Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 16. Caccia e pesca |
Capitolo: | 16.1 disciplina generale |
Data: | 20/03/1940 |
Numero: | 364 |
Sommario |
Art. 1. Qualora, per particolari circostanze locali, il derogare temporaneamente a norme regolamentari vigenti concernenti la distanza dalla costa, le modalità di impiego, i tempi e gli strumenti di [...] |
Art. 2. Chiunque contravviene alle disposizioni concernenti la riserva della pesca a favore dei rivieraschi, emesse dal commissariato generale per la pesca di concerto col ministro per le comunicazioni, [...] |
Art. 3. Sono applicabili ai reati indicati negli articoli precedenti le disposizioni degli articoli 38, 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931-ix, n. [...] |
Art. 4. Al primo comma dell'art. 7 ed al secondo comma dell'art. 33 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931- IX, n. 1604, sono sostituiti, rispettivamente, i [...] |
Art. 5. Il governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre [...] |
§ 16.1.8 - L. 20 marzo 1940, n. 364. [1]
Disposizioni sulla pesca.
(G.U. 15 maggio 1940, n. 113).
Qualora, per particolari circostanze locali, il derogare temporaneamente a norme regolamentari vigenti concernenti la distanza dalla costa, le modalità di impiego, i tempi e gli strumenti di pesca o l'attuare nuove norme possa fare realizzare aumento produttivo in una zona senza che ciò porti danno al patrimonio ittico e alla possibilità di altri mestieri ivi esercitati, le Amministrazioni provinciali, con deliberazione della Giunta, sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura, possono consentire per il territorio di loro circoscrizione tali deroghe o nuove norme temporanee [1].
Il Ministro per la marina mercantile può con suo decreto emanare nella suddetta materia, in qualunque momento, direttive di carattere generale obbligatorie per le Amministrazioni provinciali, a sensi dell'articolo 4 della
I provvedimenti che dovessero ridurre le distanze dalla costa per certi tipi di armamento, a tali distanze obbligati, non potranno influire sulla posizione delle unità nei riguardi della applicabilità delle leggi e regolamenti riguardanti le varie assicurazioni a favore degli equipaggi.
Per le infrazioni alle predette deliberazioni, nei casi in cui esse importino limitazioni o condizioni, si applica l'ammenda da L. 1600 a L. 8000 [2].
Chiunque contravviene alle disposizioni concernenti la riserva della pesca a favore dei rivieraschi, emesse dal commissariato generale per la pesca di concerto col ministro per le comunicazioni, è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 1000.
E' punito con la stessa pena chiunque esercita l'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia senza l'autorizzazione del prefetto, prescritta dall'art. 2 penultimo comma, del regio decreto-legge 11 aprile 1938-xvi, n. 1183, convertito nella
Sono applicabili ai reati indicati negli articoli precedenti le disposizioni degli articoli 38, 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931-ix, n. 1604, modificati dagli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 485.
Il secondo comma dell'art. 38 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con
(Omissis).
Al primo comma dell'art. 7 ed al secondo comma dell'art. 33 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931- IX, n. 1604, sono sostituiti, rispettivamente, i commi che seguono:
(Omissis).
Il governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione del testo unico medesimo, o riguardanti materia in esso disciplinata, coordinando le anzidette disposizioni fra loro ed, ove occorra, con le norme dei codici penale e di procedura penale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[1] Comma così sostituito dall'art. 8 del
[1] Comma così sostituito dall'art. 8 del
[2] Comma così modificato dall'art. 8 del