§ 57.7.305 - Legge 19 ottobre 1965, n. 1204.
Modificazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:19/10/1965
Numero:1204


Sommario
Art. 1.      Il settimo, il decimo e l'undicesimo comma dell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
Art. 2.      All'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è aggiunto il seguente comma:
Art. 3.      Gli insegnanti di ruolo della scuola elementare, secondaria e artistica, che hanno partecipato ai concorsi per merito distinto per titoli ed esami o per soli titoli banditi dopo l'entrata in [...]
Art. 4.      Per gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria ed artistica con lingua d'insegnamento tedesca e slovena i concorsi per merito distinto sono indetti con decreto del provveditore agli [...]


§ 57.7.305 - Legge 19 ottobre 1965, n. 1204. [1]

Modificazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria e artistica.

(G.U. 10 novembre 1965, n. 280)

 

     Art. 1.

     Il settimo, il decimo e l'undicesimo comma dell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

     "Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.

     Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da coprire, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.

     La tabella per la valutazione dei titoli è predisposta dal Ministro per la pubblica istruzione mediante proprio decreto, sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura".

 

          Art. 2.

     All'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

     "Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma, non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di settantacinque centesimi, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse".

 

          Art. 3.

     Gli insegnanti di ruolo della scuola elementare, secondaria e artistica, che hanno partecipato ai concorsi per merito distinto per titoli ed esami o per soli titoli banditi dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, e hanno conseguito nelle prove di esame una media non inferiore agli otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, o hanno ottenuto nel concorso per soli titoli una valutazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi, sono inquadrati, seguendo l'ordine di graduatoria, nei limiti dei posti messi a concorso e non coperti, nel coefficiente superiore con la stessa decorrenza giuridica prevista dai rispettivi bandi e con decorrenza economica dalla data del 1° ottobre 1965.

 

          Art. 4.

     Per gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria ed artistica con lingua d'insegnamento tedesca e slovena i concorsi per merito distinto sono indetti con decreto del provveditore agli studi, competente per territorio, il quale provvederà altresì all'espletamento dei concorsi secondo le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.