Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 25/11/1971 |
Numero: | 1042 |
Sommario |
Art. 1. Fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della legge di riforma universitaria, le università e gli istituti di istruzione universitaria hanno facoltà di conferire, oltre che nei casi [...] |
Art. 2. |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 57.7.371 - Legge 25 novembre 1971, n. 1042. [1]
Provvedimenti per il personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria.
(G.U. 15 dicembre 1971, n. 316)
Fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della legge di riforma universitaria, le università e gli istituti di istruzione universitaria hanno facoltà di conferire, oltre che nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni, incarichi a tempo indeterminato, sui fondi dei rispettivi bilanci, per lo svolgimento di mansioni proprie del personale non insegnante, in relazione a comprovate necessità di funzionamento e all'incremento delle sedi d'insegnamento, della ricerca, nonché della popolazione scolastica.
Gli incarichi del personale non insegnante, escluso quello già in servizio alla data di entrata in vigore della
Il decreto di cui al precedente comma è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata emanazione del decreto, le modalità del concorso per il conferimento degli incarichi sono deliberate dai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria.
I titolari degli incarichi di cui al presente articolo devono svolgere le mansioni attinenti al titolo di assunzione e non devono essere adibiti a mansioni proprie della categoria superiore. Agli stessi sono attribuiti il trattamento giuridico e quello economico iniziali stabiliti per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria e si applicano le disposizioni di cui al
Nel conferimento degli incarichi costituisce titolo preferenziale l'assolvimento di attività, svolte nelle università e negli istituti di istruzione universitaria e comunque retribuite. Gli incarichi conferiti sono gradualmente riassorbiti attraverso gli ampliamenti degli organici. Per l'immissione in ruolo degli incaricati si prescinde dal possesso dei requisiti relativi ai limiti di età.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della