§ 57.7.238 - Legge 30 dicembre 1960, n. 1728.
Norme integrative della legge 19 marzo 1955, n. 160, per quanto concerne il conferimento delle supplenze annuali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:30/12/1960
Numero:1728


Sommario
Art. 1.      Ad integrazione delle norme contenute nel primo comma dell'art. 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, viene stabilito che gli insegnamenti di cui all'art. 3 della predetta legge vengano [...]
Art. 2.      A coloro, ai quali sono conferiti incarichi di insegnamento per l'intero anno scolastico secondo le modalità previste dal precedente art. 1, è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico [...]
Art. 3.      I professori nominati per gli insegnamenti di cui all'art. 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160, sono denominati supplenti temporanei e si applicano nei loro confronti le norme stabilite nella [...]


§ 57.7.238 - Legge 30 dicembre 1960, n. 1728. [1]

Norme integrative della legge 19 marzo 1955, n. 160, per quanto concerne il conferimento delle supplenze annuali.

(G.U. 23 gennaio 1961, n. 19)

 

     Art. 1.

     Ad integrazione delle norme contenute nel primo comma dell'art. 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, viene stabilito che gli insegnamenti di cui all'art. 3 della predetta legge vengano conferiti, nei limiti dei posti disponibili dopo l'espletamento delle nomine degli insegnanti forniti del prescritto titolo di abilitazione, agli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione, di cui alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, in base all'ordine risultante dalle graduatorie compilate secondo le modalità previste dall'art. 2 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

 

          Art. 2.

     A coloro, ai quali sono conferiti incarichi di insegnamento per l'intero anno scolastico secondo le modalità previste dal precedente art. 1, è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, a favore degli incaricati.

     Ai predetti supplenti non è comunque applicabile l'istituto della conferma nell'insegnamento, di cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

 

          Art. 3.

     I professori nominati per gli insegnamenti di cui all'art. 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160, sono denominati supplenti temporanei e si applicano nei loro confronti le norme stabilite nella predetta legge per gli insegnanti supplenti.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.