Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 04/07/1950 |
Numero: | 498 |
Sommario |
Art. unico. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, è ratificato con le seguenti modificazioni |
§ 57.7.11e - Legge 4 luglio 1950, n. 498. [1]
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età.
(G.U. 25 luglio 1950, n. 168).
Il
Art. 1. Il primo comma è sostituito dal seguente:
"I professori universitari, compiuto il 70° anno di età, assumono la qualifica di professori fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno. Le cattedre ed i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti; le facoltà provvederanno all'insegnamento nelle forme e con le modalità stabilite dalle disposizioni medesime".
Sono aggiunti infine i seguenti commi:
"Nondimeno nella determinazione del numero di professori cui va riferita la maggioranza prevista dagli articoli 73 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, nonchè quella prevista per l'attribuzione dei posti di ruolo a materie d'insegnamento non si tiene conto dei professori fuori ruolo".
“Il terzo comma dell'art. 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con
Art. 1 bis (nuovo). "A decorrere dall'anno accademico 1950 - 51 il limite di età di cui all'art. 112, comma sesto, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è stabilito in anni 70".
Art. 2. E' sostituito dal seguente:
"Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta delle competenti autorità accademiche, avuto riguardo alle disponibilità degli istituti e dei mezzi, e specialmente in relazione alle esigenze delle ricerche sperimentali".
[1] Abrogata dall'art. 1 del