§ 55.2.35 - D.L. 3 maggio 2004, n. 119.
Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali
Data:03/05/2004
Numero:119


Sommario
Art. 1.  (Funzioni del commissario straordinario e programmi per le imprese del gruppo).
Art. 2.  Programma di ristrutturazione
Art. 3.  Concordato
Art. 4.  Accertamento del passivo
Art. 4 bis.  (Effetti del decreto di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria).
Art. 4 ter.  (Modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 347).
Art. 4 quater.  (Disposizioni in materia di azioni revocatorie).
Art. 5 . Commissario straordinario
Art. 6.  Misure per le imprese di autotrasporto
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 55.2.35 - D.L. 3 maggio 2004, n. 119. [1]

Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza.

(G.U. 7 maggio 2004, n. 106)

 

Art. 1. (Funzioni del commissario straordinario e programmi per le imprese del gruppo). [2]

     1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: "decreto-legge n. 347", sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: "svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 e" sono soppresse;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma di ristrutturazione, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa";

     c) il comma 2 è abrogato;

     d) al comma 3, le parole: "Il commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario", e le parole: "al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1";

     e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via auto-noma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3".

 

     Art. 2. Programma di ristrutturazione

     1. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni:

     0a) al comma 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "quindici"; le parole: "sentito il commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili" [3];

     00a) al comma 1-bis, le parole: "Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dell'insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1," sono sostituite dalle seguenti: "Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1," [4];

     a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo» sono inserite le seguenti: «, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria»;

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Un estratto della relazione e del programma è pubblicato tempestivamente in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalità stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270.» [5];

     b-bis) al comma 4, le parole: "su richiesta del commissario" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il commissario" [6]

     c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il programma di cessione è presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione.».

 

     Art. 3. Concordato

     1. All'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica ed interessi economici omogenei;»;

     b) al comma 1, lettera c), le parole: «in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali» sono sostituite dalle seguenti: «o giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra operazione societaria» e dopo le parole: "o ad alcune categorie di essi" sono inserite le seguenti: "nonchè a società da questi partecipate" [7]»;

     c) al comma 1 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) l'attribuzione ad un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato. Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato. Come patto di concordato, potranno essere trasferite all'assuntore le azioni revocatorie, di cui all'articolo 6, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato.» [8];

     d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La presentazione della proposta di concordato comporta l'interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario può chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilità di proporre il concordato.»;

     e) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce.»;

     f) il comma 3 è soppresso;

     g) al comma 4 le parole: «definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite» sono soppresse;

     h) al comma 5 il primo periodo è sostituito dal seguente: «La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, e, in ogni caso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione.»;

     i) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalità, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica, inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al comma 7. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I termini per proporre l'opposizione e l'impugnazione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalità di cui al presente comma.» [9];

     l) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6. Il giudice delegato stabilisce altresì i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto.» [10];

     m) al comma 8, primo periodo, le parole: «della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi» sono sostituite dalle seguenti: «dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto»; nel secondo periodo le parole: «della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima» sono sostituite dalle seguenti: «dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima»; nel quarto periodo, dopo le parole: «I creditori che non fanno pervenire il proprio voto», sono inserite le seguenti: «o che non si legittimano al voto» e le parole: «si ritengono consenzienti» sono sostituite dalle seguenti: «si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato»; il quinto, sesto e settimo periodo sono soppressi [11];

     n) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Se la maggioranza di cui al comma 8 è raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al comma 8, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.» [12];

     o) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. La sentenza che approva o respinge il concordato è pubblicata, oltre che a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresì, in caso di concordato con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle società. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle attività produttive. La sentenza può essere impugnata dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione avanti la corte d'appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalità sopra indicate. L'impugnazione della sentenza non ne può sospendere l'efficacia esecutiva.» [13];

     p) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Ferma la prosecuzione dell'attività d'impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario può presentare al Ministro delle attività produttive un programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270. Se il programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera a), del decreto legislativo n. 270, una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di cessione. Se il programma di cessione non è tempestivamente presentato al Ministro, ovvero non è autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.».

 

     Art. 4. Accertamento del passivo [14]

     1. L'articolo 4-ter del decreto n. 347 è sostituito dal seguente:

«Art. 4-ter (Accertamento del passivo). - 1. L'accertamento del passivo, improntato a criteri di massima celerità e speditezza, è disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 270.

2. Nel caso in cui sia stata autorizzata la presentazione di una proposta di concordato, si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis, anche in caso di mancata approvazione del concordato.».

 

     Art. 4 bis. (Effetti del decreto di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria). [15]

     1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario".

 

     Art. 4 ter. (Modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 347). [16]

     1. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: "Il Ministro delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero delle attività produttive";

     b) al comma 2, le parole: "al Ministro delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "al Ministero delle attività produttive".

 

     Art. 4 quater. (Disposizioni in materia di azioni revocatorie). [17]

     1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: "dall'articolo 49" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 49 e 91" e le parole: "anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purchè funzionali, nell'interesse dei creditori, al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso" sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purchè si traducano in un vantaggio per i creditori";

     b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori avvenga attraverso un concordato, si applica l'articolo 4-bis, comma 1, lettera c-bis).

1-ter. I termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi di conversione della procedura in fallimento".

 

     Art. 5. Commissario straordinario

     1. All'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.».

 

     Art. 6. Misure per le imprese di autotrasporto

     1. All'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 dopo le parole: «legge 18 febbraio 2004, n. 39» sono inserite le seguenti: «o nei confronti di imprese da queste controllate o partecipate,»;

     b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese di autotrasporto che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi ai servizi di trasporto resi alle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria, nonchè alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti di imprese fornitrici delle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria.

2-ter. I pagamenti effettuati alle imprese di autotrasporto di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitrici di servizi di trasporto alle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio d'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo.».

 

     Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

D.L. 3 maggio 2004, n. 119. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza.

 

 

Art. 1. Programmi per le imprese del gruppo

1. All'articolo 3 del decreto legge, 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: «decreto legge n. 347», dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.».

 

Art. 2. Programma di ristrutturazione

1. All'articolo 4 del decreto legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo» sono inserite le seguenti: «, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Un estratto della relazione e del programma è pubblicato, senza ritardo, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalità stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270.»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il programma di cessione è presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione.».

 

Art. 3. Concordato

1. All'articolo 4-bis del decreto legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica ed interessi economici omogenei;»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali» sono sostituite dalle seguenti: «o giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra operazione societaria» e le parole: «o ad alcune categorie di essi» sono sostituite dalle seguenti: «o a società da questi partecipate»;

c) al comma 1 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) l'attribuzione ad un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato. Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. Come patto di concordato, potranno essere trasferite all'assuntore le azioni revocatorie, di cui all'articolo 6, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato.»;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La presentazione della proposta di concordato comporta l'interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario può chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilità di proporre il concordato.»;

e) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce.»;

f) il comma 3 è soppresso;

g) al comma 4 le parole: «definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite» sono soppresse;

h) al comma 5 il primo periodo è sostituito dal seguente: «La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, e, in ogni caso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione.»;

i) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione. Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalità, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al presente comma. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I termini per proporre opposizione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalità di cui al presente comma.»;

l) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6.»;

m) al comma 8, primo periodo, le parole: «della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi» sono sostituite dalle seguenti:

«dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto»; nel secondo periodo le parole: «della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima» sono sostituite dalle seguenti: «dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima»; nel quarto periodo, le parole: «si ritengono consenzienti» sono sostituite dalle seguenti: «si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato»; il quinto, sesto e settimo periodo sono soppressi;

n) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Se la maggioranza di cui al comma 8 è raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo periodo del comma 8, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.»;

o) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. La sentenza che approva o respinge il concordato è pubblicata, oltre che a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresì, in caso di concordato con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle società. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle attività produttive. La sentenza può essere impugnata dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione avanti la corte d'appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalità sopra indicate. L'impugnazione della sentenza non ne può sospendere l'efficacia esecutiva. La compiuta esecuzione del concordato produce effetti liberatori.»;

p) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Ferma la prosecuzione dell'attività d'impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario può presentare al Ministro delle attività produttive un programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270. Se il programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera a), del decreto legislativo n. 270, una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di cessione. Se il programma di cessione non è tempestivamente presentato al Ministro, ovvero non è autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.».

 

Art. 4. Accertamento del passivo

1. L'articolo 4-ter del decreto n. 347 è sostituito dal seguente:

«Art. 4-ter (Accertamento del passivo). - 1. L'accertamento del passivo, improntato a criteri di massima celerità e speditezza, è disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 270.  2. Nel caso in cui sia stata presentata una proposta di concordato, si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis, anche in caso di mancata approvazione del concordato.».

 

Art. 5. Commissario straordinario

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.».

 

Art. 6. Misure per le imprese di autotrasporto

1. All'articolo 5 del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «legge 18 febbraio 2004, n. 39» sono inserite le seguenti: «o nei confronti di imprese da queste controllate o partecipate,»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese di autotrasporto che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi ai servizi di trasporto resi alle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria, nonchè alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti di imprese fornitrici delle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria.

2-ter. I pagamenti effettuati alle imprese di autotrasporto di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitrici di servizi di trasporto alle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio d'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo.».

 

Art. 7. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 5 luglio 2004, n. 166.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.

[3] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[4] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[5] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[6] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[7] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[8] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[9] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[10] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[11] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[12] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[13] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[14] Articolo così modificato dalla L. di conversione.

[15] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[16] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[17] Articolo inserito dalla L. di conversione.