§ 57.7.78 - D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 576.
Soppressione del ruolo dei maestri elementari dei Convitti nazionali


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:16/04/1948
Numero:576


Sommario
Art. 1.      Il ruolo dei maestri elementari dei Convitti nazionali, di cui alla tabella C annessa al regio decreto 2 giugno 1932, n. 690, è soppresso.
Art. 2.      Le scuole elementari di Stato annesse ai Convitti nazionali sono amministrate dai provveditori agli studi i quali provvedono per il funzionamento di esse ad assegnare il personale insegnante, su [...]
Art. 3.      Il rettore del Convitto nazionale ha le funzioni che le leggi e i regolamenti attribuiscono agli ispettori scolastici ed ai direttore didattici.
Art. 4.      Gli attuali maestri elementari dei Convitti nazionali sono inquadrati nel ruolo transitorio di cui alla tabella annessa al presente decreto, con lo stipendio e col grado che loro competono, in [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° luglio 1947.


§ 57.7.78 - D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 576. [1]

Soppressione del ruolo dei maestri elementari dei Convitti nazionali

(G.U. 3 giugno 1948, n. 127)

 

     Art. 1.

     Il ruolo dei maestri elementari dei Convitti nazionali, di cui alla tabella C annessa al regio decreto 2 giugno 1932, n. 690, è soppresso.

 

          Art. 2.

     Le scuole elementari di Stato annesse ai Convitti nazionali sono amministrate dai provveditori agli studi i quali provvedono per il funzionamento di esse ad assegnare il personale insegnante, su designazione dei rettori.

     Le spese di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 55 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sono a carico delle amministrazioni dei Convitti nazionali.

 

          Art. 3.

     Il rettore del Convitto nazionale ha le funzioni che le leggi e i regolamenti attribuiscono agli ispettori scolastici ed ai direttore didattici.

 

          Art. 4.

     Gli attuali maestri elementari dei Convitti nazionali sono inquadrati nel ruolo transitorio di cui alla tabella annessa al presente decreto, con lo stipendio e col grado che loro competono, in base alla anzianità di servizio alla data del 1° luglio 1947 e con la osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499. A detti maestri, si applicano, salvo per quanto riguarda l'iscrizione al Monte pensioni, le disposizioni comuni agli altri insegnanti elementari.

     I posti del ruolo transitorio saranno soppressi di mano in mano che si renderanno vacanti.

     Gli iscritti nel ruolo transitorio potranno chiedere il passaggio nei ruoli provinciali dei maestri elementari.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° luglio 1947.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.