Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 16. Caccia e pesca |
Capitolo: | 16.1 disciplina generale |
Data: | 16/01/1981 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Per consentire la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di caccia, di cui all'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che al termine previsto dal primo comma dello [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 16.1.3A - Legge 16 gennaio 1981, n. 9. [1]
Proroga del termine di cui all'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, relativo alla scadenza delle concessioni delle riserve di caccia.
(G.U. 17 gennaio 1981, n. 16)
Per consentire la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di caccia, di cui all'art. 36 della
Le riserve di cui al precedente comma sono comunque mantenute fino all'adozione della relativa deliberazione del competente organo regionale e, in caso di mancata deliberazione, per non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del