Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 27/10/1964 |
Numero: | 1105 |
Sommario |
Art. unico. Gli insegnanti non di ruolo che abbiano titolo per la partecipazione ai concorsi previsti dall'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e gli insegnanti tecnico-pratici, nonché gli insegnanti [...] |
§ 57.7.296 - Legge 27 ottobre 1964, n. 1105. [1]
Immissione in ruolo degli insegnanti stabili, degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata di cui agli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831.
(G.U. 11 novembre 1964, n. 277)
Gli insegnanti non di ruolo che abbiano titolo per la partecipazione ai concorsi previsti dall'art. 21 della
Il Ministro per la pubblica istruzione fisserà, con proprio decreto, i criteri per la formazione delle graduatorie di cui al comma precedente applicando, in quanto applicabili, gli stessi criteri previsti dal primo comma dell'art. 16 della
Gli insegnanti stabili ammessi all'insegnamento in qualità di abilitati in base a particolari disposizioni di legge possono chiedere l'immissione in ruolo relativamente all'insegnamento per il quale hanno a suo tempo ottenuto la stabilità.
Gli insegnanti non di ruolo di cui ai precedenti commi possono ottenere l'inclusione nelle graduatorie predette anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.
[1] Abrogata dall'art. 1 del