§ 57.7.94 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1174.
Trattamento economico e stato giuridico del personale giornaliero in servizio nei Conservatori di musica, nelle Accademie di belle arti e nei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:07/05/1948
Numero:1174


Sommario
Art. 1.      Il personale giornaliero, attualmente in servizio, assunto ai sensi dell'art. 25 del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, nei Conservatori di musica, nelle Accademie di belle arti e nei [...]
Art. 2.      L'assegnazione del personale indicato nel precedente articolo 1 nelle categorie di cui alla tabella allegata al presente decreto è disposta, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, [...]
Art. 3.      Al predetto personale è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento giuridico ed economico previsto dal sopracitato regio decreto-legge 4 [...]
Art. 4.      Sono abrogati l'art. 25 del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214 e l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595.


§ 57.7.94 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1174. [1]

Trattamento economico e stato giuridico del personale giornaliero in servizio nei Conservatori di musica, nelle Accademie di belle arti e nei Licei artistici.

(G.U. 25 settembre 1948, n. 224)

 

     Art. 1.

     Il personale giornaliero, attualmente in servizio, assunto ai sensi dell'art. 25 del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, nei Conservatori di musica, nelle Accademie di belle arti e nei Licei artistici per i servizi inerenti al funzionamento degli Istituti stessi, è classificato nelle categorie indicate dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, entro i limiti numerici stabiliti per ciascuna categoria, dalla tabella annessa al presente decreto e firmata dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

 

          Art. 2.

     L'assegnazione del personale indicato nel precedente articolo 1 nelle categorie di cui alla tabella allegata al presente decreto è disposta, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sulla base del titolo di studio posseduto e delle mansioni effettivamente disimpegnate all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, con riferimento al titolo richiesto dalle vigenti disposizioni per l'appartenenza rispettivamente alle categorie del personale di gruppo A, B e C e subalterno dell'Amministrazione dello Stato.

 

          Art. 3.

     Al predetto personale è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento giuridico ed economico previsto dal sopracitato regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, con le modalità e i criteri stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207. Il periodo di servizio ininterrottamente prestato anteriormente alla predetta data è computato ai fini dell'anzianità.

 

          Art. 4.

     Sono abrogati l'art. 25 del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214 e l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595.

 

 

     Tabella del personale giornaliero dei Conservatori di musica - Accademia di belle arti e Licei artistici

     (Omissis)

 


[1] Ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 190. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.