§ 57.7.36C - Legge 11 novembre 1971, n. 1071.
Abrogazione del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, recante istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:11/11/1971
Numero:1071


Sommario
Art. unico.      Il secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, quale risulta modificato dalla legge 26 luglio 1970, n. 571, recante la conversione in legge del decreto stesso, è abrogato.


§ 57.7.36C - Legge 11 novembre 1971, n. 1071.

Abrogazione del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, recante istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 571.

(G.U. 18 dicembre 1971, n. 319)

 

     Art. unico.

     Il secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, quale risulta modificato dalla legge 26 luglio 1970, n. 571, recante la conversione in legge del decreto stesso, è abrogato.

     Gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748, che abbiano conseguito l'abilitazione in seguito alla sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, la cui validità viene estesa alla scuola media secondo le norme stabilite dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, saranno inclusi, ai fini dell'immissione in ruolo considerata dallo stesso art. 1 della citata legge n. 748 del 1969, nelle graduatorie nazionali previste dall'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.