§ 57.4.79 – D.P.R. 30 settembre 1965, n. 1193.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:30/09/1965
Numero:1193


Sommario
Art. 1.      Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, numero 2064, concernente le norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. [...]
Art. 2.      Le norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, con le modifiche e integrazioni di cui al presente decreto, sono estese agli [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 57.4.79 – D.P.R. 30 settembre 1965, n. 1193.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale.

(G.U. 8 novembre 1965, n. 278).

 

     Art. 1.

     Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, numero 2064, concernente le norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale è modificato come appresso:

     Art. 1. Al secondo comma è aggiunto:

     "c) i ruoli ordinari degli insegnanti tecnico-pratici e delle insegnanti tecnico-pratiche della scuola secondaria di avviamento professionale a indirizzo agrario, industriale maschile, industria femminile e marinaro".

     Art. 2. Lettera g) è così sostituita:

     "g) professori di applicazioni tecniche maschili".

     A tale lettera segue:

     "h) professori di applicazioni tecniche femminili".

     Art. 4. "Corrispondenza tra i ruoli delle scuole preesistenti e quelli della scuola media".

     La corrispondenza tra i ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, e i ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è così stabilita:

Ruoli soppressi

Ruoli della scuola media

1-a)

Presidi di scuola media

 

b)

Direttori di scuola secondaria di avviamento professionale

1) Presidi di scuola media

c)

Direttori di scuola d'arte di 1° grado

 

2-a)

Italiano, latino, storia e geografia nella scuola media

 

b)

Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di avviamento professionale

2) Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia

c)

Lingua italiana, storia e geografia nella scuola d'arte

 

d)

Cultura generale nella scuola d'arte

 

3

Lingua e letteratura straniera nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale

3) lingua straniera

4-a)

Matematica nella scuola media

 

b)

Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e di igiene nella scuola secondaria di avviamento professionale

4) Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali

c)

Matematica, fisica, contabilità e scienze nella scuola d'arte

 

d)

Cultura scientifica nella scuola d'arte

 

5-a)

Disegno nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale

 

b)

Disegno dal vero nella scuola d'arte

5) Educazione artistica

c)

Decorazione pittorica nella scuola d'arte

 

6-a)

Materie tecniche industriali, agrarie e marinare nella scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo industriale maschile, agrario e marinaro

 

b)

Plastica nella scuola d'arte

6) Applicazioni tecniche maschili

c)

Decorazione plastica nella maschile scuola d'arte

 

d)

Esercitazioni tecnico-pratiche nelle scuole di avviamento professionale ad indirizzo industriale, agrario e marinaro

 

7-a)

Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale nella scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo industriale femminile

7) Applicazioni tecniche femminili

b)

Esercitazioni tecnico-pratiche nelle scuole secondarie di avviamento professionale ad indirizzo industriale femminile

 

     Art. 5. Collocamento nei ruoli della scuola media.

     "I presidi, i direttori, i professori e gli insegnanti tecnico-pratici e le insegnanti tecnico-pratiche iscritti al 30 settembre 1963 nei ruoli della scuola media e della scuola secondaria di avviamento professionale e della scuola d'arte, soppressi per effetto dell'art. 1 del presente decreto, sono collocati, a decorrere dal 1° ottobre 1963, nei ruoli della scuola media istituiti a norma dell'art. 2 sulla base della corrispondenza stabilita nel precedente articolo, conservando la classe di stipendio e le posizioni di carriera acquisite. Gli insegnanti tecnico-pratici e le insegnanti tecnico-pratiche sono iscritti nel ruolo C.

     E' data facoltà ai professori di materie tecniche industriali, agrarie e marinare, già iscritti nei ruoli delle scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo industriale maschile, agrario e marinaro, muniti di titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle materie previste dalle classi XIII e XIV della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, di optare tra il passaggio nel ruolo dei professori di matematica e di osservazioni ed elementi di scienze naturali e quello nel ruolo dei professori di applicazioni tecniche maschili, secondo le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

     L'iscrizione nel nuovo ruolo avrà luogo secondo l'anzianità maturata nella classe di stipendio. Nel caso che più presidi o insegnanti abbiano la medesima anzianità nella classe di stipendio, essi sono collocati nel nuovo ruolo secondo l'ordine in cui risultano iscritti nel ruolo di provenienza e, se appartenenti a ruoli diversi, alternando due presidi o professori di scuola media, un direttore o professore di scuola o corso secondario di avviamento professionale, e un professore di scuola d'arte. A tal fine la precedenza tra gli iscritti nei diversi ruoli di scuola o corso secondario di avviamento professionale sarà stabilita, a parità di posizione nei singoli ruoli, in base all'età.

     I vincitori di concorsi banditi anteriormente al 1° ottobre 1963 per posti di preside o direttore di scuola media o di scuola di avviamento professionale o per cattedre delle predette scuole e delle scuole d'arte, sono nominati nei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'art. 4del presente decreto e collocati nei ruoli stessi alternando due presidi o professori di scuola media a un direttore o professore di scuola secondaria di avviamento professionale o un professore di scuola d'arte. A tal fine la precedenza tra gli iscritti nelle diverse graduatorie relative a concorsi banditi per la scuola secondaria di avviamento professionale sarà stabilita in base al punteggio complessivo da ciascuno riportato".

     Art. 6 .L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "I professori iscritti al 30 settembre 1963 nel ruolo speciale transitorio di canto corale della scuola secondaria di avviamento professionale sono assegnati, a decorrere dal 1° ottobre 1963, alla scuola media per l'insegnamento dell'educazione musicale".

     Art. 9. Insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio.

     "A decorrere dal 1° ottobre 1963, sono soppressi i ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici e delle insegnanti tecnico-pratiche delle scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro.

     Gli insegnanti tecnico-pratici e le insegnanti tecnico-pratiche iscritti al 30 settembre 1963 nei sopraddetti ruoli sono collocati, a decorrere dal 1° ottobre 1963, in corrispondenti ruoli C speciali transitori della scuola media, rispettivamente, di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili, conservando la classe di stipendio e le posizioni di carriera acquisite. L'iscrizione nel nuovo ruolo avrà luogo secondo l'anzianità maturata nella classe di stipendio. Nel caso di pari anzianità nella classe di stipendio, l'iscrizione nel nuovo ruolo avverrà secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza; a tal fine la precedenza tra gli iscritti in diversi ruoli di scuola secondaria di avviamento professionale sarà stabilita, a parità di posizione nei singoli ruoli, in base all'età.

     Gli insegnanti d'arte applicata di ruolo o di ruolo aggiunto nelle scuole d'arte, in possesso del diploma d'istituto di secondo grado, possono chiedere, fino al 31 dicembre 1965, il passaggio, rispettivamente, al ruolo di cui al n. 6 del quadro di corrispondenza del precedente art. 4, secondo i criteri di cui all'art. 5 , primo comma, e al ruolo C speciale transitorio di applicazioni tecniche maschili di cui al comma precedente.

     I vincitori dei concorsi banditi anteriormente al 1° ottobre 1963 per posti di insegnanti tecnico-pratici e di insegnanti tecnico-pratiche di scuole secondarie di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile e industriale femminile, sono iscritti nel ruolo C, rispettivamente, di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili di cui ai numeri 6 e 7 del quadro di corrispondenza del precedente art. 4 e secondo i criteri stabiliti nel primo comma dell'art. 5, nell'ordine risultante dal punteggio complessivo riportato nelle singole graduatorie".

     Art. 13. E' aggiunto il seguente terzo comma:

     "Il servizio che gli insegnanti di calligrafia collocati nei ruoli speciali transitori, ai sensi dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, presteranno in cattedre diverse per il cui insegnamento gli interessati siano provvisti di abilitazione o presso uffici centrali o periferici del Ministero della pubblica istruzione è valido ai fini del compimento del periodo di prova".

     Art. 15. E' soppresso il secondo comma.

 

          Art. 2.

     Le norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, con le modifiche e integrazioni di cui al presente decreto, sono estese agli insegnanti e agli insegnanti tecnico-pratici e alle insegnanti tecnico-pratiche che hanno titolo al collocamento nei ruoli speciali transitori previsti dall'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831 in virtù delle graduatorie formate, per l'applicazione del citato articolo, ai sensi del decreto del Ministro per la pubblica istruzione 1° aprile 1963. Le insegnanti che saranno collocate nei ruoli speciali transitori per posti di economia domestica nelle preesistenti scuole medie saranno assegnate alla scuola media per l'insegnamento delle applicazioni tecniche femminili.

     Parimenti dette norme sono estese agli insegnanti non di ruolo che abbiano titolo all'assunzione in ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e agli insegnanti tecnico-pratici e alle insegnanti tecnico-pratiche nonchè agli insegnanti d'arte applicata aventi titolo all'assunzione in ruolo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 della citata legge n. 831, in base alle particolari graduatorie previste dai medesimi articoli 21 e 22, ultimo comma, modificati dall'articolo unico della legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.