§ 57.7.27b - Legge 18 febbraio 1963, n. 377.
Modifiche alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, concernente provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e del personale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:18/02/1963
Numero:377


Sommario
Art. 1.      I sottoindicati articoli della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono sostituiti e modificati come segue
Art. 2.      La tabella C, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, è sostituita dalla seguente
Art. 3.      La presente legge ha effetto dalle date indicate nel primo comma dell'art. 24 della legge 26 gennaio 1962, n. 16
Art. 4.      All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con parte delle maggiori entrate fornite dalla legge concernente nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi [...]


§ 57.7.27b - Legge 18 febbraio 1963, n. 377.

Modifiche alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, concernente provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.

(G.U. 3 aprile 1963, n. 90).

 

 

     Art. 1.

     I sottoindicati articoli della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono sostituiti e modificati come segue:

     Art. 2. – E' sostituito dal seguente:

     "Il primo e il secondo comma dell'art. 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

     "Coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico privato o, comunque, non fruiscano di redditi di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni.

     Ad essi è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1.740.000, pari al coefficiente 580, se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1 milione 500.000, pari al coefficiente 500, se liberi docenti; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia".

     Art. 5. – Il comma terzo dell'articolo è sostituito dal seguente:

     "Oltre ai termini previsti dai precedenti commi si può provvedere al conferimento di incarico d'insegnamento in casi di morte, di dimissioni, o rinuncia di un professore ufficiale o di trasferimento di un professore di ruolo. Negli altri casi, l'incarico s'intende rinnovato, con le modalità previste dai successivi commi, al professore che l'ha svolto nell'anno accademico precedente sulla base delle relative delibere dei competenti organi accademici. Le Direzioni provinciali del Tesoro, ricevuta comunicazione del rinnovo dell'incarico da parte dei rettori dell'Università, proseguono i pagamenti sulla base del ruolo di spesa fissa relativo all'anno accademico precedente".

     Art. 21. – E' sostituito dal seguente:

     "Le tabelle A e B, concernenti i ruoli della carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, annesse alla legge 18 marzo 1958, n. 276, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle C e D allegate alla presente legge, nelle quali è previsto anche il nuovo sviluppo di carriera in sostituzione di quello di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 276.

     Il personale di ruolo in servizio alla data del 1° novembre 1961 viene inquadrato, a decorrere dalla data medesima, nei coefficienti previsti per le rispettive qualifiche nelle allegate tabelle C e D, con il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, compreso il periodo di prova, maturata nella qualifica.

     La retribuzione spettante al personale incaricato di cui all'art. 13 della citata legge 18 marzo 1958, n. 276, è fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 271 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19".

     Art. 22. – Il quarto comma dell'articolo è sostituito dal seguente:

     "Agli assistenti ed al personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano cui sia conferito un incarico di insegnamento presso le Università ed Istituti di istruzione universitaria è attribuita, durante il periodo di incarico, l'indennità di ricerca scientifica nella misura spettante ai professori incaricati esterni".

 

          Art. 2.

     La tabella C, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, è sostituita dalla seguente:

     "Ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici

Coefficiente

Qualifica

Stipendio lire

Posti

309

Aiuto astronomo

927.000

43

420

Astronomo, dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di aiuto astronomo

1.260.000

 

500

Primo astronomo, dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di astronomo

1.500.000

 

580

Astronomo capo, dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di primo astronomo

1.740.000

 

     La qualifica di primo astronomo viene attribuita al compimento di 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in astronomia o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari".

     La tabella D, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, è sostituita dalla seguente:

     "Ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano

Coefficiente

Qualifica

Stipendio lire

Posti

309

Aiuto ricercatore

927.000

2

420

Ricercatore, dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di aiuto ricercatore

1.260.000

 

500

Primo ricercatore, dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di ricercatore

1.500.000

 

580

Ricercatore capo

1.740.000

1

     Il posto di ricercatore capo è conferito mediante concorso per titoli ed esami da espletare tra i primi ricercatori con almeno 7 anni di anzianità nella qualifica. Al concorso medesimo possono essere ammessi anche gli assistenti di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria assegnati alle cattedre di fisica terrestre ed aventi almeno 13 anni di anzianità di ruolo complessiva.

     La qualifica di primo ricercatore viene attribuita al compimento di 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in fisica terrestre o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari".

 

          Art. 3.

     La presente legge ha effetto dalle date indicate nel primo comma dell'art. 24 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con parte delle maggiori entrate fornite dalla legge concernente nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, della imposta generale sull'entrata e del bollo dei contratti di locazione dei beni immobili.