§ 16.1.8 - L. 20 marzo 1940, n. 364.
Disposizioni sulla pesca.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:20/03/1940
Numero:364


Sommario
Art. 1.      Qualora, per particolari circostanze locali, il derogare temporaneamente a norme regolamentari vigenti concernenti la distanza dalla costa, le modalità di impiego, i tempi e gli strumenti di [...]
Art. 2.      Chiunque contravviene alle disposizioni concernenti la riserva della pesca a favore dei rivieraschi, emesse dal commissariato generale per la pesca di concerto col ministro per le comunicazioni, [...]
Art. 3.      Sono applicabili ai reati indicati negli articoli precedenti le disposizioni degli articoli 38, 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931-ix, n. [...]
Art. 4.      Al primo comma dell'art. 7 ed al secondo comma dell'art. 33 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931- IX, n. 1604, sono sostituiti, rispettivamente, i [...]
Art. 5.      Il governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre [...]


§ 16.1.8 - L. 20 marzo 1940, n. 364. [1]

Disposizioni sulla pesca.

(G.U. 15 maggio 1940, n. 113).

 

Art. 1.

     Qualora, per particolari circostanze locali, il derogare temporaneamente a norme regolamentari vigenti concernenti la distanza dalla costa, le modalità di impiego, i tempi e gli strumenti di pesca o l'attuare nuove norme possa fare realizzare aumento produttivo in una zona senza che ciò porti danno al patrimonio ittico e alla possibilità di altri mestieri ivi esercitati, le Amministrazioni provinciali, con deliberazione della Giunta, sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura, possono consentire per il territorio di loro circoscrizione tali deroghe o nuove norme temporanee [1].

     Il Ministro per la marina mercantile può con suo decreto emanare nella suddetta materia, in qualunque momento, direttive di carattere generale obbligatorie per le Amministrazioni provinciali, a sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150 [1].

     I provvedimenti che dovessero ridurre le distanze dalla costa per certi tipi di armamento, a tali distanze obbligati, non potranno influire sulla posizione delle unità nei riguardi della applicabilità delle leggi e regolamenti riguardanti le varie assicurazioni a favore degli equipaggi.

     Per le infrazioni alle predette deliberazioni, nei casi in cui esse importino limitazioni o condizioni, si applica l'ammenda da L. 1600 a L. 8000 [2].

 

     Art. 2.

     Chiunque contravviene alle disposizioni concernenti la riserva della pesca a favore dei rivieraschi, emesse dal commissariato generale per la pesca di concerto col ministro per le comunicazioni, è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 1000.

     E' punito con la stessa pena chiunque esercita l'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia senza l'autorizzazione del prefetto, prescritta dall'art. 2 penultimo comma, del regio decreto-legge 11 aprile 1938-xvi, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485.

 

     Art. 3.

     Sono applicabili ai reati indicati negli articoli precedenti le disposizioni degli articoli 38, 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931-ix, n. 1604, modificati dagli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 485.

     Il secondo comma dell'art. 38 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Al primo comma dell'art. 7 ed al secondo comma dell'art. 33 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931- IX, n. 1604, sono sostituiti, rispettivamente, i commi che seguono:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     Il governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione del testo unico medesimo, o riguardanti materia in esso disciplinata, coordinando le anzidette disposizioni fra loro ed, ove occorra, con le norme dei codici penale e di procedura penale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[1] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747.

[1] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747.

[2] Comma così modificato dall'art. 8 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747.