Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 23/05/1964 |
Numero: | 380 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. I posti vacanti di direttore didattico sono coperti sia attingendo alla graduatoria di cui all'art. 1, sia mediante nuovo concorso. |
Art. 3. I posti che si rendono vacanti nel corso del biennio, non considerati nel precedente art. 2, vengono ugualmente assegnati agli aspiranti iscritti nella graduatoria di cui all'art. 1. |
Art. 4. Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale di cui al primo comma dell'art. 1 tutti coloro che, essendo nei ruoli degli insegnanti [...] |
Art. 5. Tutti i posti che si prevedono vacanti al 1° ottobre 1964 sono assegnati nel seguente ordine: |
Art. 6. Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso speciale, per esami e titoli, per 200 posti di direttore [...] |
Art. 7. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge. |
Art. 8. La presente legge si applica alle Regioni autonome della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, ferme restando le norme in vigore per la tutela delle minoranze linguistiche. |
§ 57.7.289 - Legge 23 maggio 1964, n. 380. [1]
Norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici.
(G.U. 12 giugno 1964, n. 142)
E' istituita una graduatoria permanente dei maestri di ruolo della scuola elementare, che, in un concorso a posti di direttore didattico, risultino compresi nella graduatoria di merito senza conseguire la nomina in ruolo.
L'iscrizione avviene inserendo ciascun interessato al posto che nell'ordine progressivo della graduatoria nazionale gli deriva dal punteggio totale conseguito nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli di merito del concorso superato.
A parità di punteggio la preferenza è accordata al concorrente che abbia superato il concorso bandito in data anteriore.
Gli iscritti nella graduatoria conservano e mantengono i diritti derivanti dall'iscrizione anche se passano ad altro ruolo d'insegnamento statale e sono cancellati dalla medesima qualora rinuncino alla nomina e comunque dopo sei anni dall'avvenuta iscrizione.
I posti vacanti di direttore didattico sono coperti sia attingendo alla graduatoria di cui all'art. 1, sia mediante nuovo concorso.
I concorsi direttivi ordinari sono banditi entro il 1° ottobre ad anni alterni.
I posti vacanti e disponibili a tale data sono in primo luogo assegnati agli aspiranti inclusi nella graduatoria predetta.
Sono messi a concorso i posti che non siano stati così coperti nonché tutti quelli che si prevedono vacanti al 1° ottobre successivo.
I posti che si rendono vacanti nel corso del biennio, non considerati nel precedente art. 2, vengono ugualmente assegnati agli aspiranti iscritti nella graduatoria di cui all'art. 1.
Qualora il numero degli aspiranti non sia sufficiente a coprirli, i circoli didattici rimasti vacanti sono retti da un direttore di circolo viciniore, con incarico conferito dal provveditore agli studi. Analogamente si provvede qualora il titolare di un circolo didattico sia temporaneamente assente.
Per la durata dell'incarico il direttore didattico percepisce la doppia indennità di direzione.
A nessun direttore didattico può essere attribuita la reggenza di un circolo per più di un anno.
Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale di cui al primo comma dell'art. 1 tutti coloro che, essendo nei ruoli degli insegnanti dello Stato, risultino compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi direttivi espletati dal 1954 al 1963 inclusi, sempre che si tratti di concorsi per titoli ed esami.
Gli aspiranti all'inclusione nella graduatoria debbono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Tutti i posti che si prevedono vacanti al 1° ottobre 1964 sono assegnati nel seguente ordine:
1) agli aspiranti inclusi nella graduatoria di cui al precedente art. 4;
2) ai vincitori del concorso speciale di cui al successivo art. 6.
I posti eventualmente residui e tutti quelli che si renderanno vacanti e disponibili entro il 1° ottobre 1965 saranno messi a concorso ordinario da bandirsi entro il 1° ottobre 1964.
Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso speciale, per esami e titoli, per 200 posti di direttore didattico riservato ai maestri di ruolo che abbiano ottenuto per incarico una direzione didattica per almeno 4 anni, anche non consecutivi, compreso se necessario l'anno scolastico 1963-1964, con qualifica non inferiore a distinto. Ai fini dell'ammissione al concorso l'incarico deve avere avuto durata non inferiore ai 7 mesi per ciascun anno.
Gli esami constano di una prova scritta con un tema a scelta di cultura generale o di legislazione scolastica e delle prove orali previste per il concorso ordinario.
Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano superato la prova scritta, anche con sei decimi.
I candidati che conseguano nelle sole prove d'esame un punteggio complessivo di punti 90 su 150 e non siano inclusi nelle graduatorie dei vincitori hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale permanente prevista dall'art. 1 della presente legge.
I posti eventualmente non coperti vanno in aumento a quelli del concorso ordinario di cui al secondo comma dell'art. 5 della presente legge.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.
La presente legge si applica alle Regioni autonome della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, ferme restando le norme in vigore per la tutela delle minoranze linguistiche.
I posti per direttori didattici delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano e delle scuole elementari delle Valli ladine sono riservati rispettivamente al personale appartenente al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano e delle scuole elementari delle Valli ladine.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della