

1.300.000

Quadro III. - Professori di terzo ruolo.

535

-

3.932.250

1.440.000

443

8

3.256.050

1.300.000

410

4

3.013.500

1.300.000

341

4

2.506.350

1.055.000

243

2

1.786.050

770.400

 

 

 

 

 

     (1) Ai docenti di primo ruolo, che, alla data del 1° gennaio 1976, si trovino già nel parametro 535, sono attribuiti 3 aumenti biennali.

 

 

     Tabella G

     Ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza

 

Parametro

Anni di permanenza

Stipendio annuo lordo

Assegno annuo pensionabile

Quadro I. - Assistenti delle accademie di belle arti.

443

-

3.256.050

1.300.000

410

4

3.013.500

1.300.000

341

4

2.506.350

1.055.000

243

2

1.786.050

770.400

Quadro II. - Assistenti dei licei artistici.

443

-

3.256.050

1.300.000

397

5

2.917.950

1.160.000

330

4

2.425.500

1.055.000

280

4

2.058.000

950.000

243

2

1.786.050

770.400

Quadro III. - Accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e pianisti accompagnatori dei corsi normali, dei corsi superiori e di perfezionamento della Accademia nazionale di danza.

397

-

2.917.950

1.160.000

330

5

2.425.500

1.055.000

280

4

2.058.000

950.000

243

3

1.786.050

770.400

190

2

1.396.500

770.400

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 30 marzo 1976, n. 88.

[2]  Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 febbraio 1976, n. 47.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 febbraio 1976, n. 47.

[7]  Comma così modificato dalla legge di conversione.