§ 57.7.29a - Legge 16 febbraio 1965, n. 98.
Norme interpretative e modificative della legge 28 luglio 1961, n. 831, recante provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:16/02/1965
Numero:98


Sommario
Art. 1.      Il titolo di abilitazione all'insegnamento di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, ottenuto con votazione non inferiore a 7 decimi, si [...]
Art. 2.      Agli effetti delle condizioni prescritte dagli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il servizio prestato nelle scuole di istruzione artistica si intende [...]
Art. 3.      Il titolo di abilitazione prescritto dal primo comma dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è valido indipendentemente dal titolo di studio che ne rese [...]
Art. 4.      E' soppresso il terzo comma dell'art. 5 della legge 28 luglio 1961, n. 831
Art. 5.      All'art. 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente comma
Art. 6.      Gli insegnanti in possesso dei requisiti stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2 e che siano nelle condizioni in essi previste saranno inclusi in graduatorie suppletive [...]


§ 57.7.29a - Legge 16 febbraio 1965, n. 98. [1]

Norme interpretative e modificative della legge 28 luglio 1961, n. 831, recante provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

(G.U. 9 marzo 1965, n. 60).

 

 

     Art. 1.

     Il titolo di abilitazione all'insegnamento di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, ottenuto con votazione non inferiore a 7 decimi, si intende compreso, anche se non congiunto a laurea, tra i titoli prescritti dal primo comma dell'art. 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini dell'assunzione nei ruoli ordinari dei professori di istituti di istruzione secondaria prevista dallo stesso articolo; per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali, di cui al quarto comma del medesimo art. 11, è richiesta l'abilitazione comunque conseguita anche se non congiunta a laurea.

 

          Art. 2.

     Agli effetti delle condizioni prescritte dagli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il servizio prestato nelle scuole di istruzione artistica si intende prestato in istituti di istruzione secondaria.

     Agli stessi effetti delle condizioni richiamate dal precedente comma, il servizio prestato in qualità di capo di istituto incaricato è valutato come servizio di insegnante.

     In riferimento al secondo comma dell'art. 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per coloro che siano stati collocati in congedo straordinario o in aspettativa per l'esercizio di pubbliche funzioni politiche o amministrative, è valida la qualifica dell'ultimo anno effettivo d'insegnamento precedente a tale loro collocazione.

 

          Art. 3.

     Il titolo di abilitazione prescritto dal primo comma dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è valido indipendentemente dal titolo di studio che ne rese possibile il conseguimento, agli effetti dei benefici stabiliti dal citato art. 20.

 

          Art. 4.

     E' soppresso il terzo comma dell'art. 5 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

 

          Art. 5.

     All'art. 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente comma:

     "Le insegnanti tecnico-pratiche, in possesso di dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Consiglio superiore, precedentemente escluse dai concorsi a cattedre ai sensi del regio decreto 28 novembre 1933, n. 1554, saranno collocate in ruolo con precedenza assoluta, in relazione ai posti non assegnati da conferire ai sensi del precedente comma".

 

          Art. 6.

     Gli insegnanti in possesso dei requisiti stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2 e che siano nelle condizioni in essi previste saranno inclusi in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dell'art. 16 e, per le scuole medie e le scuole secondarie di avviamento professionale, dell'art. 17 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831. Dette graduatorie saranno formulate con i criteri previsti rispettivamente dai predetti articoli 16 e 17.

     Gli insegnanti in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente art. 3 e che siano nelle condizioni in esso previste saranno inclusi, con l'osservanza delle norme di attuazione stabilite con decreto ministeriale 1° aprile 1963, in graduatorie suppletive a quelle già compilate in applicazione dell'art. 20 della citata legge 28 luglio 1961 n. 831.

     Le insegnanti tecnico-pratiche in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente art. 5 e che siano nelle condizioni in esso previste saranno incluse in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dei commi quarto e sesto dell'art. 22 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dal quarto comma del medesimo articolo.

     Gli insegnanti di cui ai precedenti commi dovranno, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di inclusione nelle predette graduatorie suppletive e corredare la domanda stessa dei documenti indicati nei decreti ministeriali del 1° settembre 1961, 26 ottobre 1961, 18 agosto 1962 e 1° aprile 1963 di attuazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, o facendo riferimento ai documenti già presentati allo stesso fine.

     Le nomine conseguite ai sensi della presente legge, hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.