Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 30/12/1960 |
Numero: | 1728 |
Sommario |
Art. 1. Ad integrazione delle norme contenute nel primo comma dell'art. 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, viene stabilito che gli insegnamenti di cui all'art. 3 della predetta legge vengano [...] |
Art. 2. A coloro, ai quali sono conferiti incarichi di insegnamento per l'intero anno scolastico secondo le modalità previste dal precedente art. 1, è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico [...] |
Art. 3. I professori nominati per gli insegnamenti di cui all'art. 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160, sono denominati supplenti temporanei e si applicano nei loro confronti le norme stabilite nella [...] |
§ 57.7.238 - Legge 30 dicembre 1960, n. 1728. [1]
Norme integrative della legge 19 marzo 1955, n. 160, per quanto concerne il conferimento delle supplenze annuali.
(G.U. 23 gennaio 1961, n. 19)
Ad integrazione delle norme contenute nel primo comma dell'art. 6 della
A coloro, ai quali sono conferiti incarichi di insegnamento per l'intero anno scolastico secondo le modalità previste dal precedente art. 1, è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dalla
Ai predetti supplenti non è comunque applicabile l'istituto della conferma nell'insegnamento, di cui all'art. 3 della
I professori nominati per gli insegnamenti di cui all'art. 4 della
[1] Abrogata dall'art. 24 del