Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 30/10/1940 |
Numero: | 1606 |
Sommario |
Art. 1. Ai regi provveditori agli studi delle province di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume, sono riconosciute le facoltà previste dall'art. 1, comma primo, e dall'art. 2, comma primo, del regio decreto 27 [...] |
Art. 2. Agli insegnanti elementari di ruolo delle scuole di quinta categoria dipendenti dai regi provveditorati agli studi di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume, nonché a quelli dei comuni di Tarvisio e [...] |
Art. 3. Il beneficio dell'aumento di un terzo del servizio, stabilito agli effetti della carriera e della pensione, dal precedente art. 2, si applica per i servizi prestati a decorrere dal 1° ottobre [...] |
§ 57.7.27 - Legge 30 ottobre 1940, n. 1606. [1]
Concessione di benefici al personale insegnante, ispettivo e direttivo delle scuole dell'ordine elementare delle province della Venezia Giulia
(G.U. 2 dicembre 1940, n. 281)
Ai regi provveditori agli studi delle province di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume, sono riconosciute le facoltà previste dall'art. 1, comma primo, e dall'art. 2, comma primo, del
Per l'uso delle facoltà di cui al precedente comma, che non è soggetto a sospensione temporanea per esigenze di carattere eccezionale, si applicano le deroghe, condizioni e prescrizioni contenute nei capoversi dei citati artt. 1 e 2 del
Agli insegnanti elementari di ruolo delle scuole di quinta categoria dipendenti dai regi provveditorati agli studi di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume, nonché a quelli dei comuni di Tarvisio e Malborghetto in provincia di Udine, sono estesi i benefici concernenti i trasferimenti e la sopravalutazione del servizio agli effetti della carriera e della pensione, contemplati dagli artt. 3 e 4 del
I benefici della preferenza nei trasferimenti e della sopravalutazione del servizio sono estesi anche al personale direttivo e ispettivo titolare rispettivamente di circoli e di circoscrizioni comprendenti i Comuni di cui al primo comma del presente articolo.
Il computo del quinquennio di servizio prescritto dall'art. 3, comma secondo, del
Il beneficio dell'aumento di un terzo del servizio, stabilito agli effetti della carriera e della pensione, dal precedente art. 2, si applica per i servizi prestati a decorrere dal 1° ottobre 1940. Per la valutazione di detto beneficio, ai fini del trattamento di quiescenza da parte del monte pensioni dei maestri elementari, valgono le norme del
[1] Abrogata dall'art. 24 del