Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.4 istruzione media e secondaria superiore |
Data: | 14/05/1982 |
Numero: | 782 |
Sommario |
Art. unico. E' approvata la tabella allegata al presente decreto, vista e firmata dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del tesoro, nella quale sono, per la scuola [...] |
§ 57.4.118 – D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, sulla costituzione delle cattedre nella scuola media.
(G.U. 29 ottobre 1982, n. 299).
E' approvata la tabella allegata al presente decreto, vista e firmata dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del tesoro, nella quale sono, per la scuola media statale:
a) indicate le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento;
b) stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonchè precisati gli obblighi d'insegnamento.
Tabella organica della scuola media
Materie o gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo
o incarichi d'insegnamento. Condizione per la istituzione delle cattedre.
Obblighi d'insegnamento
Materie o gruppi di materie |
Condizioni per l’istituzione della cattedra. Obblighi d'insegnamento |
1) Religione (1) |
Un'ora settimanale di lezione per classe. |
2) Italiano, storia, educazione civica, geografia |
Due cattedre per ogni corso. Un docente assumerà l'italiano nella prima classe e, la storia, l'educazione civica e la geografia nella terza classe (ore 18 settimanali); l'altro docente assumerà la storia, l'educazione civica e la geografia nella prima classe e l'italiano, la storia, l'educazione civica e la geografia nella seconda classe (15 ore settimanali). Ogni anno i due docenti si avvicenderanno . |
3) Lingua straniera |
Una cattedra ogni due corsi (ore 18 settimanali). Con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di due corsi completi . |
4) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali |
Una cattedra per ogni corso (ore 18 settimanali). Con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso . |
5) Educazione tecnica |
Una cattedra ogni 6 gruppi di alunni costituiti ai sensi dell'art. 4 del |
6) Educazione artistica |
Una cattedra ogni tre corsi, oppure per ogni due corsi e tre classi collaterali (ore 18 settimanali), con l'obbligo d'insegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali. Nelle scuole medie funzionanti presso gli istituti d'arte non si istituisce cattedra; l'insegnamento si svolge presso l'istituto cui è annessa la scuola media ed è affidato al professore di disegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico nonchè al professore di plastica dell'istituto d'arte. Qualora risultino ore eccedenti l'orario di obbligo, dette ore sono affidate per incarico agli stessi o ad altri professori di disegno dal verso o di disegno geometrico e architettonico . |
7) Educazione musicale |
Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni due corsi e tre classi collaterali (ore 18 settimanali) con l'obbligo d'insegnamento nelle classi dei tre corsi oppure nei due corsi e nelle tre classi collaterali. Nelle scuole medie funzionanti presso i conservatori di musica, qualora l'inserimento degli alunni nel corso di teoria, solfeggio e dettato musicale o in quello di strumento musicale determini il superamento del limite previsto dall'art. 15 del |
8) Educazione fisica |
Due ore settimanali per classe. |
(1) Non costituisce cattedra.