§ 57.1.43 - D.M. 29 settembre 1998, n. 382.
Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:29/09/1998
Numero:382


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Servizio di prevenzione e di protezione
Art. 3.  Documento relativo alla valutazione dei rischi
Art. 4.  Sorveglianza sanitaria
Art. 5.  Raccordo con gli enti locali
Art. 6.  Attività di informazione e di formazione
Art. 7.  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 8.  Istituzioni scolastiche ed educative non statali


§ 57.1.43 - D.M. 29 settembre 1998, n. 382.

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

(G.U. 4 novembre 1998, n. 258)

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato e integrato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si applicano a tutte le istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, relativamente al personale ed agli utenti delle medesime istituzioni, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio dalle stesse espletato, come individuate dal presente decreto. I predetti decreti legislativi e successive modifiche e integrazioni sono appresso indicati, rispettivamente, come decreto legislativo n. 277 e decreto legislativo n. 626. Per datori di lavoro nell'ambito delle istituzioni scolastiche ed educative statali si intendono i soggetti individuati come tali nell'ambito scolastico nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n. 292.

     2. Sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del decreto legislativo n. 626, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il medesimo decreto fa discendere particolari obblighi. In tali ipotesi le attività svolte nei laboratori o comunque nelle strutture di cui sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativo-didattico. Tale specificità ed i limiti anche temporali dell'attività svolta vengono evidenziati nel documento dei fattori di rischio da elaborare da parte del datore di lavoro e costituiscono il parametro di riferimento per le amministrazioni preposte alla vigilanza in materia.

     3. I datori di lavoro, negli ambiti di competenza per quanto concerne le istituzioni scolastiche ed educative statali e secondo quanto previsto dallo specifico accordo di comparto, attivano gli opportuni interventi, promuovono ogni idonea iniziativa di informazione e di formazione e provvedono alla programmazione e organizzazione degli adempimenti previsti in caso di emergenza dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

     4. Restano fermi gli obblighi in materia di prevenzione e protezione previsti dalle disposizioni vigenti e, in particolare, gli obblighi di adempimento stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 218 del 16 settembre 1992, recante norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica e quelli previsti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, riguardanti la protezione contro i rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare dal piombo, dall'amianto e dal rumore.

 

          Art. 2. Servizio di prevenzione e di protezione

     1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nel caso in cui il numero dei dipendenti dell'istituzione scolastica o educativa, con esclusione degli allievi di cui all'articolo 1, comma 2, non superi le 200 unità.

     2. Il datore di lavoro può, altresì, designare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro designa, inoltre, gli addetti al servizio medesimo.

     3. Ai fini di cui al comma precedente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato tra le seguenti categorie:

     a) personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile;

     b) personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari a tal fine disponibile;

     c) personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti.

     4. Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto esterno al fine di integrare l'azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti all'uopo individuati dal datore di lavoro. A tal fine è stipulata apposita convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di sicurezza previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno. Alla stipulazione della predetta convenzione può provvedere anche l'autorità scolastica competente per territorio.

 

          Art. 3. Documento relativo alla valutazione dei rischi

     1. Il datore di lavoro provvede alla redazione del documento relativo alla valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ove designato.

     2. Nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di redigere il documento di cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili, nonché degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.

 

          Art. 4. Sorveglianza sanitaria

     1. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la sorveglianza sanitaria, a mezzo del medico competente, è finalizzata a realizzare specifici controlli nelle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali la valutazione dei rischi, effettuata dal datore di lavoro, abbia evidenziato concrete situazioni di esposizione a rischi per la salute dei lavoratori tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Accertato tale presupposto, il datore di lavoro procede alla nomina del medico competente, ai fini ed agli effetti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 626.

     2. Nelle scuole statali l'individuazione del medico competente è concordata preferibilmente con le aziende sanitarie locali competenti per territorio o con una struttura pubblica ove sia disponibile un medico con i requisiti indicati per la funzione di medico competente, sulla base di apposite convenzioni tipo da definirsi tra le strutture medesime e l'autorità scolastica competente per territorio.

 

          Art. 5. Raccordo con gli enti locali

     1. Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 626; con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo, secondo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 12.

     2. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l'eventuale responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo.

     3. L'autorità scolastica competente per territorio promuove ogni opportuna iniziativa di raccordo e di coordinamento tra le istituzioni scolastiche ed educative e gli enti locali ai fini dell'attuazione delle norme del presente decreto.

 

          Art. 6. Attività di informazione e di formazione

     1. Specifiche iniziative sono assunte dall'amministrazione scolastica in ordine alla formazione e all'aggiornamento in tema di prevenzione e protezione dei soggetti individuati come datori di lavoro, i quali, a loro volta, provvedono all'informazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la formazione dei lavoratori prevista dall'articolo 22 del predetto decreto legislativo.

     2. Iniziative ed attività di formazione, di informazione e di addestramento del personale dipendente sono altresì effettuate d'intesa con gli enti istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

     3. I contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono quelli fissati dal decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.

     4. Criteri, iniziative e risorse in materia di informazione e formazione sono altresì definiti dagli specifici accordi contrattuali.

 

          Art. 7. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

     1. L'individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui agli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è disciplinata dagli accordi da stipularsi in sede di contrattazione sindacale, sulla base del contratto collettivo quadro concordato il 7 maggio 1996 tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) e le organizzazioni sindacali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1996.

 

          Art. 8. Istituzioni scolastiche ed educative non statali

     1. Il presente decreto trova applicazione anche nei confronti delle istituzioni scolastiche ed educative legalmente riconosciute, parificate e pareggiate, limitatamente all'articolo 1, articolo 2 comma 1, articolo 3 comma 1, articolo 4 comma 1. Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto gestore sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353.