Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 23/04/1952 |
Numero: | 526 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, è ratificato con le seguenti modificazioni |
Art. 2. A decorrere dal 1° aprile 1952 la carriera del personale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, si svolge dal grado 12° al grado 8°. Ferma [...] |
Art. 3. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, di milioni 350 per l'esercizio 1951 - 52 e di milioni 1500 per l'esercizio 1952 - 53, si farà fronte [...] |
§ 57.7.12a - Legge 23 aprile 1952, n. 526.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari.
(G.U. 27 maggio 1952, n. 122).
Il
Art. 6. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'attribuzione dello stipendio dei gradi 11° , 10° , 9° e 8° da conferirsi ai termini del precedente art. 5, si tiene altresì conto:
a) della eventuale eccedenza del servizio successivo al periodo di prova rispetto ai periodi di servizio richiesti all'art. 3 per la assegnazione al grado;
b) delle maggiorazioni di anzianità già riconosciute e da riconoscersi per i servizi di insegnante elementare non di ruolo, anteriori al 1° ottobre 1942, ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 157 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui al
c) delle maggiorazioni per i servizi e le benemerenze di guerra previsti dalle disposizioni in vigore".
A decorrere dal 1° aprile 1952 la carriera del personale di cui all'art. 1 del
Il personale di cui all'art. 1 del suddetto
Il personale di cui all'art. 1 del suddetto decreto legislativo, che al 1° aprile 1952 abbia una permanenza nel grado 9° inferiore agli anni 13, consegue la promozione al grado 8° dalla data in cui, a norma del primo comma, raggiunga i 13 anni di permanenza nel grado 9°.
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, di milioni 350 per l'esercizio 1951 - 52 e di milioni 1500 per l'esercizio 1952 - 53, si farà fronte rispettivamente con corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951 - 52, e con riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952 - 53.