Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 18/02/1963 |
Numero: | 377 |
Sommario |
Art. 1. I sottoindicati articoli della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono sostituiti e modificati come segue |
Art. 2. La tabella C, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, è sostituita dalla seguente |
Art. 3. La presente legge ha effetto dalle date indicate nel primo comma dell'art. 24 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 |
Art. 4. All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con parte delle maggiori entrate fornite dalla legge concernente nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi [...] |
§ 57.7.27b - Legge 18 febbraio 1963, n. 377.
Modifiche alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, concernente provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.
(G.U. 3 aprile 1963, n. 90).
I sottoindicati articoli della
Art. 2. – E' sostituito dal seguente:
"Il primo e il secondo comma dell'art. 21 della
"Coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico privato o, comunque, non fruiscano di redditi di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni.
Ad essi è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1.740.000, pari al coefficiente 580, se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1 milione 500.000, pari al coefficiente 500, se liberi docenti; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia".
Art. 5. – Il comma terzo dell'articolo è sostituito dal seguente:
"Oltre ai termini previsti dai precedenti commi si può provvedere al conferimento di incarico d'insegnamento in casi di morte, di dimissioni, o rinuncia di un professore ufficiale o di trasferimento di un professore di ruolo. Negli altri casi, l'incarico s'intende rinnovato, con le modalità previste dai successivi commi, al professore che l'ha svolto nell'anno accademico precedente sulla base delle relative delibere dei competenti organi accademici. Le Direzioni provinciali del Tesoro, ricevuta comunicazione del rinnovo dell'incarico da parte dei rettori dell'Università, proseguono i pagamenti sulla base del ruolo di spesa fissa relativo all'anno accademico precedente".
Art. 21. – E' sostituito dal seguente:
"Le tabelle A e B, concernenti i ruoli della carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, annesse alla
Il personale di ruolo in servizio alla data del 1° novembre 1961 viene inquadrato, a decorrere dalla data medesima, nei coefficienti previsti per le rispettive qualifiche nelle allegate tabelle C e D, con il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, compreso il periodo di prova, maturata nella qualifica.
La retribuzione spettante al personale incaricato di cui all'art. 13 della citata
Art. 22. – Il quarto comma dell'articolo è sostituito dal seguente:
"Agli assistenti ed al personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano cui sia conferito un incarico di insegnamento presso le Università ed Istituti di istruzione universitaria è attribuita, durante il periodo di incarico, l'indennità di ricerca scientifica nella misura spettante ai professori incaricati esterni".
La tabella C, allegata alla
"Ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici
Coefficiente |
Qualifica |
Stipendio lire |
Posti |
309 |
Aiuto astronomo |
927.000 |
43 |
420 |
Astronomo, dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di aiuto astronomo |
1.260.000 |
|
500 |
Primo astronomo, dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di astronomo |
1.500.000 |
|
580 |
Astronomo capo, dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di primo astronomo |
1.740.000 |
|
La qualifica di primo astronomo viene attribuita al compimento di 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in astronomia o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari".
La tabella D, allegata alla
"Ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano
Coefficiente |
Qualifica |
Stipendio lire |
Posti |
309 |
Aiuto ricercatore |
927.000 |
2 |
420 |
Ricercatore, dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di aiuto ricercatore |
1.260.000 |
|
500 |
Primo ricercatore, dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di ricercatore |
1.500.000 |
|
580 |
Ricercatore capo |
1.740.000 |
1 |
Il posto di ricercatore capo è conferito mediante concorso per titoli ed esami da espletare tra i primi ricercatori con almeno 7 anni di anzianità nella qualifica. Al concorso medesimo possono essere ammessi anche gli assistenti di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria assegnati alle cattedre di fisica terrestre ed aventi almeno 13 anni di anzianità di ruolo complessiva.
La qualifica di primo ricercatore viene attribuita al compimento di 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in fisica terrestre o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari".
La presente legge ha effetto dalle date indicate nel primo comma dell'art. 24 della
All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con parte delle maggiori entrate fornite dalla legge concernente nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, della imposta generale sull'entrata e del bollo dei contratti di locazione dei beni immobili.