Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 19/10/1965 |
Numero: | 1204 |
Sommario |
Art. 1. Il settimo, il decimo e l'undicesimo comma dell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: |
Art. 2. All'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 3. Gli insegnanti di ruolo della scuola elementare, secondaria e artistica, che hanno partecipato ai concorsi per merito distinto per titoli ed esami o per soli titoli banditi dopo l'entrata in [...] |
Art. 4. Per gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria ed artistica con lingua d'insegnamento tedesca e slovena i concorsi per merito distinto sono indetti con decreto del provveditore agli [...] |
§ 57.7.305 - Legge 19 ottobre 1965, n. 1204. [1]
Modificazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria e artistica.
(G.U. 10 novembre 1965, n. 280)
Il settimo, il decimo e l'undicesimo comma dell'art. 3 della
"Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.
Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da coprire, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.
La tabella per la valutazione dei titoli è predisposta dal Ministro per la pubblica istruzione mediante proprio decreto, sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura".
All'art. 3 della
"Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma, non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di settantacinque centesimi, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse".
Gli insegnanti di ruolo della scuola elementare, secondaria e artistica, che hanno partecipato ai concorsi per merito distinto per titoli ed esami o per soli titoli banditi dopo l'entrata in vigore della
Per gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria ed artistica con lingua d'insegnamento tedesca e slovena i concorsi per merito distinto sono indetti con decreto del provveditore agli studi, competente per territorio, il quale provvederà altresì all'espletamento dei concorsi secondo le procedure stabilite dal
[1] Abrogata dall'art. 24 del