§ 57.7.70 - D.Lgs.C.P.S. 26 ottobre 1947, n. 1251.
Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:26/10/1947
Numero:1251


Sommario
Art. 1.      I professori universitari, compiuto il 70° anno di età, assumono la qualifica di professori fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno. Le cattedre ed i [...]
Art. 1 bis. 
Art. 2. 
Art. 3.      Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai professori trattenuti in servizio fino a tutto il 31 ottobre 1947, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 [...]


§ 57.7.70 - D.Lgs.C.P.S. 26 ottobre 1947, n. 1251. [1]

Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età.

(G.U. 22 novembre 1947, n. 269)

 

     Art. 1.

     I professori universitari, compiuto il 70° anno di età, assumono la qualifica di professori fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno. Le cattedre ed i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti; le facoltà provvederanno all'insegnamento nelle forme e con le modalità stabilite dalle disposizioni medesime [2] .

     Nondimeno nella determinazione del numero di professori cui va riferita la maggioranza prevista dagli articoli 73 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, nonché quella prevista per l'attribuzione dei posti di ruolo a materie d'insegnamento non si tiene conto dei professori fuori ruolo [3] .

     Il terzo comma dell'art. 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato [4] .

     Coloro che compiono il 70° anno di età durante l'anno accademico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio di professori di ruolo fino al termine dell'anno accademico medesimo.

     Con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui hanno compiuto il 75° anno di età, i professori predetti vengono collocati a riposo.

     Salvo quanto è stabilito dal successivo articolo, i professori, nella posizione di cui al primo comma del presente articolo, conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono inerenti allo stato di professore di ruolo, con l'integrale trattamento economico ad esso relativo.

 

          Art. 1 bis. [5]

     A decorrere dall'anno accademico 1950-51 il limite di età di cui all'art. 112, comma sesto, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è stabilito in anni 70.

 

          Art. 2. [6]

     Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta delle competenti autorità accademiche, avuto riguardo alle disponibilità degli istituti e dei mezzi, e specialmente in relazione alle esigenze delle ricerche sperimentali.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai professori trattenuti in servizio fino a tutto il 31 ottobre 1947, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 22.

     Esse si applicano altresì ai professori, già collocati a riposo per limiti di età, i quali non abbiano ancora raggiunto il 75° anno.

 


[1]  Ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1950, n. 498.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica 4 luglio 1950, n. 498.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di ratifica 4 luglio 1950, n. 498.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di ratifica 4 luglio 1950, n. 498.

[5]  Articolo inserito dalla legge di ratifica 4 luglio 1950, n. 498.

[6]  Articolo così sostituito dalla legge di ratifica 4 luglio 1950, n. 498.