§ 57.7.195 - Legge 3 agosto 1957, n. 744.
Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:03/08/1957
Numero:744


Sommario
Art. 1.      Gli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale in possesso di un titolo di abilitazione [...]
Art. 2.      Gli insegnanti in possesso di abilitazione diversa o parziale rispetto all'insegnamento impartito, compatibilmente con le disponibilità di cattedre e, salvo quanto è disposto nell'articolo [...]
Art. 3.      Agli insegnanti di cui all'art. 1, nel caso che i posti da essi occupati siano trasformati o soppressi o vengano assegnati a professori di ruolo, si applicano le norme previste dall'art. 3, [...]
Art. 4.      Il trattamento economico degli insegnanti che conseguano la stabilità nell'insegnamento è quello spettante, giusta le norme vigenti, agli insegnanti non di ruolo.
Art. 5.      Nei concorsi a cattedre successive alla entrata in vigore della presente legge, la metà dei posti, dedotte le aliquote di legge, sarà riservata agli insegnanti che abbiano conseguito la [...]
Art. 6.      Non possono usufruire dei benefici della presente legge gli insegnanti che abbiano cessato di appartenere ai ruoli per una delle cause per le quali non è consentita la riassunzione nei ruoli [...]
Art. 7.      Per gli insegnanti che conseguono la stabilità nell'incarico restano in vigore le norme della legge 19 marzo 1955, n. 160, sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo, in quanto [...]
Art. 8.      Tutte le norme contenute negli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, anche agli insegnanti non di ruolo che prestano servizio nei Conservatori di musica, nei licei artistici, [...]


§ 57.7.195 - Legge 3 agosto 1957, n. 744. [1]

Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali.

(G.U. 29 agosto 1957, n. 214)

 

     Art. 1.

     Gli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale in possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento, che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1955-56, un incarico ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 160, o che, comunque, in detto anno abbiano prestato sette mesi di servizio o che abbiano insegnato per un biennio nel triennio scolastico 1954-55, 1955-56, 1956-57, conseguono la stabilità nell'insegnamento stesso ove abbiano riportato, in detti anni, una qualifica non inferiore a "valente". Per gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione nell'ultimo concorso è sufficiente aver prestato servizio, con una qualifica non inferiore a "valente", nell'anno scolastico 1956-57.

     Conseguiranno parimenti la stabilità gli insegnanti non di ruolo nei predetti istituti e scuole, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e abbiano prestato servizio ai sensi del precedente comma, ove ottengano una abilitazione nella prima applicazione della legge stessa e occupino, al momento del conseguimento dell'abilitazione, un posto di incarico o di insegnamento della durata prevista al primo comma.

 

          Art. 2.

     Gli insegnanti in possesso di abilitazione diversa o parziale rispetto all'insegnamento impartito, compatibilmente con le disponibilità di cattedre e, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, con precedenza sugli altri aspiranti, devono essere adibiti, appena se ne presenti la possibilità, ad insegnamenti per i quali sia pienamente valido il titolo di abilitazione da loro posseduto.

 

          Art. 3.

     Agli insegnanti di cui all'art. 1, nel caso che i posti da essi occupati siano trasformati o soppressi o vengano assegnati a professori di ruolo, si applicano le norme previste dall'art. 3, commi quarto e quinto, della legge 19 marzo 1955, n. 160. Gli insegnanti eventualmente rimasti privi di posto sono utilizzati su conforme parere della Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, per insegnamenti diversi anche in posti con orario non completo e in più di una scuola possibilmente fino al raggiungimento di 18 ore settimanali di servizio.

     Qualora non sia possibile la forma di utilizzazione prevista nel comma precedente, e fino a quando ciò si verifichi, gli insegnanti di cui sopra potranno essere utilizzati nei corsi popolari di addestramento tipo C, istituiti con decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con modifiche con legge 16 aprile 1953, n. 326, o su loro domanda, in posti di insegnamento eventualmente disponibili in altre Provincie; nella domanda potranno essere indicate non più di tre Provincie.

 

          Art. 4.

     Il trattamento economico degli insegnanti che conseguano la stabilità nell'insegnamento è quello spettante, giusta le norme vigenti, agli insegnanti non di ruolo.

 

          Art. 5.

     Nei concorsi a cattedre successive alla entrata in vigore della presente legge, la metà dei posti, dedotte le aliquote di legge, sarà riservata agli insegnanti che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso cui partecipano. Qualora il numero dei vincitori risulti inferiore al numero dei posti riservati, i posti non coperti saranno aggiunti al contingente non riservato.

     Hanno diritto ai benefici di cui al precedente comma anche gli insegnanti dei ruoli ordinari, limitatamente alle classi di concorso per cui siano forniti di idoneità o di abilitazione.

     Le cattedre lasciate vacanti dai vincitori provenienti dal ruolo ordinario saranno aggiunte al contingente del concorso riservato.

 

          Art. 6.

     Non possono usufruire dei benefici della presente legge gli insegnanti che abbiano cessato di appartenere ai ruoli per una delle cause per le quali non è consentita la riassunzione nei ruoli stessi.

     Decadono dalla stabilità nell'incarico coloro per i quali sopravvengano motivi di inidoneità fisica o didattica o che incorrano in una delle sanzioni disciplinari di cui al n. 3) e seguenti dell'art. 16 della legge 19 marzo 1955, n. 160, nonché coloro che per due anni scolastici consecutivi riportino qualifiche inferiori a "valente".

 

          Art. 7.

     Per gli insegnanti che conseguono la stabilità nell'incarico restano in vigore le norme della legge 19 marzo 1955, n. 160, sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

 

          Art. 8.

     Tutte le norme contenute negli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, anche agli insegnanti non di ruolo che prestano servizio nei Conservatori di musica, nei licei artistici, negli Istituti e nelle scuole di arte e nella Scuola militare "Nunziatella" di Napoli.

     Per questo fine vengono assimilati agli insegnanti di cui all'art. 1 quelli che siano stati compresi in terne, o dichiarati idonei, oppure che abbiano prestato servizio non di ruolo per l'insegnamento nella stessa materia od in materia affine nello stesso tipo d'Istituto o in istituti di grado superiore riportando sempre una qualifica non inferiore a "ottimo" per il periodo previsto dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

     In particolare, gli insegnanti di cui al presente articolo, nel caso che i posti da essi occupati non siano disponibili perché soppressi o assegnati a professori di ruolo, sono utilizzati nello stesso istituto finché perdura tale indisponibilità, con precedenza rispetto agli altri aspiranti, in posti di insegnamento di materie affini, o presso altri istituti dello stesso grado o di grado inferiore in posti di insegnamento di materie identiche o affini.

     L'affinità fra le varie materie, prevista dal presente articolo, viene dichiarata dal Ministero della pubblica istruzione, su richiesta dei singoli capi di istituto.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.