| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 57. Istruzione |
| Capitolo: | 57.7 personale |
| Data: | 27/12/1963 |
| Numero: | 1878 |
| Sommario |
| Art. 1. L'articolo 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160, va inteso nel senso che tra gli insegnamenti da attribuirsi per supplenza, per il periodo strettamente indispensabile, [...] |
| Art. 2. Tra i criteri da definirsi a norma del secondo comma dell'art. 6 legge 19 marzo 1955, n. 160, si intendono comprese le modalità, secondo le quali i capi di istituto, [...] |
| Art. 3. La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 57.7.27d - Legge 27 dicembre 1963, n. 1878. [1]
Interpretazione autentica degli articoli 4 e 6, secondo comma, della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di personale insegnante non di ruolo.
(G.U. 10 gennaio 1964, n. 7).
L'articolo 4 della
Tra i criteri da definirsi a norma del secondo comma dell'art. 6
La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del