Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 26/10/1952 |
Numero: | 1463 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Sono istituite scuole elementari governative speciali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi, presso gli Istituti di cui alla tabella annessa alla presente [...] |
Art. 3. Nelle Provincie in cui le suddette scuole statali funzionano, il personale insegnante è iscritto in ruoli speciali provinciali. |
Art. 4. Gli Istituti di cui al precedente art. 2 continueranno a fornire i locali occorrenti e a provvedere, oltrechè ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al [...] |
Art. 5. Gli alunni, nelle scuole per i ciechi, non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe. |
Art. 6. Nelle scuole elementari per ciechi possono istituirsi corsi preparatori per coloro che, pur avendo conoscenze scolastiche già acquisite da vedenti, abbiano bisogno di apprendere i metodi [...] |
Art. 7. Il personale insegnante di ruolo viene assunto mediante appositi concorsi per titoli e per esami, indetti dal competente provveditore agli studi, secondo le norme che saranno stabilite dal [...] |
Art. 8. [4] |
Art. 9. Al personale insegnante delle anzidette scuole elementari viene corrisposta la speciale indennità prevista dal terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello [...] |
Art. 10. Gli insegnanti delle scuole per i ciechi possono essere trasferiti, su domanda o per servizio, ad altre scuole per i ciechi con le stesse modalità seguite per gli insegnanti di ruolo delle [...] |
Art. 11. Disposizioni transitorie Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in servizio nelle scuole elementari funzionanti presso gli Istituti per i ciechi di cui all'annessa tabella, sarà [...] |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. Le norme della presente legge sono estese anche alle scuole elementari statali che già funzionano presso i due Istituti per ciechi. "D. Martuscelli" e "P. Colosimo" di Napoli di cui all'annessa [...] |
Art. 15. Alla maggiore spesa annua di complessive lire 21 milioni derivanti dalla presente legge, verrà provveduto nell'esercizio finanziario 1951-52 a carico del capitolo 41 dello stato di previsione [...] |
§ 57.7.136 - Legge 26 ottobre 1952, n. 1463.
Statizzazione delle scuole elementari per ciechi.
(G.U. 29 novembre 1952, n. 269)
L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli ciechi, nelle apposite scuole speciali di cui al successivo art. 2 o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli Enti locali preposti.
Sono abrogati gli articoli 455, 456,457 del
Sono istituite scuole elementari governative speciali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi, presso gli Istituti di cui alla tabella annessa alla presente legge e presso quelli che, in seguito saranno riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico per i ciechi con decreto del Ministero della pubblica istruzione.
Nelle Provincie in cui le suddette scuole statali funzionano, il personale insegnante è iscritto in ruoli speciali provinciali.
(Omissis) [2]
(Omissis) [3]
Gli Istituti di cui al precedente art. 2 continueranno a fornire i locali occorrenti e a provvedere, oltrechè ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, all'uopo obbligandosi con apposita convenzione da stipularsi con il competente provveditore agli studi.
Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
Gli alunni, nelle scuole per i ciechi, non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe.
Nelle scuole elementari per ciechi possono istituirsi corsi preparatori per coloro che, pur avendo conoscenze scolastiche già acquisite da vedenti, abbiano bisogno di apprendere i metodi tiflologici ai fini della prosecuzione degli studi.
Il personale insegnante di ruolo viene assunto mediante appositi concorsi per titoli e per esami, indetti dal competente provveditore agli studi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.
Per l'ammissione al concorso per l'insegnamento elementare è necessario, oltre il possesso del diploma di abilitazione magistrale, quello del diploma della Scuola di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi in Roma.
I titolari dei posti di ruolo godono dello stato giuridico ed economico degli altri insegnanti elementari.
Al personale insegnante delle anzidette scuole elementari viene corrisposta la speciale indennità prevista dal terzo comma dell'articolo 3 del
Gli insegnanti delle scuole per i ciechi possono essere trasferiti, su domanda o per servizio, ad altre scuole per i ciechi con le stesse modalità seguite per gli insegnanti di ruolo delle comuni scuole elementari, a norma delle disposizioni vigenti in materia.
Art. 11. Disposizioni transitorie
Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in servizio nelle scuole elementari funzionanti presso gli Istituti per i ciechi di cui all'annessa tabella, sarà inquadrato nei ruoli statali di cui all'art. 3 purché in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate o pareggiate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando per almeno due anni la qualifica di "ottimo" e per gli altri anni qualifica non inferiore a "distinto" [5] ;
b) essere fornito del diploma di abilitazione magistrale e del diploma della Scuola di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi in Roma.
Il passaggio del personale di cui sopra nei ruoli statali diventa definitivo dopo un anno di prova ed in seguito a favorevole esito di speciale ispezione.
Il personale che, pur avendo tre anni di servizio qualificato ottimo, non abbia la abilitazione speciale rilasciata dalla Scuola di metodo "A. Romagnoli" per gli educatori dei ciechi in Roma, dovrà fornirsene frequentando uno dei corsi che saranno svolti a seguito di concorsi banditi entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal uopo il Ministero potrà anche autorizzare appositi corsi o stabilire speciali norme per l'ammissione ai corsi normali.
Al personale che otterrà l'inquadramento dei ruoli statali in applicazione del presente art. 11 sarà riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento stesso, un'anzianità corrispondente agli anni di servizio prestati presso le scuole elementari suddette, o presso scuole parificate per ciechi, purché la rispettiva nomina sia stata disposta con regolare provvedimento approvato dal competente provveditore agli studi. Detto servizio sarà valutato, secondo le norme di cui all'art. 157 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con
Le norme della presente legge sono estese anche alle scuole elementari statali che già funzionano presso i due Istituti per ciechi. "D. Martuscelli" e "P. Colosimo" di Napoli di cui all'annessa tabella.
Alla maggiore spesa annua di complessive lire 21 milioni derivanti dalla presente legge, verrà provveduto nell'esercizio finanziario 1951-52 a carico del capitolo 41 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto.
Tabella degli Istituti per ciechi presso i quali vengono istituite scuole elementari governative per ciechi
Istituto serafico per ciechi - Assisi;
Istituto per ciechi - Cagliari;
Istituto nazionale per ciechi "Vittorio Emanuele II" - Firenze;
Istituto regionale per ciechi "David Chiossone" - Genova;
Istituto per ciechi - Lecce;
Istituto per ciechi - Milano;
Istituto per ciechi - "Configliachi" - Padova;
Istituto per ciechi - Palermo;
Istituto per ciechi - Reggio Emilia;
Scuola di metodo per ciechi "A. Romagnoli" - Roma;
Istituto per ciechi - Torino;
Istituto per ciechi "D. Martuscelli" - Napoli;
Istituto per ciechi "P. Colosimo" - Napoli.
[1] Articolo così sostituito dall'art. unico della
[2] Comma abrogato dall'art. 3 della
[3] Comma abrogato dall'art. 3 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[5] Lettera già sostituita dall'art. 1 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 della