Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 16/02/1965 |
Numero: | 98 |
Sommario |
Art. 1. Il titolo di abilitazione all'insegnamento di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, ottenuto con votazione non inferiore a 7 decimi, si [...] |
Art. 2. Agli effetti delle condizioni prescritte dagli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il servizio prestato nelle scuole di istruzione artistica si intende [...] |
Art. 3. Il titolo di abilitazione prescritto dal primo comma dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è valido indipendentemente dal titolo di studio che ne rese [...] |
Art. 4. E' soppresso il terzo comma dell'art. 5 della legge 28 luglio 1961, n. 831 |
Art. 5. All'art. 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente comma |
Art. 6. Gli insegnanti in possesso dei requisiti stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2 e che siano nelle condizioni in essi previste saranno inclusi in graduatorie suppletive [...] |
§ 57.7.29a - Legge 16 febbraio 1965, n. 98. [1]
Norme interpretative e modificative della legge 28 luglio 1961, n. 831, recante provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica.
(G.U. 9 marzo 1965, n. 60).
Il titolo di abilitazione all'insegnamento di cui al primo e secondo comma della
Agli effetti delle condizioni prescritte dagli articoli 11 e 12 della
Agli stessi effetti delle condizioni richiamate dal precedente comma, il servizio prestato in qualità di capo di istituto incaricato è valutato come servizio di insegnante.
In riferimento al secondo comma dell'art. 11 della
Il titolo di abilitazione prescritto dal primo comma dell'art. 20 della
E' soppresso il terzo comma dell'art. 5 della
All'art. 22 della
"Le insegnanti tecnico-pratiche, in possesso di dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Consiglio superiore, precedentemente escluse dai concorsi a cattedre ai sensi del
Gli insegnanti in possesso dei requisiti stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2 e che siano nelle condizioni in essi previste saranno inclusi in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dell'art. 16 e, per le scuole medie e le scuole secondarie di avviamento professionale, dell'art. 17 della citata
Gli insegnanti in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente art. 3 e che siano nelle condizioni in esso previste saranno inclusi, con l'osservanza delle norme di attuazione stabilite con decreto ministeriale 1° aprile 1963, in graduatorie suppletive a quelle già compilate in applicazione dell'art. 20 della citata
Le insegnanti tecnico-pratiche in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente art. 5 e che siano nelle condizioni in esso previste saranno incluse in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dei commi quarto e sesto dell'art. 22 della citata
Gli insegnanti di cui ai precedenti commi dovranno, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di inclusione nelle predette graduatorie suppletive e corredare la domanda stessa dei documenti indicati nei decreti ministeriali del 1° settembre 1961, 26 ottobre 1961, 18 agosto 1962 e 1° aprile 1963 di attuazione della
Le nomine conseguite ai sensi della presente legge, hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962.
[1] Abrogata dall'art. 24 del