§ 57.7.11e - Legge 4 luglio 1950, n. 498.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:04/07/1950
Numero:498


Sommario
Art. unico.      Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, è ratificato con le seguenti modificazioni


§ 57.7.11e - Legge 4 luglio 1950, n. 498. [1]

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età.

(G.U. 25 luglio 1950, n. 168).

 

 

     Art. unico.

     Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     Art. 1. Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "I professori universitari, compiuto il 70° anno di età, assumono la qualifica di professori fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno. Le cattedre ed i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti; le facoltà provvederanno all'insegnamento nelle forme e con le modalità stabilite dalle disposizioni medesime".

     Sono aggiunti infine i seguenti commi:

     "Nondimeno nella determinazione del numero di professori cui va riferita la maggioranza prevista dagli articoli 73 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, nonchè quella prevista per l'attribuzione dei posti di ruolo a materie d'insegnamento non si tiene conto dei professori fuori ruolo".

     “Il terzo comma dell'art. 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato".

     Art. 1 bis (nuovo). "A decorrere dall'anno accademico 1950 - 51 il limite di età di cui all'art. 112, comma sesto, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è stabilito in anni 70".

     Art. 2. E' sostituito dal seguente:

     "Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta delle competenti autorità accademiche, avuto riguardo alle disponibilità degli istituti e dei mezzi, e specialmente in relazione alle esigenze delle ricerche sperimentali".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.