§ 57.6.29 - Legge 5 luglio 1961, n. 570.
Istituzione della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto statale d'istruzione professionale per ciechi annesso [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:05/07/1961
Numero:570


Sommario
Art. 1.      Nell'Istituto d'istruzione professionale per i ciechi di cui ai regi decreti 1° luglio 1940, n. 1378, e 29 agosto 1941, n. 1449, annesso all'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, è istituita [...]
Art. 2.      La Scuola nazionale professionale di massofisioterapia ha corsi distinti maschili e femminili.
Art. 3.      Il titolo di studio minimo per l'ammissione è la licenza di scuola media o di avviamento professionale.
Art. 4.      La durata dell'insegnamento nella Scuola nazionale professionale per massofisioterapia è di tre anni, distinti in un biennio culturale e professionale teorico-pratico e di un terno anno [...]
Art. 5.      Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione, l'esame di idoneità per l'ammissione al secondo corso; al termine del secondo corso si [...]
Art. 6.      Al termine del terzo corso si sostiene l'esame di Stato con il conseguimento del diploma per l'esercizio professionale di massofisioterapia.
Art. 7.      Allo speciale regolamento della Scuola ed ai programmi culturali e professionali della medesima provvederanno di concerto il Ministero della pubblica istruzione, della sanità, del tesoro.
Art. 8.      L'organico della Scuola è rappresentato dalla tabella annessa alla presente legge.
Art. 9.      E' conferito per incarico l'insegnamento delle materie culturali in generale.
Art. 10.      Il personale insegnante tecnico massoterapista attualmente in servizio presso la Scuola di massaggio dell'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, istituita a seguito di autorizzazione di cui [...]
Art. 11.      Gli aspiranti al titolo di massofisioterapisti, licenziati nei corsi di massaggio previsti dai regi decreti 13 novembre 1924, n. 2349, e 31 maggio 1928, n. 1344, articolo 2 o diplomati dalla [...]
Art. 12.      I diplomati della Scuola e coloro cui, secondo le norme transitorie del precedente articolo 11, sarà riconosciuta la qualifica di massofisioterapista, sono iscritti in appositi istituendi "Albi [...]
Art. 13.      Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 15 giugno 1931, n. 889, e successive modificazioni, nonché quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, [...]
Art. 14.      Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio dell'Istituto di istruzione professionale per i ciechi di Firenze.


§ 57.6.29 - Legge 5 luglio 1961, n. 570.

Istituzione della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto statale d'istruzione professionale per ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze

(G.U. 19 luglio 1961, n. 177)

 

     Art. 1.

     Nell'Istituto d'istruzione professionale per i ciechi di cui ai regi decreti 1° luglio 1940, n. 1378, e 29 agosto 1941, n. 1449, annesso all'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, è istituita una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia.

 

          Art. 2.

     La Scuola nazionale professionale di massofisioterapia ha corsi distinti maschili e femminili.

 

          Art. 3.

     Il titolo di studio minimo per l'ammissione è la licenza di scuola media o di avviamento professionale.

     L'ammissione è subordinata al superamento da parte degli aspiranti di un esame preliminare che si effettuerà con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7 della presente legge.

 

          Art. 4.

     La durata dell'insegnamento nella Scuola nazionale professionale per massofisioterapia è di tre anni, distinti in un biennio culturale e professionale teorico-pratico e di un terno anno riservato al perfezionamento con tirocinio di pratica giornaliera effettiva per non meno di 6 mesi presso ospedali o ambulatori o enti similari, indicati dal Ministero della sanità.

 

          Art. 5.

     Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione, l'esame di idoneità per l'ammissione al secondo corso; al termine del secondo corso si sostengono, ancora previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione: 1) gli esami di licenza con i quali si consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a licenza di scuola tecnica maschile o di scuola professionale femminile; 2) gli esami di idoneità per l'ammissione al terzo corso.

 

          Art. 6.

     Al termine del terzo corso si sostiene l'esame di Stato con il conseguimento del diploma per l'esercizio professionale di massofisioterapia.

 

          Art. 7.

     Allo speciale regolamento della Scuola ed ai programmi culturali e professionali della medesima provvederanno di concerto il Ministero della pubblica istruzione, della sanità, del tesoro.

 

          Art. 8.

     L'organico della Scuola è rappresentato dalla tabella annessa alla presente legge.

 

          Art. 9.

     E' conferito per incarico l'insegnamento delle materie culturali in generale.

     L'insegnamento medico professionale sarà conferito anch'esso per incarico con retribuzione pari al coefficiente iniziale degli insegnanti di scuola media superiore.

     I due insegnanti tecnico-pratici massofisioterapisti saranno assunti in organico per concorso a titoli ed esami fra diplomati massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi per completamento d'orario che è di 4 ore settimanali con cura di gabinetto, potrà essere affidato - a giudizio della Presidenza - l'insegnamento in parte di materie professionali.

 

Norme transitorie

 

          Art. 10.

     Il personale insegnante tecnico massoterapista attualmente in servizio presso la Scuola di massaggio dell'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, istituita a seguito di autorizzazione di cui al regio decreto 26 febbraio 1941, in quanto sia in possesso del diploma di massaggiatore conseguito presso la Scuola stessa coi corsi per massaggiatori previsti nella regia Scuola professionale annessa all'Istituto nazionale dei ciechi adulti di Firenze di cui all'articolo 2 del regolamento pubblicato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliare delle professioni sanitarie, sarà inquadrato nei ruoli di cui alla tabella annessa per l'organico della Scuola in oggetto, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto se il suo servizio di almeno tre anni sarà giudicato lodevole ed a seguito di ispezione disposta dal Ministero della sanità concordata col Ministero della pubblica istruzione.

     Al medesimo che, col riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini economici e di quiescenza verrà inquadrato nei termini di cui all'articolo 22 della legge 13 marzo 1958, n. 165, saranno estesi i benefici enunciati all'articolo 12, della legge 14 dicembre 1955, n. 1293.

 

          Art. 11.

     Gli aspiranti al titolo di massofisioterapisti, licenziati nei corsi di massaggio previsti dai regi decreti 13 novembre 1924, n. 2349, e 31 maggio 1928, n. 1344, articolo 2 o diplomati dalla Scuola di massaggio di cui al regio decreto 26 febbraio 1941, conseguiranno il titolo:

     a) se possono produrre attestato del direttore sanitario dell'ente ove hanno prestato o prestano servizio, che affermi con giudizio di piena abilità professionale il loro impiego in attività fisioterapica da almeno quattro anni alla data della domanda;

     b) se, in caso di esercizio soltanto privato in proprio gabinetto massoterapico autorizzato a termini di legge possono ottenere dal medico provinciale attestato di piena abilità professionale anche per le applicazioni fisioterapiche in esercizio professionale da almeno quattro anni alla data della domanda;

     c) se, entro quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge, frequenteranno un periodo di aggiornamento a giudizio della direzione della Scuola durante i rispettivi secondi corsi della medesima, e supereranno l'esame di Stato previsto dall'articolo 6 della presente legge.

 

          Art. 12.

     I diplomati della Scuola e coloro cui, secondo le norme transitorie del precedente articolo 11, sarà riconosciuta la qualifica di massofisioterapista, sono iscritti in appositi istituendi "Albi professionali nazionali".

 

          Art. 13.

     Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 15 giugno 1931, n. 889, e successive modificazioni, nonché quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi.

 

          Art. 14.

     Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio dell'Istituto di istruzione professionale per i ciechi di Firenze.

 

 

     Tabella organica