Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 26/07/1970 |
Numero: | 571 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la [...] |
§ 57.7.35B - Legge 26 luglio 1970, n. 571. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.
(G.U. 7 agosto 1970, n. 199)
E' convertito in legge il
All'art. 1, primo comma, dopo la parola: "cattedre", sono inserite le parole: "nei corsi diurni e serali".
All'art. 1, secondo comma, sono soppresse le parole: "dei corsi serali".
All'art. 1, terzo comma, dopo la parola: "corsi", sono aggiunte le parole: "e una cattedra di educazione musicale con sedici ore settimanali".
Dopo l'art. 1 è inserito il seguente art. 1-bis:
"Il numero degli alunni per classe nelle scuole statali secondarie superiori non può essere maggiore di 25.
La norma di cui al precedente comma avrà attuazione graduale e con successivo provvedimento legislativo sarà stabilita la data da cui avrà inizio l'applicazione della norma stessa".
All'art. 2, quinto comma, le parole: "e gli insegnanti di materie artistiche nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica", sono sostituite con le parole: "e gli insegnanti delle scuole e degli istituti artistici".
All'art. 2, quinto comma, le parole: "i laureati", sono sostituite con la parola: "gli".
All'art. 2, quinto comma, la parola: "precedente", è sostituita con la parola: "presente".
All'art. 2, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:
"I benefici di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti incaricati delle scuole annesse agli educandati femminili statali".
All'art. 3, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
"Il secondo comma dell'art. 1 della
"Coloro che abbiano i requisiti di servizio di cui al comma precedente e abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, la cui validità viene estesa alla scuola media, secondo le norme stabilite dall'art. 2 del
[1] Abrogata dall'art. 24 del