§ 57.7.86 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1038.
Miglioramenti di carriera al personale degli educandati governativi femminili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:07/05/1948
Numero:1038


Sommario
Art. 1.      I ruoli organici del personale degli educandati femminili di Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana, sono fissati in conformità delle tabelle A, B, C, D, E ed F annesse al presente [...]
Art. 2.      Per quanto riguarda lo svolgimento della carriera, e dentro i limiti fissati dalle tabelle annesse, si applicano ai professori di ruolo A e B, rispettivamente, le disposizioni per i professori [...]
Art. 3.      In applicazione dei precedenti articoli il personale direttivo, educativo, insegnante e di contabilità, è inquadrato, in base alla rispettiva anzianità di servizio, nei nuovi ruoli organici, con [...]
Art. 4.      A decorrere dal 1° ottobre 1947 la retribuzione annua spettante al personale non di ruolo a carico dello Stato, elencato nella tabella B del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, numero [...]
Art. 5.      Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.


§ 57.7.86 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1038. [1]

Miglioramenti di carriera al personale degli educandati governativi femminili.

(G.U. 7 agosto 1948, n. 182)

 

     Art. 1.

     I ruoli organici del personale degli educandati femminili di Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana, sono fissati in conformità delle tabelle A, B, C, D, E ed F annesse al presente decreto.

 

          Art. 2.

     Per quanto riguarda lo svolgimento della carriera, e dentro i limiti fissati dalle tabelle annesse, si applicano ai professori di ruolo A e B, rispettivamente, le disposizioni per i professori di ruolo A e B degli istituti di istruzione media governativa; alle maestre, alle istitutrici e alle maestre-istitutrici, le disposizioni per i maestri elementari delle scuole di Stato; ai segretari ed economi-cassieri le modalità di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 107.

     La promozione al grado 11° dell'applicato dell'Educandato femminile di Palermo sarà conferita con le modalità di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889 (tabella D).

 

          Art. 3.

     In applicazione dei precedenti articoli il personale direttivo, educativo, insegnante e di contabilità, è inquadrato, in base alla rispettiva anzianità di servizio, nei nuovi ruoli organici, con i gradi previsti per ciascuna categoria, dalle annesse tabelle.

 

          Art. 4.

     A decorrere dal 1° ottobre 1947 la retribuzione annua spettante al personale non di ruolo a carico dello Stato, elencato nella tabella B del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, numero 1387, è stabilita come segue: al direttore spirituale, agli insegnanti di storia dell'arte, di canto, di pianoforte, di agraria e al medico chirurgo spetta la metà dello stipendio iniziale per i dipendenti dello Stato di grado 11°; all'insegnante di ginnastica e ballo spettano i due terzi dello stesso importo, e al chirurgo dentista un quarto.

     All'insegnamento dell'agraria dell'Educandato femminile di Udine è sostituito l'insegnamento dell'economia domestica.

 

          Art. 5.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Tabelle

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.