§ 57.7.319 - D.P.R. 21 novembre 1966, n. 1298.
Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:21/11/1966
Numero:1298


Sommario
Art. 1.      L'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si consegue per esame di Stato con l'osservanza delle norme [...]
Art. 2.      Le tabelle A, B e C annesse al presente decreto determinano:
Art. 3.      Le Commissioni giudicatrici per le classi di esami di abilitazione di cui alla lettera b) del precedente art. 2 sono nominate, per ogni sede indicata nell'apposita ordinanza ministeriale e per [...]
Art. 4.      Per lo svolgimento degli esami di concorso a cattedre di cui alla lettera a) del precedente art. 2 sono valide le norme generali contenute nel regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i titoli di ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento per le classi di cui alla tabella C annessa al [...]
Art. 7. 


§ 57.7.319 - D.P.R. 21 novembre 1966, n. 1298.

Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre.

(G.U. 13 febbraio 1967, n. 39)

 

     Art. 1.

     L'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si consegue per esame di Stato con l'osservanza delle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, salvo quanto è diversamente disposto dal presente decreto.

     Sono abolite le classi di concorso a cattedre di cui alle tabelle annesse al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, nonché le classi e sottoclassi di esami di abilitazione di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, che si riferiscono alle scuole secondarie di avviamento professionale e alla scuola media secondo l'ordinamento precedente a quello previsto dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

     Le abilitazioni che si conseguono per le restanti classi e sottoclassi di esame, di cui alla medesima tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, non estendono la propria validità agli insegnamenti impartiti nella scuola media.

 

          Art. 2.

     Le tabelle A, B e C annesse al presente decreto determinano:

     a) le classi di concorso per la scuola media, le cattedre cui danno accesso;

     b) le classi di esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, i relativi titoli di ammissione, gli insegnamenti per i quali è valida l'abilitazione, le classi di concorso a cattedre di scuola media cui danno adito i diplomi di abilitazione;

     c) le prove di esame e i relativi programmi validi sia per gli esami di abilitazione che per i corrispondenti concorsi a cattedre di scuola media.

 

          Art. 3.

     Le Commissioni giudicatrici per le classi di esami di abilitazione di cui alla lettera b) del precedente art. 2 sono nominate, per ogni sede indicata nell'apposita ordinanza ministeriale e per ciascuna classe o sottoclasse di esame, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono costituite, ciascuna, di tre membri: un professore Universitario di ruolo o fuori ruolo o incaricato o libero docente, preferibilmente di discipline che rientrino tra gli insegnamenti della scuola media, in relazione alla classe di concorso, con funzioni di presidente; un preside di scuola media o un professore di ruolo pure di scuola media statale, in attività di servizio; un iscritto negli albi provinciali degli insegnanti medi che sia abilitato per esami all'insegnamento nella scuola media o provvisto di titolo di studio avente per tale scuola pieno valore di abilitazione. Per la classe V di esame (applicazioni tecniche) è costituita, tuttavia, una commissione unica, articolata in due sottocommissioni, una per le applicazioni tecniche maschili, l'altra per quelle femminili, delle quali devono far parte preferibilmente membri insegnanti delle discipline relative alla rispettiva sottoclasse [1] .

     I professori medi componenti della Commissione, oltre ad essere docenti di discipline attinenti alla classe di abilitazione, dovranno essere forniti del titolo di studio di massimo livello tra quelli richiesti ai candidati che sono chiamati ad esaminare.

     Nei casi di raggruppamento di più materie in una sola classe, il Ministro ha facoltà di chiamare a far parte della Commissione altre persone scelte tra i presidi e gli insegnanti di scuola media statale; in tal caso la Commissione deve sempre essere composta di un numero dispari di componenti.

     Ogni commissione, in sede di ripartizione tra le varie prove di esame dei 75 punti di cui dispone, ai sensi dell'art. 25, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1967, n. 972, assegnerà non meno di 15 punti alla lezione [2] .

 

          Art. 4.

     Per lo svolgimento degli esami di concorso a cattedre di cui alla lettera a) del precedente art. 2 sono valide le norme generali contenute nel regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e successive modificazioni.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 5. [3]

     Conservano la loro validità, ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre per discipline o gruppi di discipline nella scuola media, i diplomi di abilitazione riconosciuti validi o conseguiti in sessione di esame di abilitazione all'insegnamento indette non oltre il 30 gennaio 1969, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e della legge 13 marzo 1958, n. 226, per le classi di esame relative alle preesistenti scuole medie e scuole secondarie di avviamento professionale per le discipline o gruppi di discipline i cui ruoli siano dichiarati corrispondenti a quelli della scuola media dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, e successive modificazioni.

     Conservano, altresì, validità ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre per l'educazione musicale i diplomi di abilitazione per musica e canto corale riconosciuti validi o conseguiti in sessioni di esami di abilitazione indette entro il 30 gennaio 1969, ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

 

          Art. 6.

     Per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i titoli di ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento per le classi di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, riportate nel seguente prospetto, i quali non figurano compresi nella tabella B annessa al presente decreto, conservano la loro validità ai fini dell'ammissione alle classi di esame di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, secondo la corrispondenza stabilita nel prospetto medesimo, purché i titoli di studio siano stati già conseguiti o vengano conseguiti entro i primi due anni accademici o scolastici successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

 

Classi di esami di cui alla tabella C del D.P.R. 29 aprile 1957, n. 972

Classi di esami di cui alla tabella B del presente decreto

Classe I.

 

Sottoclasse b)

I

Sottoclasse c)

 

Classe V

II (sottoclasse a)

Classe VI

II (sottoclasse b)

Classe VII

II (sottoclasse c)

Classe VIII

II (sottoclasse d)

Classe XII

III

Classe XIV

 

Classe XLIX

IV

Classe LIII

V (sottoclasse b)

Classe LIV

VI

 

          Art. 7. [4]

     Nelle prime due sessioni di esami di abilitazione all'insegnamento indette in attuazione del presente decreto è consentita l'ammissione alla classe III della annessa tabella B per l'abilitazione all'insegnamento della matematica e delle osservazioni ed elementi di scienze naturali, a coloro che siano in possesso della laurea in medicina veterinaria o di uno dei titoli di cui alla classe XII della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 o che conseguiranno tale titolo di studio entro i primi due anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

 

 

     Tabelle

     (Omissis)

 


[1]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1127.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 23 agosto 1968, n. 1129.

[3]  Articolo già sostituito dal D.P.R. 23 agosto 1968, n. 1129 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 27 maggio 1970, n. 1207.

[4]  Articolo così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1127.