Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 14/03/1961 |
Numero: | 204 |
Sommario |
Art. unico. La lettera a) dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è sostituita dalla seguente: |
§ 57.7.24b - Legge 14 marzo 1961, n. 204.
Modificazione alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sulla statizzazione delle scuole per ciechi.
(G.U. 11 aprile 1961, n. 90).
La lettera a) dell'art. 11 della
"a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate o pareggiate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando per almeno due anni la qualifica di "ottimo" e per gli altri anni qualifica non inferiore a "distinto".