§ 57.7.1 - R.D. 9 dicembre 1926, n. 2480.
Regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi d'istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:09/12/1926
Numero:2480


Sommario
Art. 1.      I concorsi a cattedre di ruolo nei regi istituti medi d'istruzione sono generali e speciali, per accedere rispettivamente alle sedi di secondaria e di primaria importanza; essi hanno luogo tutti [...]
Art. 2.      Sono di primaria importanza le sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia.
Art. 3.      I concorsi generali e speciali hanno inoltre lo scopo di abilitare i concorrenti, che vi conseguano l'idoneità, all'esercizio professionale dell'insegnamento di materie che s'impartiscono nei [...]
Art. 4.      La tabella annessa al presente regolamento determina le classi di concorsi, le cattedre dei Regi istituti medi alle quali esse danno accesso, e i titoli necessari per l'ammissione.
Art. 5.      Le speciali lauree o diplomi che le università e gl'istituti superiori possono stabilire nei loro statuti a mente dell'art. 4 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, valgono, di regola, [...]
Art. 6.      Nell'ultimo bimestre di ogni anno si bandiscono i concorsi - esami di Stato indicati nella tabella.
Art. 7.      Nel bando è determinato il numero delle cattedre riservate ad ogni concorso.
Art. 8.      Possono bandirsi concorsi riuniti per cattedre di primaria e di secondaria importanza.
Art. 9.      Se per qualcuna delle classi di concorso non vi siano cattedre vacanti (tanto nelle sedi secondarie quanto nelle primarie) si bandiscono i corrispondenti esami di Stato al solo scopo di [...]
Art. 10.      Le prove orali dei concorsi hanno luogo presso il ministero della pubblica istruzione in Roma; quelle scritte e grafiche possono essere date anche in altre città sedi di provveditorati agli [...]
Art. 11.      Ai concorsi e agli esami di abilitazione sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione dei concorsi delle classi IV, V (limitatamente ai concorsi per l'istituto tecnico) VI [...]
Art. 12.      Agli esami di abilitazione sono ammessi anche i cittadini stranieri.
Art. 13.      Le persone che siano ammesse ai concorsi in base ad uno dei titoli di categoria b) di cui all'annessa tabella, si considerano aspiranti tanto alla nomina in ruolo quanto alla abilitazione [...]
Art. 14.      Il limite minimo d'età d'ammissione ai concorsi e agli esami di Stato è, in ogni caso, di diciotto anni compiuti alla data del bando.
Art. 15.      Il limite massimo d'età per l'ammissione ai concorsi è di quarant'anni compiuti alla data del bando.
Art. 16.      Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:
Art. 17.      I candidati che partecipano ai soli esami di abilitazione, tanto nel caso previsto dall'art. 9 quanto in quello dell'art. 13, sono ammessi senza limite massimo d'età.
Art. 18.      Le tasse d'ammissione sono dovute come è prescritto dai seguenti articoli.
Art. 19.      I concorrenti forniti d'uno dei titoli di categoria a) di cui all'annessa tabella sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione stabilita dal regio decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546 [...]
Art. 20.      I concorrenti forniti d'uno dei titoli di categoria b) di cui all'annessa tabella, i quali partecipano al concorso al duplice effetto della assunzione in ruolo in una delle cattedre messe a [...]
Art. 21.      Gli aspiranti i quali partecipano all'esame al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale sono tenuti al pagamento della tassa di cui all'art. 2 del regio [...]
Art. 22.      Le tasse di cui ai precedenti articoli si pagano all'erario a mezzo di versamento diretto a un procuratore del registro.
Art. 23.      La domanda di ammissione, diretta, in ogni caso, al ministro per la pubblica istruzione, deve pervenire entro il termine indicato nell'avviso, che non può essere minore di un mese dalla data del [...]
Art. 24.      Alla domanda di ammissione, salvo quanto è prescritto dagli articoli 28 e 29, devono essere uniti i documenti seguenti:
Art. 25.      I documenti, specificati nel precedente articolo con le lettere da a) ad h), debbono essere legalizzati, e i certificati di cui alle lettere b), c), d), ed e) debbono essere di data non [...]
Art. 26.      Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) dell'art. 24, gl'istanti che abbiano già ufficio di ruolo in una amministrazione governativa con diritto a [...]
Art. 27.      Ai documenti indicati nell'art. 24 gl'istanti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno presentare nel loro interesse, e le loro pubblicazioni.
Art. 28.      Coloro che intendano partecipare a più concorsi banditi contemporaneamente devono presentare altrettante domande, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare le tasse come è prescritto dagli [...]
Art. 29.      Gli istanti che domandano di partecipare all'esame al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, debbono unire alla domanda soltanto l'atto di nascita e il [...]
Art. 30.      Quando siano messe a concorso cattedre appartenenti a diverse specie d'istituti, secondo le indicazioni della tabella annessa a questo regolamento, l'istante dovrà indicare nella domanda [...]
Art. 31.      L'esame delle domande è fatto dal ministero.
Art. 32.      S'intende ammesso l'istante che non abbia ricevuto alcuna diretta comunicazione sino alla data d'inizio delle prove; salvochè il motivo d'esclusione sia accertato in momento successivo, nel qual [...]
Art. 33.      Non sono ammessi gli istanti che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti o non abbiano [...]
Art. 34.      Il provvedimento del ministero con cui è negata l'ammissione è definitivo.
Art. 35.      I documenti indicati nell'art. 24 non sono restituiti - fatta solo eccezione del titolo originale di studio - ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed [...]
Art. 36.      La commissione esaminatrice dei concorsi è, in ogni caso, unica, anche quando il bando disponga che le prove scritte o grafiche siano sostenute, a mente dell'art. 10, in più sedi.
Art. 37.      Ove l'esame abbia soltanto valore di abilitazione all'esercizio professionale, ed il bando disponga, a norma dell'art. 10, che tanto le prove scritte o grafiche quanto le orali siano sostenute [...]
Art. 38.      Le commissioni esaminatrici sono composte tutte di tre membri, scelti dal ministro per la pubblica istruzione.
Art. 39.      Di regola, i commissari sono scelti in numero di tre (due effettivi ed uno supplente) fra i professori o liberi docenti delle università e degli istituti di istruzione superiore e, in numero di [...]
Art. 40.      I commissari di maggioranza di cui al precedente articolo sono scelti da appositi elenchi di professori, ufficiali o liberi docenti, compilati dalla giunta del consiglio superiore della pubblica [...]
Art. 41.      Quando, per mancanza di persone che rientrino nelle categorie di cui ai precedenti articoli o per gravi motivi da enunciarsi nel provvedimento del ministro, non sia possibile costituire la [...]
Art. 42.      Per il concorso o l'esame di abilitazione di ragioneria e computisteria uno almeno dei commissari è scelto fra i professori degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali.
Art. 43.      Le disposizioni degli articoli 39 e 40 non si applicano pel concorso e per l'esame di abilitazione a maestra giardiniera.
Art. 44.      Il presidente della commissione esaminatrice è designato dal ministro.
Art. 45.      Le commissioni esaminatrici dei concorsi e degli esami di abilitazione sono retribuite ai sensi degli articoli 1 e 4 del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834 (convertito in legge con la [...]
Art. 46.      Nel caso di sostituzione di commissari durante le operazioni del concorso o dell'esame di abilitazione, il compenso globale è distribuito tra i commissari che parteciparono parzialmente ai [...]
Art. 47.      Al pagamento dei compensi si provvede dopo l'approvazione della graduatoria con decreto ministeriale; ma ai commissari che la richiedono può essere accordata un'anticipazione non superiore a due [...]
Art. 48.      Per la riunione preliminare prevista dall'art. 52, comma primo, sono dovute alla commissione esaminatrice, indipendentemente dai compensi di cui agli articoli precedenti, le comuni indennità di [...]
Art. 49.      Le prove di esame sono:
Art. 50.      La prova orale comprende due esperimenti da svolgersi secondo le norme stabilite dalla commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente.
Art. 51.      Nei concorsi e negli esami di abilitazione con prova scritta o grafica la scelta del tema, argomento della prova, si fa nel seguente modo.
Art. 52.      Nei concorsi e negli esami di abilitazione pei i quali il bando disponga, a norma dell'art. 10, che le prove scritte o grafiche siano sostenute in più città sedi di provveditorati agli studi o [...]
Art. 53.      Nelle città in cui risiede la commissione esaminatrice, uno dei commissari deve essere presente, senza interruzione, nella sala, durante le prove.
Art. 54.      Tanto la minuta della prova scritta quanto la buona copia e in genere ogni elaborazione grafica deve essere fatta su carta munita del bollo d'ufficio.
Art. 55.      Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato, senza apporvi la firma né altro contrassegno, lo chiude entro una busta unitamente ad un'altra di minor formato, debitamente chiusa, contenente una [...]
Art. 56.      Il presidente della commissione esaminatrice e quello della commissione di vigilanza dispongono quanto è necessario per garantire la sincerità delle prove e la legalità nelle operazione d'esame.
Art. 57.      In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate dal presente regolamento, il presidente della commissione esaminatrice e, in sua mancanza, quello della commissione di vigilanza ordina, sotto [...]
Art. 58.      La commissione esaminatrice, nel giorno in cui si raduna per iniziare la revisione delle prove, verificata la integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando sopra ogni [...]
Art. 59.      I candidati che non raggiungono almeno i sei decimi dei voti non sono ammessi alla prova orale.
Art. 60.      I candidati che abbiano conseguito almeno i sei decimi nella prova scritta o grafica, e i candidati dei concorsi e degli esami di abilitazione che richiedano la sola prova orale, sono chiamati [...]
Art. 61.      Agli effetti dell'art. 73 il candidato che si ritiri durante una prova d'esame è considerato come riprovato.
Art. 62.      I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, in ognuna delle prove d'esame, nei modi stabiliti dal bando
Art. 63.      Sono nulle le prove superate con la frode.
Art. 64.  [2]
Art. 65.  [3]
Art. 66.  [4]
Art. 67.      Nel caso di concorso - esame di Stato la commissione compila due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli idonei.
Art. 68.      Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato, entro il limite massimo di 100 punti di cui al secondo comma dell'art. [...]
Art. 69.      Quando si tratti di concorso unico per cattedre di primaria e di secondaria importanza, a sensi dell'art. 8, la graduatoria dei vincitori si distingue in due parti; nella prima sono compresi per [...]
Art. 70.      Alla graduatoria dei vincitori, quando si tratti di concorso generale (isolato o riunito con concorso speciale), segue la graduatoria di tutti i concorrenti che, avendo riportato, nel modo [...]
Art. 71.      Nella graduatoria degli idonei la commissione comprende tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria b) dell'annessa tabella e che abbiano [...]
Art. 72.      Quando si tratti di semplice esame di abilitazione, a sensi dell'art. 9, la commissione compila una sola graduatoria di idonei nel modo stabilito dal primo comma del precedente articolo.
Art. 73.      I candidati sprovvisti di titoli di categoria a, che non riescano vincitori o non siano inclusi nella graduatoria degli idonei, possono ripetere l'esame nell'anno immediatamente successivo; se [...]
Art. 74.      La relazione e gli atti della commissione sono trasmessi al ministro.
Art. 75.      Gli aiuti ed assistenti delle università e degli istituti superiori che si trovino nelle condizioni previste dal primo e terzo comma dell'art. 64 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, [...]
Art. 76.      Gli aiuti ed assistenti di cui al precedente articolo possono conseguire, oltre alla nomina in ruolo nei regi istituti medi, il semplice diploma di abilitazione all'esercizio professionale per [...]
Art. 77.      Le lauree e i diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1924, oppure, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925, conservano la loro [...]
Art. 78.      I titoli rilasciati, anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, da istituti non dipendenti dal ministero della pubblica istruzione, che avevano valore di [...]
Art. 79.      Si considera abilitato all'insegnamento nelle cattedre del nuovo ordinamento chi abbia già ottenuto una votazione non inferiore a sei decimi in ognuna delle prove d'esame di concorsi per tali [...]
Art. 80.      I titoli che abilitavano all'insegnamento di una determinata disciplina in un determinato ordine di scuole non possono considerarsi titoli sufficienti di abilitazione per le cattedre del nuovo [...]
Art. 81.      Ai candidati che conseguano l'idoneità nei concorsi e negli esami di abilitazione banditi secondo le disposizioni del presente regolamento, e a quelli che l'abbiano conseguita nei concorsi e [...]
Art. 82.      Per il rilascio del diploma è dovuto dall'interessato il pagamento della tassa di bollo indipendentemente dal pagamento delle tasse di ammissione di cui agli articoli 20 e 21.
Art. 83.      La denominazione dei diplomi di abilitazione e gl'insegnamenti per i quali sono validi, sono stabiliti nelle colonne 5 e 6 della tabella annessa a questo regolamento.
Art. 84.      La compilazione dei diplomi e la consegna agli interessati è fatta a cura del ministero della pubblica istruzione.
Art. 85.      Non si rilasciano duplicati dei diplomi di abilitazione.
Art. 86.      L'elenco delle persone che conseguono, nei modi previsti dal presente regolamento, l'abilitazione all'esercizio professionale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno.
Art. 87.      Il Ministero della pubblica istruzione comunica i risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami di abilitazione alle università o istituti che rilasciarono ai candidati le lauree o i diplomi, [...]
Art. 88.      Presso ogni provveditorato agli studi è costituito un albo regionale delle persone (che non siano insegnanti di ruolo negli istituti medi, regi e pareggiati) abilitate all'esercizio [...]
Art. 89.      L'iscrizione in un albo è valida per l'esercizio professionale in qualunque istituto medio, pubblico o privato, del regno.
Art. 90.      Per essere iscritto nell'albo occorre:
Art. 91.      La domanda di inscrizione deve essere presentata al provveditore agli studi, redatta in carta da bollo da lire 2 e munita dei seguenti documenti:
Art. 92.      Non possono essere inscritte le persone che abbiano riportato una delle condanne che darebbero luogo, a norma dell'art. 96, alla radiazione di diritto dall'albo, salvo che abbiano ottenuto la [...]
Art. 93.      Sono cancellate dall'albo le persone per le quali venga a cessare qualcuno dei requisiti richiesti per la inscrizione.
Art. 94.      Le punizioni disciplinari che, secondo la gravità dei casi, possono essere inflitte agli insegnanti inscritti nell'albo sono le seguenti:
Art. 95.      L'avvertimento e la censura si infliggono: a) per irregolare condotta; b) per esercizio non decoroso della professione; c) per lievi mancanze ai doveri d'ufficio, commesse dagli insegnanti [...]
Art. 96.      Si fa luogo alla radiazione di diritto quando l'insegnante inscritto nell'albo sia incorso in alcuna delle condanne previste dall'art. 66 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Art. 97.      Sono sospesi dall'esercizio professionale gli insegnanti contro i quali sia stato emesso mandato di comparizione o di cattura.
Art. 98.      L'esercizio dell'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
Art. 99.      Gli insegnanti radiati dall'albo in seguito a condanna penale possono essere riammessi solo dopo che abbiano ottenuto la riabilitazione o abbiano espiato la pena da almeno tre anni.
Art. 100.      Tutti i provvedimenti di inscrizione, di esclusione, di cancellazione, di sospensione, di riammissione ed i provvedimenti disciplinari sono presi dal provveditore agli studi della regione nel [...]
Art. 101.      Contro tutti i provvedimenti emessi dai provveditori agli studi, fatta eccezione dei provvedimenti disciplinari dell'avvertimento e della censura, è ammesso ricorso al ministro per la pubblica [...]
Art. 102.      I provvedimenti disciplinari della sospensione e della radiazione possono essere presi direttamente dal ministro per la pubblica istruzione.
Art. 103.      I provvedimenti disciplinari della sospensione e della radiazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del ministero della pubblica istruzione.
Art. 104.      L'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte negli istituti medi d'istruzione si conferisce per esame alle persone provviste della laurea in lettere o in filosofia, o di qualunque [...]
Art. 105.      L'esame è orale e comprende un colloquio e un esperimento di lezione, nei limiti dei programmi e con le modalità fissate col decreto reale di cui all'art. 49, ultimo comma.
Art. 106.      La commissione giudicatrice dispone complessivamente di dieci punti.
Art. 107.      Agli effetti dell'insegnamento negli istituti medi d'istruzione, dipendenti dal ministero della pubblica istruzione o da altro ministero, sarà fatta una generale revisione dei sistemi [...]
Art. 108.      Le abilitazioni all'insegnamento della stenografia in uno dei sistemi riconosciuti legalmente, nel modo prescritto dal precedente articolo, e della calligrafia negli istituti medi d'istruzione, [...]
Art. 109.      Gli esami di abilitazione sono banditi con ordinanza del ministro per la pubblica istruzione (d'accordo col ministro per l'economia nazionale, quando trattisi di esami di abilitazione [...]
Art. 110.      Le domande debbono essere presentate, entro il termine fissato dall'ordinanza ministeriale, ai capi degli istituti, sedi degli esami, i quali decidono sull'ammissione degli istanti.
Art. 111.      Le commissioni esaminatrici sono composte di non meno di tre membri e sono nominate dal ministro per la pubblica istruzione e dal ministro per l'economia nazionale per i rispettivi istituti.
Art. 112.      Per ognuna delle città sedi degli esami si costituisce una distinta commissione esaminatrice.
Art. 113.      Il numero e la qualità delle prove d'esame, le modalità di svolgimento e i limiti dei programmi sono determinati:
Art. 114.      Ogni commissione esaminatrice dispone complessivamente di 10 punti per ognuna delle prove d'esame.
Art. 115.      Gli atti della commissione esaminatrice sono inviati, a cura dei capi d'istituto, ai rispettivi ministeri della pubblica istruzione e della economia nazionale, i quali, accertatane la [...]
Art. 116.      I diplomi di abilitazione, firmati dal ministro per la pubblica istruzione o dal ministro per l'economia nazionale, sono rilasciati agli interessati a cura dei rispettivi ministeri.
Art. 117.      Per l'ammissione agli esami di abilitazione di cui ai due precedenti capi è dovuto il pagamento della tassa, come è prescritto nell'art. 21.
Art. 118.      Per quant'altro non sia espressamente previsto dai due capi precedenti e per ciò che più particolarmente riguarda la procedura degli esami, la retribuzione da corrispondere alle commissioni [...]
Art. 119.      Nessuno, che non sia professore di ruolo negli istituti Regi o pareggiati di istruzione media, può assumere il titolo di professore medio, o può professare in istituti medi, pubblici o privati, [...]
Art. 120.      Sino a tutto il 31 luglio 1927 l'esercizio professionale dello insegnamento medio potrà essere tenuto, indipendentemente dall'inscrizione nell'albo, da chi possieda il legale titolo di [...]
Art. 121.      E' abrogato il regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, e qualunque disposizione diversa o contraria al presente regolamento, le cui disposizioni si applicano anche per il procedimento dei [...]


§ 57.7.1 - R.D. 9 dicembre 1926, n. 2480. [1]

Regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi d'istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.

(G.U. 29 marzo 1927, n. 73)

 

Capo I

DEI CONCORSI ALLE CATTEDRE DEI REGI ISTITUTI

MEDI D'ISTRUZIONE E DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE

ALL'INSEGNAMENTO MEDIO

 

     Art. 1.

     I concorsi a cattedre di ruolo nei regi istituti medi d'istruzione sono generali e speciali, per accedere rispettivamente alle sedi di secondaria e di primaria importanza; essi hanno luogo tutti per titoli ed esami.

 

          Art. 2.

     Sono di primaria importanza le sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia.

 

          Art. 3.

     I concorsi generali e speciali hanno inoltre lo scopo di abilitare i concorrenti, che vi conseguano l'idoneità, all'esercizio professionale dell'insegnamento di materie che s'impartiscono nei regi istituti medi di istruzione, nei casi in cui il titolo di studio da essi posseduto non abbia pieno valore di titolo di abilitazione secondo le indicazioni contenute nella tabella di cui al seguente articolo.

     L'abilitazione si consegue esclusivamente per esami, salvo quanto è stabilito nell'art. 113 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, per l'insegnamento negli istituti privati.

 

          Art. 4.

     La tabella annessa al presente regolamento determina le classi di concorsi, le cattedre dei Regi istituti medi alle quali esse danno accesso, e i titoli necessari per l'ammissione.

     La detta tabella potrà essere modificata con decreto reale, promosso dal ministro per la pubblica istruzione, sentiti il consiglio superiore della pubblica istruzione e il consiglio di Stato.

 

          Art. 5.

     Le speciali lauree o diplomi che le università e gl'istituti superiori possono stabilire nei loro statuti a mente dell'art. 4 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, valgono, di regola, come titoli di ammissione agli stessi concorsi ed esami di abilitazione, per i quali sono validi le lauree e i diplomi fondamentali rilasciati dalle stesse facoltà che rilasciano le dette lauree e diplomi speciali; salvo che sia diversamente determinato con decreto reale a norma dell'art. 1, comma secondo, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

     Valgono inoltre per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione i titoli rilasciati da università della cessata monarchia austro-ungarica, nei limiti stabiliti dal regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 620, convertiti in leggi con la legge 17 aprile 1925, n. 473.

 

          Art. 6.

     Nell'ultimo bimestre di ogni anno si bandiscono i concorsi - esami di Stato indicati nella tabella.

 

          Art. 7.

     Nel bando è determinato il numero delle cattedre riservate ad ogni concorso.

     Nei concorsi speciali si indicano altresì le sedi delle cattedre messe a concorso.

 

          Art. 8.

     Possono bandirsi concorsi riuniti per cattedre di primaria e di secondaria importanza.

     In questo caso i concorrenti si considerano come aspiranti alle cattedre dell'uno e dell'altro tipo, tranne che dichiarino espressamente nella domanda di voler limitare la loro partecipazione per le sole cattedre primarie.

 

          Art. 9.

     Se per qualcuna delle classi di concorso non vi siano cattedre vacanti (tanto nelle sedi secondarie quanto nelle primarie) si bandiscono i corrispondenti esami di Stato al solo scopo di conferire le abilitazioni all'esercizio professionale dei rispettivi insegnamenti.

 

          Art. 10.

     Le prove orali dei concorsi hanno luogo presso il ministero della pubblica istruzione in Roma; quelle scritte e grafiche possono essere date anche in altre città sedi di provveditorati agli studi o di regie università.

     Nel caso previsto dall'art. 9, tanto le prove scritte e grafiche quanto le orali possono aver luogo in diverse città sedi di provveditorati agli studi o di regie università.

     Il ministero della pubblica istruzione distribuisce i candidati fra le varie sedi, seguendo, possibilmente, l'indicazione che gl'interessati facciano nelle domande di ammissione.

 

          Art. 11.

     Ai concorsi e agli esami di abilitazione sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione dei concorsi delle classi IV, V (limitatamente ai concorsi per l'istituto tecnico) VI e VII (limitatamente ai concorsi per il liceo classico e il liceo scientifico) di cui all'annessa tabella, che sono riservate agli uomini, e dei concorsi e degli esami di abilitazione per maestra giardiniera negli istituti magistrali, che sono riservati alle donne.

 

          Art. 12.

     Agli esami di abilitazione sono ammessi anche i cittadini stranieri.

 

          Art. 13.

     Le persone che siano ammesse ai concorsi in base ad uno dei titoli di categoria b) di cui all'annessa tabella, si considerano aspiranti tanto alla nomina in ruolo quanto alla abilitazione professionale, a meno che esse non dichiarino espressamente nella domanda di voler limitare la loro partecipazione al solo fine della abilitazione.

 

          Art. 14.

     Il limite minimo d'età d'ammissione ai concorsi e agli esami di Stato è, in ogni caso, di diciotto anni compiuti alla data del bando.

 

          Art. 15.

     Il limite massimo d'età per l'ammissione ai concorsi è di quarant'anni compiuti alla data del bando.

     E' di quarantacinque anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18.

 

          Art. 16.

     Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

     a) regi professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di regi istituti medi d'istruzione in attesa di nomina in ruolo;

     b) professori di ruolo di una scuola media pareggiata il cui pareggiamento sia revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determineranno il provvedimento di revoca), o che venga soppressa;

     c) presidi e professori di ruolo di una scuola pareggiata convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

     d) ex-professore di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

     e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di quaranta o quarantacinque anni;

     f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato nei regi istituti medi d'istruzione o comunque servizio di straordinario, avventizio e simile nelle amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di quaranta o quarantacinque anni.

 

          Art. 17.

     I candidati che partecipano ai soli esami di abilitazione, tanto nel caso previsto dall'art. 9 quanto in quello dell'art. 13, sono ammessi senza limite massimo d'età.

 

          Art. 18.

     Le tasse d'ammissione sono dovute come è prescritto dai seguenti articoli.

 

          Art. 19.

     I concorrenti forniti d'uno dei titoli di categoria a) di cui all'annessa tabella sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione stabilita dal regio decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546 (convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473).

 

          Art. 20.

     I concorrenti forniti d'uno dei titoli di categoria b) di cui all'annessa tabella, i quali partecipano al concorso al duplice effetto della assunzione in ruolo in una delle cattedre messe a concorso e del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale sono tenuti al pagamento della tassa d'ammissione stabilita dal regio decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546 (convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473) e al pagamento della tassa di cui all'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

 

          Art. 21.

     Gli aspiranti i quali partecipano all'esame al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale sono tenuti al pagamento della tassa di cui all'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

 

          Art. 22.

     Le tasse di cui ai precedenti articoli si pagano all'erario a mezzo di versamento diretto a un procuratore del registro.

 

          Art. 23.

     La domanda di ammissione, diretta, in ogni caso, al ministro per la pubblica istruzione, deve pervenire entro il termine indicato nell'avviso, che non può essere minore di un mese dalla data del numero della Gazzetta Ufficiale, nel quale è pubblicato il bando; deve essere redatta in carta legale e contenere l'esatta indicazione della residenza dell'istante.

 

          Art. 24.

     Alla domanda di ammissione, salvo quanto è prescritto dagli articoli 28 e 29, devono essere uniti i documenti seguenti:

     a) Atto di nascita.

     b) Certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità.

     c) Certificato generale del casellario giudiziale.

     d) Certificato di moralità rilasciato dal podestà del comune ove l'istante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza. La condotta civile e militare dell'istante è accertata, in modo insindacabile, dal ministero, con tutti i mezzi di cui esso dispone e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione può essere pronunciata anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedeltà ed onore.

     e) Certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario.

     f) Certificato di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento.

     g) Titolo legale di studio o d'abilitazione (in originale o in copia autentica) per cui è bandito il concorso, secondo le indicazioni contenute negli art. 4 e 5 e nella tabella annessa al presente regolamento.

     h) Certificato attestante i punti o le qualifiche riportate nell'esame finale per il conseguimento del titolo, se non risultino da questo.

     i) Cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa.

     l) Elenco in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati.

     m) Ricevuta del pagamento delle tasse, come è prescritto negli articoli 18, 19, 20 e 21.

     n) Nel caso di concorrente fornito di titolo conseguito secondo il nuovo ordinamento e non ancora abilitato all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, un certificato rilasciato dall'università o istituto ove l'istante conseguì la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia sostenuto precedentemente esami di abilitazione e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

 

          Art. 25.

     I documenti, specificati nel precedente articolo con le lettere da a) ad h), debbono essere legalizzati, e i certificati di cui alle lettere b), c), d), ed e) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando.

 

          Art. 26.

     Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) dell'art. 24, gl'istanti che abbiano già ufficio di ruolo in una amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato.

 

          Art. 27.

     Ai documenti indicati nell'art. 24 gl'istanti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno presentare nel loro interesse, e le loro pubblicazioni.

     Sono escluse le opere manoscritte o dattilografate.

     Qualunque certificato rilasciato da autorità scolastica, che non sia il regio provveditore agli studi, deve essere legalizzato.

 

          Art. 28.

     Coloro che intendano partecipare a più concorsi banditi contemporaneamente devono presentare altrettante domande, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare le tasse come è prescritto dagli articoli 18, 19, 20 e 21.

     Una sola però delle domande deve essere documentata in modo completo e a ciascuna delle altre deve essere solo allegata la ricevuta di cui alla lettera m) dell'art. 24.

 

          Art. 29.

     Gli istanti che domandano di partecipare all'esame al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, debbono unire alla domanda soltanto l'atto di nascita e il titolo e i documenti di cui alle lettere g), m) ed n) dell'art. 24.

 

          Art. 30.

     Quando siano messe a concorso cattedre appartenenti a diverse specie d'istituti, secondo le indicazioni della tabella annessa a questo regolamento, l'istante dovrà indicare nella domanda l'ordine di preferenza secondo il quale desideri la nomina nelle dette specie d'istituti.

 

          Art. 31.

     L'esame delle domande è fatto dal ministero.

     Se qualche documento sia formalmente imperfetto il ministero lo rinvia all'interessato con invito a regolarizzarlo entro un termine non superiore a quindici giorni.

 

          Art. 32.

     S'intende ammesso l'istante che non abbia ricevuto alcuna diretta comunicazione sino alla data d'inizio delle prove; salvochè il motivo d'esclusione sia accertato in momento successivo, nel qual caso si fa luogo all'annullamento delle prove d'esame o della graduatoria, nei soli riguardi del candidato erroneamente ammesso, anche se sia intervenuto il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria stessa.

 

          Art. 33.

     Non sono ammessi gli istanti che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti o non abbiano regolarizzato e restituito, entro il termine assegnato, i documenti di cui al secondo comma dell'art. 31.

     La data di presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo d'arrivo dell'ufficio.

 

          Art. 34.

     Il provvedimento del ministero con cui è negata l'ammissione è definitivo.

     Anche fuori dei casi previsti nelle precedenti disposizioni, il ministro può negare l'ammissione al concorso (ai soli effetti di cui all'art. 1) con decreto non motivato ed insindacabile.

 

          Art. 35.

     I documenti indicati nell'art. 24 non sono restituiti - fatta solo eccezione del titolo originale di studio - ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

     Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario.

 

Capo II

DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

 

          Art. 36.

     La commissione esaminatrice dei concorsi è, in ogni caso, unica, anche quando il bando disponga che le prove scritte o grafiche siano sostenute, a mente dell'art. 10, in più sedi.

 

          Art. 37.

     Ove l'esame abbia soltanto valore di abilitazione all'esercizio professionale, ed il bando disponga, a norma dell'art. 10, che tanto le prove scritte o grafiche quanto le orali siano sostenute in più sedi, si costituisce per ognuna di esse una commissione esaminatrice.

 

          Art. 38.

     Le commissioni esaminatrici sono composte tutte di tre membri, scelti dal ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 39.

     Di regola, i commissari sono scelti in numero di tre (due effettivi ed uno supplente) fra i professori o liberi docenti delle università e degli istituti di istruzione superiore e, in numero di due (uno effettivo ed uno supplente), tra i presidi e i regi professori d'istituti medi d'istruzione in attività di servizio.

 

          Art. 40.

     I commissari di maggioranza di cui al precedente articolo sono scelti da appositi elenchi di professori, ufficiali o liberi docenti, compilati dalla giunta del consiglio superiore della pubblica istruzione.

     Tali elenchi hanno valore per due anni e si rinnovano per intiero alla scadenza del biennio.

 

          Art. 41.

     Quando, per mancanza di persone che rientrino nelle categorie di cui ai precedenti articoli o per gravi motivi da enunciarsi nel provvedimento del ministro, non sia possibile costituire la commissione nel modo prescritto dagli articoli stessi, possono essere chiamati a farne parte professori non compresi negli elenchi di cui al precedente articolo o persone di notoria competenza nelle materie per cui il concorso o l'esame di abilitazione è bandito, fatta eccezione dei funzionari addetti all'amministrazione centrale della pubblica istruzione, degli ispettori di ruolo delle scuole medie e dei regi provveditori agli studi.

 

          Art. 42.

     Per il concorso o l'esame di abilitazione di ragioneria e computisteria uno almeno dei commissari è scelto fra i professori degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

 

          Art. 43.

     Le disposizioni degli articoli 39 e 40 non si applicano pel concorso e per l'esame di abilitazione a maestra giardiniera.

 

          Art. 44.

     Il presidente della commissione esaminatrice è designato dal ministro.

     La commissione elegge nel proprio seno il segretario e il relatore.

 

          Art. 45.

     Le commissioni esaminatrici dei concorsi e degli esami di abilitazione sono retribuite ai sensi degli articoli 1 e 4 del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834 (convertito in legge con la legge 25 giugno 1925, n. 1167).

 

          Art. 46.

     Nel caso di sostituzione di commissari durante le operazioni del concorso o dell'esame di abilitazione, il compenso globale è distribuito tra i commissari che parteciparono parzialmente ai lavori della commissione, in proporzione del rispettivo numero di sedute.

 

          Art. 47.

     Al pagamento dei compensi si provvede dopo l'approvazione della graduatoria con decreto ministeriale; ma ai commissari che la richiedono può essere accordata un'anticipazione non superiore a due terzi del compenso loro spettante, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

 

          Art. 48.

     Per la riunione preliminare prevista dall'art. 52, comma primo, sono dovute alla commissione esaminatrice, indipendentemente dai compensi di cui agli articoli precedenti, le comuni indennità di viaggio e di missione.

 

Capo III

DELLE PROVE DI ESAME, DEI TITOLI E DELLA LORO VALUTAZIONE

 

          Art. 49.

     Le prove di esame sono:

     a) una prova scritta, per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI, XIX, e XX della tabella annessa al presente regolamento;

     b) una prova grafica per quelli di cui ai numeri XIV e XVIII della tabella;

     c) una prova orale per ogni classe di concorsi od esami di abilitazione, compresi quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

     Le prove vertono sui programmi d'esame stabiliti con decreto reale, a mente dell'art. 59, comma secondo, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

 

          Art. 50.

     La prova orale comprende due esperimenti da svolgersi secondo le norme stabilite dalla commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente.

     Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma e con le modalità fissate dal regio decreto di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

     Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anch'essa nei limiti del programma e che può essere accompagnata da un saggio di correzioni di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

 

          Art. 51.

     Nei concorsi e negli esami di abilitazione con prova scritta o grafica la scelta del tema, argomento della prova, si fa nel seguente modo.

     Ciascuno dei commissari della commissione esaminatrice propone almeno tre temi.

     Salvo quanto è prescritto nell'articolo seguente, la mattina del giorno assegnato alla prova, la commissione sceglie due fra i temi proposti. Ammessi quindi alla sala d'esame i candidati e letti pubblicamente i due temi scelti, quello estratto a sorte da uno dei candidati è l'argomento della prova.

     Se l'argomento della prova consiste non in un tema unico, ma in due temi di diverso tipo da proporre alla scelta dei candidati, per ognuno di questi due temi si ripete l'operazione di cui ai comma precedenti.

 

          Art. 52.

     Nei concorsi e negli esami di abilitazione pei i quali il bando disponga, a norma dell'art. 10, che le prove scritte o grafiche siano sostenute in più città sedi di provveditorati agli studi o di regie università, la commissione esaminatrice unica determina essa stessa, almeno otto giorni prima della prova, l'unico tema o i due temi a scelta, argomento della prova. Il ministero li invia in busta chiusa e suggellata alle università o ai provveditorati agli studi delle città che sono sedi degli esami.

     La busta è consegnata dal rettore o dal provveditore al presidente della commissione di vigilanza, di cui all'articolo seguente, nel giorno fissato per la prova.

     Della consegna è fatta menzione nel verbale.

     Il presidente della commissione di vigilanza, fatta osservare l'integrità della busta e dei suggelli alla presenza dei candidati, estrae il tema o i temi e li detta o li fa dettare da persona esperta.

     Lo stesso o gli stessi temi detta o fa dettare il presidente della commissione esaminatrice ai candidati che sostengono la prova presso il ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 53.

     Nelle città in cui risiede la commissione esaminatrice, uno dei commissari deve essere presente, senza interruzione, nella sala, durante le prove.

     Per la vigilanza è aggregata alla commissione esaminatrice una apposita commissione nominata dal ministro.

     Una commissione di vigilanza è altresì nominata dal ministro per ognuna delle altre sedi presso le quali si tengano le prove scritte o grafiche a termini dell'art. 10.

     Ai membri delle commissioni di vigilanza è corrisposta una diaria di lire 25.

 

          Art. 54.

     Tanto la minuta della prova scritta quanto la buona copia e in genere ogni elaborazione grafica deve essere fatta su carta munita del bollo d'ufficio.

 

          Art. 55.

     Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato, senza apporvi la firma né altro contrassegno, lo chiude entro una busta unitamente ad un'altra di minor formato, debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del suo nome, cognome e paternità.

     Egli consegna la busta al presidente o al più anziano dei membri presenti della commissione esaminatrice o di vigilanza. Il commissario vi appone immediatamente la propria firma con la indicazione dell'ora della consegna.

     Tutte le buste sono poi raccolte in un piego insieme col verbale della prova, nel quale devono essere nominativamente indicati i candidati che non si presentarono alla prova o che ne furono esclusi durante il suo svolgimento.

     Il piego è trasmesso al ministero della pubblica istruzione quando la commissione esaminatrice sia unica.

 

          Art. 56.

     Il presidente della commissione esaminatrice e quello della commissione di vigilanza dispongono quanto è necessario per garantire la sincerità delle prove e la legalità nelle operazione d'esame.

     Sono esclusi i candidati che contravvengano a tali disposizioni.

 

          Art. 57.

     In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate dal presente regolamento, il presidente della commissione esaminatrice e, in sua mancanza, quello della commissione di vigilanza ordina, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame, riferendone immediatamente al ministro.

 

          Art. 58.

     La commissione esaminatrice, nel giorno in cui si raduna per iniziare la revisione delle prove, verificata la integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando sopra ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome dell'autore uno stesso numero di riconoscimento.

     Compiuto l'esame di tutti i lavori e notativi i voti rispettivamente assegnati, apre le buste contenenti i nomi dei candidati.

 

          Art. 59.

     I candidati che non raggiungono almeno i sei decimi dei voti non sono ammessi alla prova orale.

 

          Art. 60.

     I candidati che abbiano conseguito almeno i sei decimi nella prova scritta o grafica, e i candidati dei concorsi e degli esami di abilitazione che richiedano la sola prova orale, sono chiamati alla prova orale a turno mediante avviso diretto o mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del ministero della pubblica istruzione.

     Perde il diritto alla prova d'esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

 

          Art. 61.

     Agli effetti dell'art. 73 il candidato che si ritiri durante una prova d'esame è considerato come riprovato.

 

          Art. 62.

     I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, in ognuna delle prove d'esame, nei modi stabiliti dal bando

 

          Art. 63.

     Sono nulle le prove superate con la frode.

     Il ministro può annullare le proprie viziate di frode anche dopo l'approvazione della graduatoria e revocare di conseguenza le nomine e i diplomi di abilitazione. Può inoltre escludere i candidati dai concorsi e dagli esami di abilitazione successivi fino, al massimo, ad un biennio dalla data del provvedimento.

     I provvedimenti di esclusione sono adottati con decreto, udita la giunta del consiglio superiore della pubblica istruzione.

 

          Art. 64. [2]

 

          Art. 65. [3]

 

          Art. 66. [4]

 

Capo IV

DELLE GRADUATORIE

 

          Art. 67.

     Nel caso di concorso - esame di Stato la commissione compila due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli idonei.

 

          Art. 68.

     Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato, entro il limite massimo di 100 punti di cui al secondo comma dell'art. 64, a ciascun concorrente per le prove di esame, i titoli e il servizio militare di ex-combattente (tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel caso di parità di merito) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno sette decimi della votazione complessiva, se si tratti di concorso generale, otto decimi, se si tratti di concorso speciale.

 

          Art. 69.

     Quando si tratti di concorso unico per cattedre di primaria e di secondaria importanza, a sensi dell'art. 8, la graduatoria dei vincitori si distingue in due parti; nella prima sono compresi per ordine di merito e in numero non superiore a quello delle cattedre secondarie messe a concorso, i concorrenti che seguono immediatamente nell'ordine di merito, esclusi quelli che abbiano conseguito una votazione quale si richiede, a norma del precedente articolo, per essere dichiarati vincitori di concorso speciale; nella seconda, in numero non superiore a quello che abbiano fatto la dichiarazione di cui all'ultima parte del secondo comma dell'art. 8, e che abbiano conseguito una votazione quale si richiede, a norma del precedente articolo, per essere dichiarati vincitori del concorso generale.

 

          Art. 70.

     Alla graduatoria dei vincitori, quando si tratti di concorso generale (isolato o riunito con concorso speciale), segue la graduatoria di tutti i concorrenti che, avendo riportato, nel modo prescritto dall'art. 68, la votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

 

          Art. 71.

     Nella graduatoria degli idonei la commissione comprende tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria b) dell'annessa tabella e che abbiano riportato nella votazione per ognuna delle prove d'esame un voto non inferiore a sei decimi.

     Nella graduatoria degli idonei sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria b.

 

          Art. 72.

     Quando si tratti di semplice esame di abilitazione, a sensi dell'art. 9, la commissione compila una sola graduatoria di idonei nel modo stabilito dal primo comma del precedente articolo.

 

          Art. 73.

     I candidati sprovvisti di titoli di categoria a, che non riescano vincitori o non siano inclusi nella graduatoria degli idonei, possono ripetere l'esame nell'anno immediatamente successivo; se neppure la seconda volta conseguano l'idoneità, possono ripeterlo soltanto dopo trascorsi due anni dall'ultimo esame; successivamente gli esami possono essere ripetuti sempre che siano trascorsi due anni dall'ultimo esame.

 

          Art. 74.

     La relazione e gli atti della commissione sono trasmessi al ministro.

     Il ministro esamina la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti e, a seconda dei casi, approva, rettificando, ove occorra, gli eventuali errori materiali, od annulla, in tutto o in parte, gli atti, rinviandoli alla stessa o ad una nuova commissione.

     Il decreto ministeriale che approva e rende esecutiva la graduatoria è pubblicato, insieme con la relazione della commissione, nel Bollettino Ufficiale del ministero.

     Esso è provvedimento definitivo.

 

          Art. 75.

     Gli aiuti ed assistenti delle università e degli istituti superiori che si trovino nelle condizioni previste dal primo e terzo comma dell'art. 64 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sono considerati a tutti gli effetti vincitori di concorso speciale per la classe di concorsi, di cui alla tabella annessa al presente regolamento, stabilita dalla giunta del consiglio superiore della pubblica istruzione a mente del ricordato art. 64.

 

          Art. 76.

     Gli aiuti ed assistenti di cui al precedente articolo possono conseguire, oltre alla nomina in ruolo nei regi istituti medi, il semplice diploma di abilitazione all'esercizio professionale per il quale abbiano titolo a norma del presente regolamento; ma nell'uno e nell'altro caso occorre che essi versino all'erario la tassa stabilita dall'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, a meno che essi posseggano un antico titolo che a norma del presente regolamento continui ad avere efficacia di titolo di abilitazione per ognuna delle cattedre comprese nella classe di concorsi stabilita dalla giunta del consiglio superiore, secondo quanto è ricordato nel precedente articolo.

 

Capo V

DELLE ABILITAZIONI E DEI DIPLOMI

 

          Art. 77.

     Le lauree e i diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1924, oppure, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925, conservano la loro originaria efficacia di titoli di abilitazione.

     Conservano altresì la loro originaria efficacia le abilitazioni all'insegnamento di discipline nei regi istituti medi d'istruzione, rilasciate in base all'antica legislazione.

 

          Art. 78.

     I titoli rilasciati, anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, da istituti non dipendenti dal ministero della pubblica istruzione, che avevano valore di titoli di abilitazione per l'insegnamento di discipline nei Regi istituti medi di istruzione, conservano il valore stesso; quelli rilasciati in tempo posteriore non hanno tale valore se non siano integrati con la idoneità conseguita a norma delle disposizioni del regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o del presente.

 

          Art. 79.

     Si considera abilitato all'insegnamento nelle cattedre del nuovo ordinamento chi abbia già ottenuto una votazione non inferiore a sei decimi in ognuna delle prove d'esame di concorsi per tali cattedre banditi prima della pubblicazione del regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.

 

          Art. 80.

     I titoli che abilitavano all'insegnamento di una determinata disciplina in un determinato ordine di scuole non possono considerarsi titoli sufficienti di abilitazione per le cattedre del nuovo ordinamento in cui la detta disciplina si trovi riunita con altre per le quali i titoli stessi non avevano valore di abilitazione.

     In tal caso i titoli, qualora siano validi, a norma della tabella annessa a questo regolamento, per l'ammissione a un concorso che dia accesso alle suddette cattedre del nuovo ordinamento, debbono essere integrati dalla idoneità in tale concorso o nel corrispondente esame di abilitazione per acquistare valore di titoli di abilitazione per le cattedre stesse.

 

          Art. 81.

     Ai candidati che conseguano l'idoneità nei concorsi e negli esami di abilitazione banditi secondo le disposizioni del presente regolamento, e a quelli che l'abbiano conseguita nei concorsi e negli esami di abilitazione indetti in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, viene rilasciato un diploma di abilitazione, a firma del ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 82.

     Per il rilascio del diploma è dovuto dall'interessato il pagamento della tassa di bollo indipendentemente dal pagamento delle tasse di ammissione di cui agli articoli 20 e 21.

 

          Art. 83.

     La denominazione dei diplomi di abilitazione e gl'insegnamenti per i quali sono validi, sono stabiliti nelle colonne 5 e 6 della tabella annessa a questo regolamento.

 

          Art. 84.

     La compilazione dei diplomi e la consegna agli interessati è fatta a cura del ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 85.

     Non si rilasciano duplicati dei diplomi di abilitazione.

     In caso di smarrimento, debitamente comprovato, il diploma originale può essere, a tutti gli effetti, sostituito da un certificato rilasciato dal ministero.

 

          Art. 86.

     L'elenco delle persone che conseguono, nei modi previsti dal presente regolamento, l'abilitazione all'esercizio professionale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

          Art. 87.

     Il Ministero della pubblica istruzione comunica i risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami di abilitazione alle università o istituti che rilasciarono ai candidati le lauree o i diplomi, secondo il nuovo ordinamento, affinché ne sia presa nota nel registro della loro carriera scolastica.

 

Capo VI

DELL'ALBO PROFESSIONALE

 

          Art. 88.

     Presso ogni provveditorato agli studi è costituito un albo regionale delle persone (che non siano insegnanti di ruolo negli istituti medi, regi e pareggiati) abilitate all'esercizio professionale dell'insegnamento di materie che si impartiscono nei regi istituti medi d'istruzione.

 

          Art. 89.

     L'iscrizione in un albo è valida per l'esercizio professionale in qualunque istituto medio, pubblico o privato, del regno.

 

          Art. 90.

     Per essere iscritto nell'albo occorre:

     1) Essere cittadino italiano, ovvero italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, quando manchi la naturalità. I cittadini stranieri possono essere inscritti, di regola, quando vi sia trattamento di reciprocità per i cittadini dello Stato italiano nei rispettivi Stati stranieri, e, in ogni caso, in seguito ad autorizzazione del Ministero degli affari esteri italiano.

     2) Essere di condotta morale e civile irreprensibile.

     3) Possedere il titolo d'abilitazione all'insegnamento medio, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento o un antico titolo che conservi la sua originaria efficacia di abilitazione a norma delle disposizioni del precedente capo. Le persone provviste di titoli equipollenti, a norma dell'art. 113 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, possono essere inscritte solo per l'insegnamento negli istituti privati pei quali conseguirono la dichiarazione di equipollenza.

 

          Art. 91.

     La domanda di inscrizione deve essere presentata al provveditore agli studi, redatta in carta da bollo da lire 2 e munita dei seguenti documenti:

     a) certificato di nascita;

     b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato di cittadinanza straniera, di data non anteriore di tre mesi alla domanda;

     c) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla domanda;

     d) titolo d'abilitazione, in originale o in copia autentica, o un corrispondente certificato dell'autorità che lo rilasciò.

 

          Art. 92.

     Non possono essere inscritte le persone che abbiano riportato una delle condanne che darebbero luogo, a norma dell'art. 96, alla radiazione di diritto dall'albo, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione o abbiano espiato la pena da almeno tre anni.

     Possono inoltre essere escluse dall'inscrizione, con provvedimento motivato, le persone che abbiano riportato una condanna diversa da quelle previste nel precedente comma.

 

          Art. 93.

     Sono cancellate dall'albo le persone per le quali venga a cessare qualcuno dei requisiti richiesti per la inscrizione.

 

          Art. 94.

     Le punizioni disciplinari che, secondo la gravità dei casi, possono essere inflitte agli insegnanti inscritti nell'albo sono le seguenti:

     1) l'avvertimento;

     2) la censura;

     3) la sospensione dall'esercizio professionale da un mese ad un anno;

     4) la radiazione dall'albo.

 

          Art. 95.

     L'avvertimento e la censura si infliggono: a) per irregolare condotta; b) per esercizio non decoroso della professione; c) per lievi mancanze ai doveri d'ufficio, commesse dagli insegnanti supplenti o incaricati assunti negli istituti medi, regi o pareggiati.

     L'avvertimento consiste in una rimostranza scritta con l'esortazione a non ricadere nella mancanza commessa.

     La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo.

     La sospensione e la radiazione si pronunciano: a) per recidiva nei fatti che dettero luogo a precedente censura; b) per mancanze che compromettano la reputazione o l'onore dell'insegnante o la dignità della classe; c) per gravi mancanze ai doveri d'ufficio commesse dagli insegnanti supplenti o incaricati assunti negli istituti medi, regi o pareggiati.

 

          Art. 96.

     Si fa luogo alla radiazione di diritto quando l'insegnante inscritto nell'albo sia incorso in alcuna delle condanne previste dall'art. 66 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

 

          Art. 97.

     Sono sospesi dall'esercizio professionale gli insegnanti contro i quali sia stato emesso mandato di comparizione o di cattura.

 

          Art. 98.

     L'esercizio dell'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

 

          Art. 99.

     Gli insegnanti radiati dall'albo in seguito a condanna penale possono essere riammessi solo dopo che abbiano ottenuto la riabilitazione o abbiano espiato la pena da almeno tre anni.

     Negli altri casi si fa luogo alla riammissione quando l'insegnante abbia dato prove di sicuro ravvedimento.

 

          Art. 100.

     Tutti i provvedimenti di inscrizione, di esclusione, di cancellazione, di sospensione, di riammissione ed i provvedimenti disciplinari sono presi dal provveditore agli studi della regione nel cui albo l'interessato è inscritto o domanda di essere inscritto o riammesso.

     I provvedimenti disciplinari dell'avvertimento e della censura, possono essere inoltre inflitti dai presidi degli istituti medi, regi o pareggiati, presso i quali gli insegnanti tengano un ufficio di supplente o di incaricato. Di tali provvedimenti i presidi danno notizia ai provveditori agli studi della regione nel cui albo gli insegnanti sono inscritti.

 

          Art. 101.

     Contro tutti i provvedimenti emessi dai provveditori agli studi, fatta eccezione dei provvedimenti disciplinari dell'avvertimento e della censura, è ammesso ricorso al ministro per la pubblica istruzione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

 

          Art. 102.

     I provvedimenti disciplinari della sospensione e della radiazione possono essere presi direttamente dal ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 103.

     I provvedimenti disciplinari della sospensione e della radiazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del ministero della pubblica istruzione.

 

Capo VII

DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO DELLA STORIA DELL'ARTE

 

          Art. 104.

     L'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte negli istituti medi d'istruzione si conferisce per esame alle persone provviste della laurea in lettere o in filosofia, o di qualunque altra laurea speciale, diversamente denominata, che sia rilasciata dalle facoltà universitarie di lettere e filosofia.

 

          Art. 105.

     L'esame è orale e comprende un colloquio e un esperimento di lezione, nei limiti dei programmi e con le modalità fissate col decreto reale di cui all'art. 49, ultimo comma.

     L'esame ha luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione.

     La commissione esaminatrice è composta di tre membri, scelti direttamente dal ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 106.

     La commissione giudicatrice dispone complessivamente di dieci punti.

     Sono abilitati i candidati che conseguono non meno di sei decimi.

 

Capo VIII

DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO

DELLA STENOGRAFIA E DELLA CALLIGRAFIA

 

          Art. 107.

     Agli effetti dell'insegnamento negli istituti medi d'istruzione, dipendenti dal ministero della pubblica istruzione o da altro ministero, sarà fatta una generale revisione dei sistemi stenografici.

     Il riconoscimento legale dei sistemi stenografici che potranno essere insegnati nelle suddette scuole sarà fatto mediante decreto reale, su proposta dei ministri per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale.

 

          Art. 108.

     Le abilitazioni all'insegnamento della stenografia in uno dei sistemi riconosciuti legalmente, nel modo prescritto dal precedente articolo, e della calligrafia negli istituti medi d'istruzione, dipendenti dal ministero della pubblica istruzione o da altro ministero, si conferiscono mediante esame, al quale sono ammesse le persone provviste di licenza o diploma di scuola media di secondo grado o del diploma di licenza o d'abilitazione d'istituto commerciale.

     Agli esami di abilitazione che saranno indetti a tutto il 31 dicembre 1930 saranno ammessi anche aspiranti che posseggano titoli equipollenti o che comprovino la buona conoscenza della calligrafia o della stenografia in uno dei sistemi legalmente riconosciuti.

 

          Art. 109.

     Gli esami di abilitazione sono banditi con ordinanza del ministro per la pubblica istruzione (d'accordo col ministro per l'economia nazionale, quando trattisi di esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia) ed hanno luogo in non più di dieci sedi.

 

          Art. 110.

     Le domande debbono essere presentate, entro il termine fissato dall'ordinanza ministeriale, ai capi degli istituti, sedi degli esami, i quali decidono sull'ammissione degli istanti.

     Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso, entro il termine di 15 giorni, rispettivamente ai ministri per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale, i quali decidono definitivamente.

 

          Art. 111.

     Le commissioni esaminatrici sono composte di non meno di tre membri e sono nominate dal ministro per la pubblica istruzione e dal ministro per l'economia nazionale per i rispettivi istituti.

     Alle eventuali sostituzioni di membri che vengano a mancare durante i lavori provvede il capo dell'istituto.

 

          Art. 112.

     Per ognuna delle città sedi degli esami si costituisce una distinta commissione esaminatrice.

     La scelta dei temi è fatta, in ogni sede, dalla rispettiva commissione esaminatrice.

 

          Art. 113.

     Il numero e la qualità delle prove d'esame, le modalità di svolgimento e i limiti dei programmi sono determinati:

     a) per l'esame di abilitazione all'insegnamento della stenografia, con decreto dei ministri per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale;

     b) per l'esame d'abilitazione all'insegnamento della calligrafia, con decreto del ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 114.

     Ogni commissione esaminatrice dispone complessivamente di 10 punti per ognuna delle prove d'esame.

     Sono abilitati i candidati che conseguono una votazione non minore di sei decimi in ognuna delle suddette prove.

 

          Art. 115.

     Gli atti della commissione esaminatrice sono inviati, a cura dei capi d'istituto, ai rispettivi ministeri della pubblica istruzione e della economia nazionale, i quali, accertatane la regolarità, li approvano e pubblicano i nomi degli abilitati nei propri Bollettini Ufficiali.

 

          Art. 116.

     I diplomi di abilitazione, firmati dal ministro per la pubblica istruzione o dal ministro per l'economia nazionale, sono rilasciati agli interessati a cura dei rispettivi ministeri.

 

Capo IX

DISPOSIZIONI COMUNI AI DUE PRECEDENTI CAPI

 

          Art. 117.

     Per l'ammissione agli esami di abilitazione di cui ai due precedenti capi è dovuto il pagamento della tassa, come è prescritto nell'art. 21.

 

          Art. 118.

     Per quant'altro non sia espressamente previsto dai due capi precedenti e per ciò che più particolarmente riguarda la procedura degli esami, la retribuzione da corrispondere alle commissioni esaminatrici, la inscrizione negli albi professionali presso i provveditorati agli studi valgono, in quanto siano applicabili, le norme prescritte nei capi I a VI per i candidati che partecipano ai concorsi-esami di Stato pel conseguimento della abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.

 

Capo X

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 119.

     Nessuno, che non sia professore di ruolo negli istituti Regi o pareggiati di istruzione media, può assumere il titolo di professore medio, o può professare in istituti medi, pubblici o privati, l'insegnamento di materie che si impartiscono nei Regi istituti medi d'istruzione se non sia compreso nell'albo di cui agli art. 88 e seguenti, salvo quanto è stabilito nel seguente articolo.

 

          Art. 120.

     Sino a tutto il 31 luglio 1927 l'esercizio professionale dello insegnamento medio potrà essere tenuto, indipendentemente dall'inscrizione nell'albo, da chi possieda il legale titolo di abilitazione.

     Dopo la suddetta data entrerà in pieno vigore la disposizione del precedente articolo.

 

          Art. 121.

     E' abrogato il regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, e qualunque disposizione diversa o contraria al presente regolamento, le cui disposizioni si applicano anche per il procedimento dei concorsi e degli esami di abilitazione banditi nell'ultimo bimestre dell'anno 1926, al punto in cui il procedimento stesso si trova al momento della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Tabella delle classi dei concorsi-esami di Stato, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 2 agosto 1952, n. 1132.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 2 agosto 1952, n. 1132.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 2 agosto 1952, n. 1132.