Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 29/09/1964 |
Numero: | 862 |
Sommario |
Art. 1. E' fissato in 40 anni il limite superiore di età per la partecipazione ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle tabelle A, B, F, G, R, S, T ed U, annesse alla legge 3 [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 57.7.294 - Legge 29 settembre 1964, n. 862.
Determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico in servizio nelle Università, negli Istituti di istruzione universitaria e negli Osservatori astronomici, e nei ruoli degli archeologi, degli storici dell'arte e degli architetti delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti.
(G.U. 10 ottobre 1964, n. 250)
E' fissato in 40 anni il limite superiore di età per la partecipazione ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle tabelle A, B, F, G, R, S, T ed U, annesse alla
Lo stesso limite si osserva per quanto concerne la partecipazione ai concorsi di accesso alle carriere scientifico-direttive delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti (ruolo degli archeologi - ruolo degli storici dell'arte - ruolo degli architetti - Tabella G annessa alla
La disposizione di cui ai commi precedenti si applica anche ai concorsi già banditi all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, purché non siano scaduti i termini per la presentazione delle domande di ammissione.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.